Passaporto europeo per cani, gatti e furetti

Sezione: Pagine tematiche

Dal 29/12/2014 sono in vigore nuove norme europee che disciplinano la
Movimentazione a carattere NON commerciale di cani, gatti e furetti

Regolamento UE n. 576/2016 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (si applicherà fino al 21 aprile 2026)

Regolamento delegato UE n. 772/2018 che integra il Reg. UE 576/2013 sulle misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani

Regolamento di esecuzione UE n. 577/2013 sui modelli di documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti ed alla definizione di elenchi di territorio e Paesi terzi

Regolamento UE n. 429/2016 - parte VI relativo alle malattie animali trasmissibili (che abroga Direttiva 2013/31/UE)

Tali norme sono essenziali per proteggere la salute pubblica e degli animali e contribuiscono a contrastare i traffici illegali di animali da compagnia, senza porre ostacoli al viaggio con i propri amici a quattro zampe.

Viaggiando all'estero...

Chi rilascia il passaporto


Per le movimentazioni a carattere commerciale e non, di cani e gatti nel territorio UE, il Regolamento (UE) n. 576/2013 prevede la presenza obbligatoria del passaporto individuale, documento di identificazione dell’animale da compagnia.

Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio.

Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione.


Con chi può viaggiare l'animale

Proprietario dell’animale
La persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione.

Persona autorizzata
Una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell’animale da compagnia.

Attenzione! Sopra i 5 animali è commercio

Numero massimo di animali (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario/persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere NON commerciale non deve essere superiore a 5.

La movimentazione di animali in n° > 5 diventa movimentazione commerciale e si applicano le Direttive 92/65 CEE, 91/496 CEE, 90/425 CEE.

 

Procedura per il rilascio del passaporto

Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi nelle sedi dei Servizi Veterinari dell'AUSL portando:
  • l’animale per il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio;
  • il certificato di avvenuta applicazione del microchip o avvenuto tatuaggio;
  • il libretto sanitario attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità se eseguita anteriormente al rilascio del passaporto. Le vaccinazioni eseguite dopo il rilascio del passaporto potranno essere registrate direttamente sul passaporto dal Veterinario Libero Professionista Autorizzato che le ha eseguite.

Di seguito i link per le procedure di rilascio del passaporto divisi per ogni AUSL competente in Regione Emilia-Romagna:

  Azienda AUSL di PIACENZA, Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda AUSL di PARMA, Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria
Azienda AUSL di REGGIO EMILIA, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Azienda AUSL di MODENA, Servizio Veterinario
Azienda AUSL di IMOLA, Servizio Veterinario
Azienda AUSL di BOLOGNA, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria
Azienda AUSL di FERRARA, Unità Operativa Attività Veterinari


Le regole cambiano a seconda della destinazione... dove si va?

Movimentazione tra Paesi dell'Unione Europea   

Austria,  Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,  Estonia, Finlandia,  Francia,  Germania, Grecia, Irlanda, Italia,  Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,  Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 


Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri dell'UE:

1. Identificabilità (tatuaggio o microchip per cani, gatti e furetti)

2. Passaporto rilasciato dall’autorità competente attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.

 

  Caratteristiche del passaporto

  Emesso da veterinari UE

  Copertina azzurra

  Emblema UE

  Codice ISO dello Stato

  Numerazione univoca

  Lingua ufficiale e lingua inglese


Ministero della Salute:
Procedure per l'esecuzione dei controlli nella "Movimentazione comunitaria di cani e di gatti"



Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta

Dal 1 gennaio 2012 cani, gatti e furetti possono entrare nel Regno Unito da qualsiasi paese del mondo senza effettuare la quarantena, seguendo comunque specifiche regole che dipendono dai paesi o territori da cui gli animali provengono.

Introduzione da Paesi UE

  • Identificazione mediante microchip da effettuarsi prima di ogni altra procedura
  • Vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni prima dell’introduzione nel Regno Unito
  • Passaporto Europeo
  • Trattamento, solo per i cani, contro la tenia da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel Regno Unito. Non è più necessario il trattamento contro le zecche.

Per l'introduzione nel Regno Unito, attenzione alle razze vietate!
Nel Regno Unito continua ad essere illegale possedere alcune "tipologie" di cani e l'ingresso in Gran Bretagna potrebbe comportare conseguenze per il proprietario e la cattura del cane. Si tratta di quattro "tipologie" canine proibite, in particolare: Pit Bull Terrier, Tosa giapponese, Dogo Argentino e Fila Brasileiro. Per ulteriori informazioni qui la guida da scaricare.


Norvegia


La Norvegia ha recentemente modificato (1 maggio 2013) le regole da rispettare per permettere l'introduzione di cani gatti e furetti . Per conoscere tali nuove regole vai alla pagina dedicata all'argomento, pubblicata in italiano sul  sito web della Reale Ambasciata di Norvegia di Roma


          Finlandia

          Per la movimentazione dei cani verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo, con un medicinale autorizzato contenente praziquantel, contro la tenia (Echinococcus), da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo.

          Tale trattamento non è necessario per gli animali di età inferiore a tre mesi e per quelli introdotti direttamente dalla Svezia, Norvegia (eccetto Svalbard), Regno Unito o Irlanda, o e l'animale rientra in Finlandia entro le 24 ore.

          Divieto di movimentazione nel territorio comunitario di cuccioli di età inferiori a tre mesi e non vaccinati: il passaporto può essere rilasciato soltanto a partire dall’età di tre mesi più 21 giorni a seguito di vaccinazione antirabbica (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGVAIII\32719\P.I.4c.b.\10 del 27\10\04)

          E’ sempre bene  verificare sul sito della Comunità Europea gli Stati che accettano animali sotto le 12 settimane non vaccinati

                         

          Movimentazioni tra Paesi Terzi (di ambito europeo e non)

          PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DA PAESI TERZI

          Si distingue tra paesi terzi di "ambito europeo, ed altri paesi terzi.

          1. Paesi terzi di "ambito europeo"

          I Paesi Terzi di "ambito europeo" sono tutti quei Paesi che applicano normative di controllo della rabbia simili a quelle dei Paesi della UE, come descritto in all. II, parte 1 del Reg. UE di esecuzione 577/2013.

          Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano

           


          Emesso da paese con normativa analoga a paesi UE

          Copertina grigia

          Nome del paese di provenienza

          Numerazione univoca


          2. Altri Paesi Terzi

          Gli altri Paesi Terzi sono tutti quei Paesi nei quali i Pet possono provenire senza titolazione anticorpale, come descritto in all. II, parte 2 del Reg. UE di esecuzione 577/2013.

          Isola del'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant'Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d'America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte.


          3. Paesi terzi (tutti gli altri)

          PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DA TUTTI I PAESI TERZI

          • Certificato sanitario (Reg. 577/13 - All. IV)
          • Vaccinazione antirabbica
          • Titolazione anticorpale dove richiesta
          • Esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche solo se richiesti dallo Stato di destinazione che saranno annotate sul passaporto


          Il Certificato sanitario è redatto da medici veterinari delle autorità sanitarie competenti

          Validità del certificato sanitario:

          •       10 gg da quando viene emesso + proroga

          •       4 mesi o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica se il movimento è tra paesi UE

          Obbligo per i proprietari di presentarsi presso le dogane


          Obbligatorio il visto di ingresso posto dal personale delle dogane che certifica che l’animale è stato controllato nel punto di ingresso

          Al fine della reintroduzione nella UE: titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 30 gg dopo il vaccino, con annotazione sul passaporto, in caso di titolo favorevole; in alternativa la titolazione può essere fatta nel Paese Terzo, prima del rientro nella UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima della reintroduzione.

          Si raccomanda di effettuarla prima dello spostamento da un paese membro ad un paese terzo in caso di rientro

          La titolazione anticorpale va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente, nei tempi dovuti, il protocollo vaccinale antirabbico dettato dalla casa farmaceutica produttrice del vaccino utilizzato.

          I Laboratori riconosciuti in Italia sono :

          • Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

          via Romea 14/A – 35020 Legnano (PD)
          Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530


          • Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

          via Campo Boario – 64100 Teramo
          Tel /Fax: +39.861.3321/ 332251


          Elenco dei paesi con lo stato relativo alla rabbia - cani, gatti e furetti


          Deroghe

          Purchè gli animali abbiano più di 6 mesi e siano destinati a partecipare a mostre o competizioni e il proprietario/persona autorizzata fornisca la prova dell’iscrizione all’evento o sono registrati presso un’associazione che organizza l’evento


          Variazioni/smarrimento Passaporto

          I cambi di proprietà degli animali devono essere registrati sul passaporto dal Servizio Veterinario dell’AUSL

          In caso di smarrimento del documento, segnalato formalmente dal proprietario, verrà fornito un nuovo passaporto.


          Norme specifiche

          • Certificato veterinario internazionale per l'esportazione di cani e felidi domestici verso il Brasile (Ministero della Salute 07/07/2016) - formato WORD / formato PDF
          • Per l'ingresso in Cina, a partire dal 1 maggio 2019, è entrata in vigore una nuova normativa riguardante le procedure di quarantena (della durata di 30gg) che si applicano agli animali da compagnia (cani e gatti). Possono evitare la quarantena gli animali da compagnia dotati di microchip, di vaccinazione antirabbica, di titolazione anticorpale (effettuata dai laboratori riconosciuti dalle Autorità Cinesi) e di certificato sanitario. A ciascun viaggiatore è consentito di portare con sé un solo animale da compagnia. Oltre alla vaccinazione antirabbica, i cani devono essere vaccinati anche contro cimurro, parvovirus e coronavirus; i gatti contro cimurro, peritonite e panleucopenia felina. Per ulteriori informazioni visitare la pagina dell’Ambasciata d’Italia - Pechino.


          LEGGE 4 novembre 2010, n. 201

          Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987

          ART. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia)

          1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

          2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia

          ART. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia).

          Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.



             

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