A livello nazionale, il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n.320/1954) prevede che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico, solo se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola.
Sempre secondo il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n.320/1954), devono avere contemporaneamente sia il guinzaglio sia la museruola quando sono condotti sui mezzi di trasporto pubblici, oppure nei locali pubblici.
Più di recente, il Ministero della Salute ha validato il Manuale della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), nel quale si legge che è consentito l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola. Il cane non deve entrare a contatto con gli alimenti: resta, dunque, il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi. A questo proposito, sempre il Ministero ha specificato, con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), che all'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali. Inoltre, nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza.
Bisogna tenere presente che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico. Quindi è sempre opportuno informarsi sull'esistenza di specifici regolamenti locali in materia, attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre che i gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali richiedano e ottengano un’autorizzazione, che di fatto “avalli” tale divieto. In questo caso si crea anche l’obbligo di esporre all'ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi.