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Subject: Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 - testo coordinato -
Date: Wed, 14 Aug 2013 10:06:17 +0200
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settembre 1997 - testo coordinato -</TITLE>
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13.5pt">AmbienteDiritto.it</SPAN></B></A>=20
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slazione</A>&nbsp;=20
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href=3D"http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/Giurisprudenza.htm">=
giurisprudenza</A></FONT><SPAN=20
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10pt"><B>&nbsp;</B></SPAN></FONT></FONT><B><SPAN=20
style=3D"mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&=
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n=
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs=
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN=20
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=A9=20
AmbienteDiritto</SPAN></B> </P>
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12.0pt">&nbsp;=20
</SPAN></P>
<P style=3D"MARGIN-LEFT: 50px; MARGIN-RIGHT: 50px" align=3Dcenter><FONT=20
color=3D#000080 size=3D5 face=3DArial><B>Decreto del Presidente della =
Repubblica=20
</B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D5 face=3DArial><B>8 settembre =
1997,=20
n.357</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN-LEFT: 50px; MARGIN-RIGHT: 50px"><B><FONT =
color=3D#000080 size=3D2=20
face=3DArial>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE =
relativa=20
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch=E9 della =
flora e=20
della fauna selvatiche. </FONT><FONT color=3D#ff0000 size=3D1 =
face=3DArial>(Testo=20
aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del =

30.05.2003) </FONT></B></P>
<P style=3D"MARGIN-LEFT: 50px; MARGIN-RIGHT: 50px" align=3Dcenter><FONT=20
color=3D#000080 size=3D2 face=3DArial>(G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O.=20
n.219/L)</FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<BR><BR>Visto l'articolo =
87 della=20
Costituzione;<BR>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri del=20
10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di =
compatibilit=E0=20
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, =
recante=20
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno=20
ambientale;<BR>Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme =
generali=20
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e =
sulle=20
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;<BR>Vista la legge 6 =
dicembre=20
1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;<BR>Vista la =
legge 11=20
febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna =
selvatica=20
omeoterma e per il prelievo venatorio;<BR>Vista la direttiva 92/43/CEE =
del=20
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat =
naturali=20
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;<BR>Vista la =
direttiva=20
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione =
degli=20
uccelli selvatici;<BR>Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, =
n. 146,=20
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti =
dall'appartenenza=20
dell'Italia alle Comunit=E0 europee - legge comunitaria 1993, che =
autorizza=20
l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva=20
92/43/CEE;<BR>Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, =
n.=20
400;<BR>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, =

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante =
atto di=20
indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, =
della=20
legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di=20
valutazione di impatto ambientale;<BR>Visti gli statuti delle regioni a =
statuto=20
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;<BR>Sentita la =

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha =
espresso=20
parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni=20
emendamenti;<BR>Considerato che non pu=F2 essere accettato l'emendamento =

aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 =
e,=20
conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in =
base=20
all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed =
all'articolo 21=20
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello =
Stato la=20
sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto =
diversamente=20
disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di =
Trento e di=20
Bolzano;<BR>Considerato che non possono essere accettati gli =
emendamenti,=20
proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 =

dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela =
della flora=20
e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di =
recente=20
ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 =
luglio 1996=20
e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, =
come=20
stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva =
del=20
medesimo Ministero;<BR>Udito il parere del Consiglio di Stato espresso =
dalla=20
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno=20
1997;<BR>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata =
nella=20
riunione del 5 settembre 1997;<BR>Sulla proposta del Presidente del =
Consiglio=20
dei Ministri;<BR><BR>EMANA<BR><BR>il seguente =
regolamento:<BR><BR><BR><B>Art.=20
1<BR>Campo di applicazione<BR></B>1. Il presente regolamento disciplina =
le=20
procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE =

=93Habitat=94 relativa alla conservazione degli habitat naturali e =
seminaturali e=20
della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della=20
biodiversit=E0 mediante la conservazione degli habitat naturali elencati =

nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli =
allegati=20
B, D ed E al presente regolamento.<BR>2. Le procedure disciplinate dal =
presente=20
regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, =
in uno=20
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle =
specie di=20
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.<BR>3. Le procedure=20
disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze =
economiche,=20
sociali e culturali, nonch=E9 delle particolarit=E0 regionali e =
locali.<BR>4. Le=20
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano =

provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel =
rispetto=20
di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di =
attuazione.=20
</FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><I><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial>4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono =
parte=20
integrante del presente regolamento </FONT></I><FONT color=3D#000080 =
size=3D1=20
face=3DArial><B>(comma aggiunto dal D.P.R. n. =
120/2003)<BR></B></FONT><FONT=20
color=3D#000080 size=3D2 face=3DArial><BR><BR><B>Art. =
2<BR>Definizioni</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Ai=20
fini del presente regolamento sono adottate le seguenti =
definizioni:<BR>a)=20
conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o =
ripristinare=20
gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora =
selvatiche in=20
uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del =
presente=20
articolo;<BR>b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si=20
distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e =
biotiche,=20
interamente naturali o seminaturali;<BR>c) habitat naturali di interesse =

comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel =
territorio=20
dell'Unione europea, alternativamente:<BR>1) rischiano di scomparire =
nella loro=20
area di distribuzione naturale;<BR>2) hanno un'area di distribuzione =
naturale=20
<I>ridotta</I> a seguito della loro regressione o per il fatto che la =
loro area=20
=E8 intrinsecamente ristretta;<BR>3) costituiscono esempi notevoli di=20
caratteristiche tipiche di una o pi=F9 delle cinque regioni =
biogeografiche=20
seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e =
mediterranea;<BR>d)=20
tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che =
rischiano di=20
scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una =
responsabilit=E0=20
particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione =
naturale e=20
che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un =
asterisco=20
(*);<BR>e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto =
della somma=20
dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonch=E9 sulle specie =
tipiche=20
che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la=20
distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonch=E9 la =
sopravvivenza=20
delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat =
naturale =E8=20
definito =93soddisfacente=94 quando:<BR>1) la sua area di distribuzione =
naturale e=20
la superficie che comprende sono stabili o in estensione;<BR>2) la =
struttura e=20
le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine =
esistono e=20
possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;<BR>3) lo stato =
di=20
conservazione delle specie tipiche =E8 soddisfacente e corrisponde a =
quanto=20
indicato nella lettera i) del presente articolo;<BR>f) habitat di una =
specie:=20
ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la =
specie=20
in una delle fasi del suo ciclo biologico;<BR>g) specie di interesse=20
comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel =
territorio=20
dell'Unione europea, alternativamente:<BR>1) sono in pericolo con =
l'esclusione=20
di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo =
marginale sul=20
territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo n=E9 =
vulnerabili=20
nell'area del paleartico occidentale;<BR>2) sono vulnerabili, quando il =
loro=20
passaggio nella categoria delle specie in pericolo =E8 ritenuto =
probabile in un=20
prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale =
rischio;<BR>3)=20
sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non =
essendo=20
attualmente n=E9 in pericolo n=E9 vulnerabili, rischiano di diventarlo a =
prescindere=20
dalla loro distribuzione territoriale;<BR>4) endemiche e richiedono =
particolare=20
attenzione, a causa della specificit=E0 del loro habitat o delle =
incidenze=20
potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;<BR>h) =
specie=20
prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per =
la cui=20
conservazione l'Unione europea ha una responsabilit=E0 particolare a =
causa=20
dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono =
evidenziate=20
nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);<BR>i) =
stato di=20
conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, =
influendo=20
sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e =
l'importanza=20
delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di =
conservazione=20
=E8 considerato =93soddisfacente=94 quando:<BR>1) i dati relativi =
all'andamento delle=20
popolazioni della specie indicano che essa continua e pu=F2 continuare a =
lungo=20
termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui=20
appartiene;<BR>2) l'area di distribuzione naturale delle specie non =E8 =
in declino=20
n=E9 rischia di declinare in un futuro prevedibile;<BR>3) esiste e =
continuer=E0=20
probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinch=E9 le sue =
popolazioni si=20
mantengano a lungo termine;<BR>l) sito: un'area geograficamente =
definita, la cui=20
superficie sia chiaramente delimitata;<BR>m) sito di importanza =
comunitaria: un=20
sito che <I>e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla =
Commissione=20
europea e che</I>, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene,=20
contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo =
di=20
habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui =
all'allegato B in=20
uno stato di conservazione soddisfacente e che pu=F2, inoltre, =
contribuire in modo=20
significativo alla coerenza della rete ecologica =93Natura 2000=94 di =
cui=20
all'articolo 3, al fine di mantenere la diversit=E0 biologica nella =
regione=20
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie =
animali=20
che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria =
corrispondono ai=20
luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che =
presentano=20
gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e=20
riproduzione;</FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): =
un sito=20
individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma =
non=20
ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla =
Commissione=20
europea;<BR></I>n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza =

comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono =
applicate le=20
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in =
uno stato=20
di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle =
popolazioni delle=20
specie per cui il sito =E8 designato;<BR>o) esemplare: qualsiasi animale =
o pianta,=20
vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e=20
qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti =
dall'animale o=20
dalla pianta di tali specie in base ad un documento di accompagnamento,=20
all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro =
elemento=20
di identificazione;</FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) =
attualmente=20
o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato=20
riproduttivamente da altre specie; </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa =
specie che=20
vivono in una determinata area geografica; </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di =
genitori=20
appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato =
anche per=20
gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze =
geografiche)=20
della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da =
esse=20
originate;</I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per =
motivi=20
storico-ecologici e' indigena del territorio italiano; </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non =
facente parte=20
originariamente della fauna indigena italiana<BR></I>p) aree di =
collegamento=20
ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e =
continua=20
(come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali =
di=20
delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone =
umide e=20
le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione=20
geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;<BR>q) =
reintroduzione:=20
traslocazione finalizzata a ristabilire una polazione di una determinata =
entit=E0=20
animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza =
naturale=20
in tempi storici nella quale risulti estinta;<BR><I>r) introduzione: =
immissione=20
di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori =
della sua=20
area di distribuzione naturale.<BR></I><BR><BR><B>Art. 3<BR>Zone =
speciali di=20
conservazione</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Le=20
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, <I>i =
siti in=20
cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di =
specie di=20
cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione =
europea, da=20
parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di =
importanza=20
comunitaria (pSic) per la costituzione della</I> rete ecologica europea =
coerente=20
di zone speciali di conservazione denominata =93Natura 2000=94.<BR>2. Il =
Ministro=20
dell'ambiente <I>e della tutela del territorio</I>, <I>designa,</I> =
c<I>on=20
proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</I> =
i siti=20
di cui al comma 1 quali =93Zone speciali di conservazione=94, entro il =
termine=20
massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione =
europea=20
dell'elenco dei siti.<BR>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica =
della=20
rete =93Natura 2000=94, il Ministro dell'ambiente <I>e della tutela del=20
territorio</I>, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra =
lo=20
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, =
definisce=20
<I>anche finalizzandole alla redazione</I> delle linee fondamentali di =
assetto=20
del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. =
394, le=20
direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico =
funzionale, che=20
rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.<BR>4. =
Il=20
Ministro dell'ambiente <I>e della tutela del territorio</I> trasmette =
alla=20
Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e =
su=20
indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di =
Bolzano, le=20
stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei =
piani=20
di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure =
necessarie ad=20
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con =

particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di=20
ripristino <I>da attuare</I>.<BR><I>4-bis. Al fine di garantire la =
funzionale=20
attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche =
in=20
relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della=20
direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano,=20
sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, =
effettuano una=20
valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli =
obiettivi=20
della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco =
degli=20
stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa =
scheda=20
informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio =
trasmette=20
tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui =
all'articolo 9=20
della citata direttiva.<BR></I><BR><B>Art. 4<BR>Misure di=20
conservazione</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Le=20
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <I>assicurano per =
i=20
proposti siti di importanza comunitaria</I> opportune misure per evitare =
il=20
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonch=E9 la=20
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella =
misura in=20
cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per =
quanto=20
riguarda gli obiettivi del presente regolamento.<BR>2. Le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano adottano<I>, sulla base di linee guida =
per la=20
gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto =
del=20
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la =
Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano, </I>per le zone speciali di conservazione, entro =
sei mesi=20
dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che =
implicano=20
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad =
altri=20
piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o=20
contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di =
habitat=20
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B =
presenti nei=20
siti.</FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore =
nelle zone=20
speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al =
comma=20
2.<BR>3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno =
di aree=20
naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste =
previste=20
dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del =
perimetro=20
dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, =
sentiti=20
anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area =
protetta, le=20
opportune misure di conservazione e le norme di gestione</I>.</FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify>&nbsp;</P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I><B>Art. 4-bis</B></I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I><B>Concertazione</B></I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; inserito dal D.P.R. n. =
120/2003)</FONT><FONT=20
color=3D#000080 face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di=20
concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il =
Ministero=20
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione=20
interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi =
all'area=20
oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase =
di=20
concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. =
Dette=20
misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del=20
procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al =
Consiglio di=20
individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. =
L'adozione=20
delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia =
autonoma=20
entro il cui territorio l'area e' compresa. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>2. In caso di approvazione della proposta della =
Commissione=20
europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le=20
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.<BR></I><BR><B>Art. =
5<BR>Valutazione=20
di incidenza</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC sostituito dal D.P.R. n. =
120/2003)</FONT><FONT=20
color=3D#000080 face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si =
deve=20
tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di =

importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone =
speciali=20
di conservazione. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di =
settore,=20
ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti,=20
predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per =

individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, =
tenuto=20
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di =
pianificazione=20
territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono =
presentati, nel=20
caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della =
tutela=20
del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, =
interregionale,=20
provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome =
competenti.=20
</I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>3. I proponenti di interventi non direttamente connessi =
e=20
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente =
delle=20
specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze =

significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri=20
interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno =
studio volto=20
ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato =
G, i=20
principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito =
di=20
importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona =
speciale=20
di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei =
medesimi.=20
</I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>4. Per i progetti assoggettati a procedura di =
valutazione di=20
impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, =
n. 349,=20
e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato =
nella=20
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive =
modificazioni ed=20
integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, =
siti di=20
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti =
dal=20
presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompressa =
nell'ambito=20
della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti =
diretti=20
ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti =
siti e=20
zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale =

predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla=20
compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal =
presente=20
regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.=20
</I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e =
degli=20
interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, =
per=20
quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione =
dei=20
relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli =
stessi,=20
da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per=20
l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di =
partecipazione=20
alle procedure nel caso di piani interregionali. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>6. Fino alla individuazione dei tempi per =
l'effettuazione della=20
verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 =
effettuano la=20
verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di =
cui ai=20
commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello =
stesso=20
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve =
attenersi.=20
Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello =
studio, il=20
termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in =
cui le=20
integrazioni pervengono alle autorita' medesime. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi =
che=20
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza=20
comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o=20
parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita =
dalla legge=20
6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione =
dell'area=20
stessa. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione =
definitiva=20
del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di =

incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del =
pubblico=20
interessato dalla realizzazione degli stessi. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della =
valutazione=20
di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, =
il=20
piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di =
rilevante=20
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le=20
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria =
per=20
garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno =
comunicazione=20
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le =
finalita' di cui=20
all'articolo 13. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e =
specie=20
prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata =
l'incidenza=20
negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato =
soltanto con=20
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza =
pubblica=20
o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo =
parere della=20
Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse=20
pubblico.<BR></I><BR><B>Art. 6<BR>Zone di protezione =
speciale</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC sostituito dal D.P.R. n. =
120/2003)</FONT><FONT=20
color=3D#000080 face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione =
speciale=20
previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della =
legge 11=20
febbraio 1992, n. 157. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si =
applicano anche=20
alle zone di protezione speciale di cui al comma 1<BR></I><BR><B>Art.=20
7<BR><I>Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e =
delle=20
specie</I></B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC sostituito dal D.P.R. n. =
120/2003)</FONT><FONT=20
color=3D#000080 face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio, con=20
proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e =
forestali e=20
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e =
la=20
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il =
monitoraggio,=20
per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e =
vegetali=20
protette ai sensi del presente rogolamento. </I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano, sulla=20
base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano =
l'adozione delle=20
misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato =
di=20
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con =

particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai =
Ministeri=20
di cui al comma 1.<BR></I><BR><BR><B>TUTELA DELLE =
SPECIE<BR></B><BR><B>Art.=20
8<BR>Tutela delle specie faunistiche</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Per le=20
specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente =
regolamento, =E8=20
fatto divieto di:<BR>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie=20
nell'ambiente naturale;<BR>b) perturbare tali specie, in particolare =
durante=20
tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo =
svernamento e=20
la migrazione;<BR>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi =
nell'ambiente=20
naturale;<BR>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le =
aree di=20
sosta.<BR>2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), =
=E8 vietato=20
il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di =
esemplari=20
prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati =
prima=20
dell'entrata in vigore del presente regolamento.<BR>3. I divieti di cui =
al comma=20
1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della =
vita degli=20
animali ai quali si applica il presente articolo.<BR>4. Le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio =
continuo=20
delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate=20
nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al =
Ministero=20
dell'ambiente.<BR>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero=20
dell'ambiente <I>e della tutela del territorio</I> promuove ricerche ed =
indica=20
le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o =
uccisioni=20
accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie =
in=20
questione.<BR><BR><BR><B>Art. 9<BR>Tutela delle specie =
vegetali<BR></B>1. Per le=20
specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente =
regolamento =E8=20
fatto divieto di:<BR>a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o =

distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro =
area di=20
distribuzione naturale;<BR>b) possedere, trasportare, scambiare o=20
commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente =

naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore =
del=20
presente regolamento.<BR>2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e =
b), si=20
riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali =
alle quali=20
si applica il presente articolo.<BR><BR><BR><B>Art.=20
10<BR>Prelievi<BR></B></FONT><FONT size=3D1><B><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1<I>.=20
Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le =
regioni e gli=20
Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di =
cui=20
all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo =
nell'ambiente=20
naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui =

all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il =
mantenimento=20
delle suddette specie in uno stato di conservazione =
soddisfacente.</I><BR><I>2.=20
Le misure di cui al comma 1 possono comportare:<BR></I>a) le =
prescrizioni=20
relative all'accesso a determinati settori;<BR>b) il divieto temporaneo =
o locale=20
di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate =

popolazioni;<BR>c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di=20
prelievo;<BR>d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme =
cinegetiche o=20
alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in=20
questione;<BR>e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di =
prelievi o di=20
quote;<BR>f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del =
possesso o=20
del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;<BR>g) l'allevamento =
in=20
cattivit=E0 di specie animali, nonch=E9 la riproduzione artificiale di =
specie=20
vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il =
prelievo=20
nell'ambiente naturale;<BR>h) la valutazione dell'effetto delle misure=20
adottate.<BR>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non =
selettivi=20
suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare =
gravemente la=20
tranquillit=E0 delle specie, di cui all'allegato E, e in =
particolare:<BR>a) l'uso=20
dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera =

a);<BR>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei =
mezzi di=20
trasporto di cui all'allegato F, lettera b).<BR><BR><BR><B>Art.=20
11<BR>Deroghe</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Il=20
Ministero dell'ambiente <I>e della tutela del territorio</I>, sentiti =
per quanto=20
di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto =
nazionale per=20
la fauna selvatica, pu=F2 autorizzare le deroghe alle disposizioni =
previste agli=20
articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non =
esista=20
un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il =
mantenimento, in=20
uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie =

interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti=20
finalit=E0:<BR>a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e =
conservare gli=20
habitat naturali;<BR>b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle =

colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed =
alla=20
propriet=E0;<BR>c) nell'interesse della sanit=E0 e della sicurezza =
pubblica o per=20
altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi =
di=20
natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di =

primaria importanza per l'ambiente;<BR>d) per finalit=E0 didattiche e di =
ricerca,=20
di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per <I>operazioni=20
necessarie</I> a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle=20
piante;<BR>e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, =
su base=20
selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero =
limitato=20
di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.<BR>2. Qualora le =

deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura =
o=20
l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono =
comunque=20
vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne =
localmente la=20
scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillit=E0, e in =
particolare:<BR>a)=20
l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, =
lettera=20
a);<BR>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei =
mezzi di=20
trasporto di cui all'allegato F, lettera b).<BR>3. Il Ministero =
dell'ambiente=20
<I>e della tutela del territorio</I> trasmette alla Commissione europea, =
ogni=20
due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovr=E0 =
indicare:<BR>a) le=20
specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, =
compresa la=20
natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni =
alternative non=20
accolte e dei dati scientifici utilizzati;<BR>b) i mezzi, i sistemi o i =
metodi=20
di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi =
della loro=20
autorizzazione;<BR>c) le circostanze di tempo e di luogo che devono =
regolare le=20
deroghe;<BR>d) l'autorit=E0 competente a dichiarare e a controllare che =
le=20
condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, =
strutture o=20
metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonch=E9 i servizi e =
gli addetti=20
all'esecuzione;<BR>e) le misure di controllo attuate ed i risultati=20
ottenuti.<BR><BR><BR><B>Art. 12<BR>Introduzioni e =
reintroduzioni</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC sostituito dal D.P.R. n. =
120/2003)</FONT><FONT=20
color=3D#000080 face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio, sentiti=20
il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto =
nazionale per la=20
fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i =
rapporti=20
permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e =
di=20
Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la =
reintroduzione e=20
il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle =
specie di=20
cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE. </FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di =
Bolzano, nonche'=20
gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti =
locali=20
interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato=20
dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle =
linee guida=20
di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al =
comma 1,=20
dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale=20
reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie =
in uno=20
stato di conservazione soddisfacente. </FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial>3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il =
ripopolamento=20
in natura di specie e popolazioni non autoctone.<BR><BR><B>Art.=20
13<BR>Informazione</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Il=20
Ministero dell'ambiente <I>e delle tutela del territorio</I> trasmette =
alla=20
Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, =
a=20
decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle =
disposizioni del=20
presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative =
alle misure=20
di conservazione di cui all'articolo 4, nonch=E9 alla valutazione degli =
effetti di=20
tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui=20
all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali =
risultati=20
del monitoraggio.<BR>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le =
regioni e=20
le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero=20
dell'ambiente <I>e della tutela del territorio</I>, entro due anni dalla =
data di=20
entrata in vigore del presente regolamento, <I>un rapporto </I>sulle =
misure di=20
conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici =
piani di=20
gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano =
presentano=20
altres=EC una relazione annuale, <I>secondo il modello definito dalla =
Commissione=20
europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonche' =
informazioni=20
sulle eventuali misure compensative adottate.</I><BR><BR><BR><B>Art.=20
14<BR>Ricerca e istruzione</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial>1. Il=20
Ministero dell'ambiente <I>e della tutela del territorio</I>, d'intesa =
con le=20
amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attivit=E0 =
scientifiche=20
necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della =
biodiversit=E0=20
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonch=E9 della flora e =
della=20
fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione=20
soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni =
con gli=20
altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altres=EC, programmi di =
ricerca per=20
<I>la migliore attuazione del monitoraggio</I>.<BR>2. Ai fini della =
ricerca di=20
cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi=20
all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione =
delle aree=20
di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.<BR>3. Il =
Ministero=20
dell'ambiente <I>e della tutela del territorio </I>d'intesa con le=20
amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione =
generale=20
sulla esigenza di <I>tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche =
e di=20
conservazione di habitat di cui al presente =
regolamento.</I><BR><BR><BR><B>Art.=20
15<BR>Sorveglianza</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC sostituito dal D.P.R. n. =
120/2003)</FONT><FONT=20
color=3D#000080 face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><I>1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle =
attribuzioni=20
ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, =
n. 349, e=20
dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali=20
regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui e' affidata =
normativamente la=20
vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse=20
all'applicazione del presente regolamento<BR></I><BR><B>Art. =
16<BR>Procedura di=20
modifica degli allegati</B></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT size=3D1><B><FONT =
color=3D#000080=20
face=3DArial>(Articolo&nbsp; cos=EC modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - =
le modifiche=20
sono riportate in corsivo)</FONT><FONT color=3D#000080=20
face=3DArial><BR></FONT></B></FONT><FONT color=3D#000080 size=3D2 =
face=3DArial><I>1. Gli=20
allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente=20
regolamento.</I> </FONT><FONT color=3D#000080 size=3D1 =
face=3DArial><B>(comma=20
soppresso dal D.P.R. n. 120/2003)</B></FONT><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><BR><I>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio, in=20
conformita' alle variazioni apportate alla direttiva in sede =
comunitaria,=20
modifica con proprio decreto gli allegati al presente=20
regolamento.</I></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial><BR><B>Art. 17<BR>Entrata in vigore<BR></B>1. Il presente =
regolamento=20
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella =
Gazzetta=20
Ufficiale della Repubblica italiana.<BR><BR>Il presente decreto, munito =
del=20
sigillo dello Stato, sar=E0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti =
normativi=20
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di =
osservarlo e di=20
farlo osservare.<BR><BR>Dato a Roma, add=EC 8 settembre =
1997<BR>SCALFARO<BR>PRODI,=20
Presidente del Consiglio dei Ministri<BR>Visto, il Guardasigilli:=20
FLICK<BR></FONT></P>
<P style=3D"MARGIN: 0px 50px" align=3Djustify><FONT color=3D#000080 =
size=3D2=20
face=3DArial>Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997 Atti di =
Governo,=20
registro n. 110, foglio n. 13<BR><BR><BR><B>ALLEGATI=20
(omessi)<BR></B></FONT></P></BODY></HTML>
