Dal 29/12/2014 sono in vigore nuove norme europee che disciplinano la
Movimentazione a carattere NON commerciale di cani, gatti e furetti
Viaggiando all'estero...
Chi rilascia il passaporto
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Per le movimentazioni a carattere commerciale e non, di cani e gatti nel territorio UE, il Regolamento (UE) n. 576/2013 prevede la presenza obbligatoria del passaporto individuale, documento di identificazione dell’animale da compagnia.
Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio.
Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione.
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Con chi può viaggiare l'animale
Proprietario dell’animale
La persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione.
Persona autorizzata
Una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell’animale da compagnia.
Attenzione! Sopra i 5 animali è commercio
Numero massimo di animali (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario/persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere NON commerciale non deve essere superiore a 5.
La movimentazione di animali in n° > 5 diventa movimentazione commerciale e si applicano le Direttive 92/65 CEE, 91/496 CEE, 90/425 CEE.
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Procedura per il rilascio del passaporto
Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi nelle sedi dei Servizi Veterinari dell'AUSL portando:
- l’animale per il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio;
- il certificato di avvenuta applicazione del microchip o avvenuto tatuaggio;
- il libretto sanitario attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità se eseguita anteriormente al rilascio del passaporto. Le vaccinazioni eseguite dopo il rilascio del passaporto potranno essere registrate direttamente sul passaporto dal Veterinario Libero Professionista Autorizzato che le ha eseguite.
Di seguito i link per le procedure di rilascio del passaporto divisi per ogni AUSL competente in Regione Emilia-Romagna:
Le regole cambiano a seconda della destinazione... dove si va?
Movimentazione tra Paesi dell'Unione Europea
Austria,
Belgio, Bulgaria,
Cipro, Croazia,
Danimarca,
Estonia, Finlandia,
Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri dell'UE:
1. Identificabilità (tatuaggio o microchip per cani, gatti e furetti)
2. Passaporto rilasciato dall’autorità competente attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.
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Caratteristiche del passaporto
Emesso da veterinari UE
Copertina azzurra
Emblema UE
Codice ISO dello Stato
Numerazione univoca
Lingua ufficiale e lingua inglese
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Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta
Dal 1 gennaio 2012 cani, gatti e furetti possono entrare nel Regno Unito da qualsiasi paese del mondo senza effettuare la quarantena, seguendo comunque specifiche regole che dipendono dai paesi o territori da cui gli animali provengono.
Introduzione da Paesi UE
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Identificazione mediante microchip da effettuarsi prima di ogni altra procedura
- Vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni prima dell’introduzione nel Regno Unito
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Passaporto Europeo
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Trattamento, solo per i cani, contro la tenia da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo nel Regno Unito. Non è più necessario il trattamento contro le zecche.
Per l'introduzione nel Regno Unito, attenzione alle razze vietate! |
Nel Regno Unito continua ad essere illegale possedere alcune "tipologie" di cani e l'ingresso in Gran Bretagna potrebbe comportare conseguenze per il proprietario e la cattura del cane. Si tratta di quattro "tipologie" canine proibite, in particolare: Pit Bull Terrier, Tosa giapponese, Dogo Argentino e Fila Brasileiro. Per ulteriori informazioni qui la guida da scaricare.
Norvegia
La Norvegia ha recentemente modificato (1 maggio 2013) le regole da rispettare per permettere l'introduzione di cani gatti e furetti . Per conoscere tali nuove regole vai alla pagina dedicata all'argomento, pubblicata in italiano sul sito web della Reale Ambasciata di Norvegia di Roma
Finlandia
Per la movimentazione dei cani verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo, con un medicinale autorizzato contenente praziquantel, contro la tenia (Echinococcus), da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo.
Tale trattamento non è necessario per gli animali di età inferiore a tre mesi e per quelli introdotti direttamente dalla Svezia, Norvegia (eccetto Svalbard), Regno Unito o Irlanda, o e l'animale rientra in Finlandia entro le 24 ore.
Divieto di movimentazione nel territorio comunitario di cuccioli di età inferiori a tre mesi e non vaccinati: il passaporto può essere rilasciato soltanto a partire dall’età di tre mesi più 21 giorni a seguito di vaccinazione antirabbica (Nota del Ministero della Salute prot. n. DGVAIII\32719\P.I.4c.b.\10 del 27\10\04)
E’ sempre bene verificare sul sito della Comunità Europea gli Stati che accettano animali sotto le 12 settimane non vaccinati
Movimentazioni tra Paesi Terzi (di ambito europeo e non)
PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DA PAESI TERZI
Si distingue tra paesi terzi di "ambito europeo, ed altri paesi terzi.
1. Paesi terzi di "ambito europeo"
I Paesi Terzi di "ambito europeo" sono tutti quei Paesi che applicano normative di controllo della rabbia simili a quelle dei Paesi della UE, come descritto in all. II, parte 1 del Reg. UE di esecuzione 577/2013.
Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano
Emesso da paese con normativa analoga a paesi UE
Copertina grigia
Nome del paese di provenienza
Numerazione univoca
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2. Altri Paesi Terzi
Gli altri Paesi Terzi sono tutti quei Paesi nei quali i Pet possono provenire senza titolazione anticorpale, come descritto in all. II, parte 2 del Reg. UE di esecuzione 577/2013.
Isola del'Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant'Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d'America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte.
3. Paesi terzi (tutti gli altri)
PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DA TUTTI I PAESI TERZI
- Certificato sanitario (Reg. 577/13 - All. IV)
- Vaccinazione antirabbica
- Titolazione anticorpale dove richiesta
- Esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche solo se richiesti dallo Stato di destinazione che saranno annotate sul passaporto
Il Certificato sanitario è redatto da medici veterinari delle autorità sanitarie competenti
Validità del certificato sanitario:
• 10 gg da quando viene emesso + proroga
• 4 mesi o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica se il movimento è tra paesi UE
Obbligo per i proprietari di presentarsi presso le dogane
Obbligatorio il visto di ingresso posto dal personale delle dogane che certifica che l’animale è stato controllato nel punto di ingresso
Al fine della reintroduzione nella UE: titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 30 gg dopo il vaccino, con annotazione sul passaporto, in caso di titolo favorevole; in alternativa la titolazione può essere fatta nel Paese Terzo, prima del rientro nella UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima della reintroduzione.
Si raccomanda di effettuarla prima dello spostamento da un paese membro ad un paese terzo in caso di rientro
La titolazione anticorpale va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente, nei tempi dovuti, il protocollo vaccinale antirabbico dettato dalla casa farmaceutica produttrice del vaccino utilizzato.
I Laboratori riconosciuti in Italia sono :
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
via Romea 14/A – 35020 Legnano (PD)
Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
via Campo Boario – 64100 Teramo
Tel /Fax: +39.861.3321/ 332251
Elenco dei paesi con lo stato relativo alla rabbia - cani, gatti e furetti
Deroghe
Purchè gli animali abbiano più di 6 mesi e siano destinati a partecipare a mostre o competizioni e il proprietario/persona autorizzata fornisca la prova dell’iscrizione all’evento o sono registrati presso un’associazione che organizza l’evento
Variazioni/smarrimento Passaporto
I cambi di proprietà degli animali devono essere registrati sul passaporto dal Servizio Veterinario dell’AUSL
In caso di smarrimento del documento, segnalato formalmente dal proprietario, verrà fornito un nuovo passaporto.
Norme specifiche
- Certificato veterinario internazionale per l'esportazione di cani e felidi domestici verso il Brasile (Ministero della Salute 07/07/2016) - formato WORD / formato PDF
- Per l'ingresso in Cina, a partire dal 1 maggio 2019, è entrata in vigore una nuova normativa riguardante le procedure di quarantena (della durata di 30gg) che si applicano agli animali da compagnia (cani e gatti). Possono evitare la quarantena gli animali da compagnia dotati di microchip, di vaccinazione antirabbica, di titolazione anticorpale (effettuata dai laboratori riconosciuti dalle Autorità Cinesi) e di certificato sanitario. A ciascun viaggiatore è consentito di portare con sé un solo animale da compagnia. Oltre alla vaccinazione antirabbica, i cani devono essere vaccinati anche contro cimurro, parvovirus e coronavirus; i gatti contro cimurro, peritonite e panleucopenia felina. Per ulteriori informazioni visitare la pagina dell’Ambasciata d’Italia - Pechino.
LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987
ART. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia)
1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia
ART. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia).
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.