Ho un cane: obblighi del proprietario

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Il proprietario, o il detentore che si occupi anche temporaneamente di un cane è responsabile della sua salute e del suo benessere. Dovrà fornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli le necessarie cure sanitarie, la possibilità di servizio fisico, la pulizia degli spazi di dimora. 

Dovrà inoltre prendere tutte le precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni

E’ vietato allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 2 mesi di età

Nascita o acquisto di un cane

Chiunque acquista o viene in possesso di un cane (L.R. 27/2000) deve iscriverlo presso l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione entro due mese dalla nascita o entro 30 giorni da quando ne viene a qualsiasi titolo in possesso, recandosi

Ogni passaggio di proprietà deve essere registrato nella banca regionale degli animali d’affezione


Altre comunicazioni obbligatorie

Da effettuarsi presso gli Uffici anagrafe canina, i medici veterinari accreditati o i Servizi Veterinari dell’AUSL

  • Morte, cessione del cane, cambiamenti di residenza: entro 15 giorni
  • Smarrimento: entro 3 giorni

 

Passaggio di proprietà

Per il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale all'anagrafe, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso, resa ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445. Il modulo già correttamente predisposto è scaricabile da questo link
Dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cedente e dall’acquirente, allegando le fotocopie dei documenti di identità del cedente e dell’acquirente (come specificato sul fondo del modulo stesso). 

Il vecchio proprietario dovrà recarsi presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza ed effettuare la cessione dell'animale a favore del nuovo proprietario.

Il nuovo proprietario dovrà recarsi, con i documenti sopraelencati, presso un veterinario libero professionista accreditato o presso il proprio comune di residenza, per rendere effettiva l'acquisizione dell'animale.

La cessione deve essere dichiarata entro 15 giorni, l'acquisizione entro 30 giorni.


Divieto di detenzione alla catena

La L.R. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata dalla L.R. 3/2013, vieta al detentore di animali d’affezione l’utilizzo della catena o di altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o ragioni urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Vedi nota del Ministero della Salute "Linee guida relative alla movimentazione e registrazione degli animali d'affezione".

Conduzione in luoghi pubblici

Il proprietario o il detentore è responsabile del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale.
Nei luoghi pubblici è obbligatorio l’uso del guinzaglio, di misura non superiore a metri 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ed è bene portare con se sempre una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità competente
È obbligatorio raccogliere le feci dell’animale e quindi è necessario recare con sé gli strumenti idonei alla loro raccolta.


Movimentazione tra Regioni
In caso di adozione di un cane da fuori Regione

Per l'adozione di animali provenienti da fuori regione (escluso passaggio di proprietà fra privati) gli animali devono:

  • essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale di provenienza;
  • essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
  • avere un’età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
  • essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l’obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
  • essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
  • essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed ehrlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti

vedi nota

 

Viaggio al seguito del proprietario (vedi Passaporto Europeo)

(materiale tratto dalle “Schede tecniche informative sugli animali da compagnia” ) 

   
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