Informazioni generali sulla Banca-Dati dei microchips

 

   1 - ORIGINE

    2 - MISSIONE

    3 - UFFICIO DI SUPPORTO

    4 - STRUTTURA INFORMATIVA

    5 - ACCESSIBILITA’

    6 - FLUSSI DI AGGIORNAMENTO

    7 - INFORMATIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE CANINA COMUNALE

    8 - BANCA DATI NAZIONALE

    9 - MICROCHIP

 


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1 - ORIGINE

La banca-dati dei microchips utilizzati dalle Anagrafi Canine nei Comuni della Regione 
Emila-Romagna, prevista dalla L.R. 7 aprile 2000 n. 27, è stata realizzata presso la Provincia di Bologna a seguito della richiesta della Giunta Regionale con Delibera n.1241 del 27 giugno 2001, accolta dal Consiglio della Provincia di Bologna con Delibera n.74 del 24 luglio 2001.

Ora con la delibera n. 1887 del 2006, la giunta della Regione ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e l'Azienda USL di Modena per il potenziamento e lo sviluppo di un sistema informatizzato di anagrafe canina.

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2 - MISSIONE

Obiettivo della banca-dati è di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo Proprietario di qualsiasi cane (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell’apposito microchip (previsto dalla recente normativa come strumento privilegiato di riconoscimento) e che sia stato regolarmente iscritto presso l’Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.

Tale strumento sarà il supporto fondamentale per realizzare gli obiettivi di tutela e benessere della popolazione canina favorendo il ritrovamento di cani smarriti ed impedendo gli abbandoni ingiustificati.

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3 - UFFICIO DI SUPPORTO

Al fine di garantire il corretto funzionamento della banca-dati, è istituito un ufficio centrale di supporto con il compito di garantirne l’aggiornamento e la consultabilità.

Gli Operatori del settore potranno contattarlo telefonicamente allo 059-2134747 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. o via e-mail  s.andreoli@ausl.mo.it

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4 - STRUTTURA INFORMATIVA
 

Il sistema informativo è costituito da due livelli: periferico e centrale.

Il primo è rappresentato dalle banche-dati comunali utilizzate per la registrazione dell'Anagrafe Canina, dove vengono riportate tutte le informazioni relative a ciascun soggetto ed al proprietario;
il secondo è formato dalla banca-dati centrale che riporta l'elenco di tutti i microchips ufficiali distribuiti in regione, specificando a quale Comune sono stati consegnati.

Quest’ultimo quindi rappresenta l’indice dei microchips presenti sul territorio regionale, consultando il quale è possibile identificare immediatamente il Comune presso cui è iscritto il cane, e presso cui rivolgersi per concludere il ritrovamento a seguito di abbandono o smarrimento del cane stesso.

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5 - ACCESSIBILITA’

La banca-dati centrale è consultabile da tutti i cittadini ed in particolare dagli operatori del settore attraverso INTERNET.

Una seconda forma di accesso, in appoggio alla prima, è costituita dalla possibilità di contattare (per via telefonica, fax, e-mail) l’ufficio di supporto alla banca-dati centrale stessa ( fig. 1 ).

A seguito di una consultazione della banca-dati centrale, oltre ad avere l’indicazione del Comune da contattare, l’Utente potrà avere tutti gli elementi utili per accedere ai suoi servizi (telefono, indirizzo, orario dell’Ufficio di Anagrafe Canina, della Polizia Municipale, del Canile, del Servizio Veterinario Pubblico, ecc.).

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6 - FLUSSI DI AGGIORNAMENTO

La banca-dati centrale viene aggiornata, dall’apposito ufficio di supporto, ogni volta che vengono forniti nuovi microchips ai Comuni  ( fig. 2 ).

La banca-dati locale del Comune, viene invece continuamente implementata dalla registrazione delle varie iscrizioni; durante questa fase verranno inseriti nel programma locale sia cani con microchip ufficiale distribuito dal Comune, sia cani precedentemente dotati di microchip (provenienti da altro Comune della regione, da altra regione, oppure forniti di microchip inseriti presso strutture ambulatoriali private). L’insieme di questi ultimi microchip, che non fanno parte del corredo ufficiale inizialmente attribuito a ciascun Comune, presenta quindi la necessità di un aggiornamento delle informazioni della banca-dati centrale  ( fig. 3 ).

La banca-dati centrale viene quindi alimentata da un flusso "a priori" (nuove forniture di microchips ai Comuni) e da un flusso "a posteriori" da parte del Comune (registrazione di microchips per così dire "esterni" all’elenco iniziale).

D’altro canto il Comune avrà di ritorno dalla banca-dati centrale sia l’elenco completo ed aggiornato di tutti i propri microchips ufficiali, sia l’elenco dei suoi microchips che sono stati presi in carico da altri Comuni della regione, a seguito di cessioni dei cani o di emigrazioni dei proprietari  ( fig. 4 ). Al termine di questa fase gli archivi centrale e periferico risultano completamente aggiornati ed allineati.

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7 - INFORMATIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE CANINA COMUNALE

Il Microchip da tempo è utilizzato come sistema di riconoscimento internazionale delle varie specie animinali e recentemente è stato introdotto come metodo ufficiale di identificazione dei cani iscritti alla Anagrafe Canina dei Comuni della Regione Emilia-Romagna.

Tale sistema garantisce perfettamente la possibilità di lettura e la inalterabilità del proprio codice.

Il codice ivi assegnato è conforme alla normativa internazionale, il che ne garantisce la leggibilità e la unicità del numero in tutto il mondo.

Il numero ivi riportato infatti è costituito di 15 caratteri di cui i primi 3 indicano il paese di riferimento (in questo caso "380" indica l’ITALIA), i secondi 4 indicano il produttore, e gli ultimi 8 sono un numero diverso da un microchip all’altro ed irripetibile tra di loro; inoltre tali codici per motivi tecnici, non vengono forniti in serie e quindi si presentano all’utilizzo in ordine completamente casuale.

Essendo infine la struttura di tale numero universale non è possibile inserire caratteri di riconoscimento locali come ad es. il numero ISTAT del comune ecc. che ne avrebbero sicuramente favorito la comprensione a seguito della lettura.

Per ovviare a tali limitazioni dal punto di visto informativo ( mancanza di progressività numerica e di caratteri identificativi locali) è indispensabile l’utilizzo di archivi informatizzati per poter agevolmente rintracciare il cane ed il relativo proprietario nel registro dell’Anagrafe Canina.

Il sistema informativo individuato su due livelli ( centrale che indica presso quale Comune è registrato il microchip cercato, locale che gestisce tutte le informzioni sul cane e sul relativo Proprietario ) si rivela il più razionale nella attuale fase di sviluppo delle dotazioni informatiche e telematiche dei vari Comuni della regione, oltre che nel rispetto della competenza e delle responsabiltà di ciascun Comune nella gestione del controllo a seguito di smarrimenti e ritrovamenti di cani iscritti, e nella tutela della privacy dei Proprietari.

L’esigenza tecnica impone ad ogni Ufficio di Anagrafe Canina la necessità di procedere alla informatizzazione del proprio registro.

Per la prima installazione del programma si consiglia di contattare l'ufficio di supporto s.andreoli@ausl.mo.it mentre per gli utenti che già utilizzano il programma, è possibile scaricare dall'apposita pagina del sito l'aggiornamento del programma stesso ed il relativo manuale di utilizzo ( v. SINCRONIZZA ).

Si tiene in particolare a precisare che nulla vieta ad ogni Comune di continuare ad utilizzare precedenti programmi od altri che si ritengano più opportuni allo scopo: in questo caso è sufficiente concordare con l’ufficio di supporto alla banca-dati il protocollo di aggiornamento automatico dei dati, oppure ricorrere all’aggiornamento manuale dove si ritenga più consono.

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8 - BANCA DATI NAZIONALE

La banca-dati centrale viene scaricata periodicamente, dall’apposito ufficio di supporto, nella banca-dati nazionale del Ministero della Salute. Pertanto i chip caricati potranno essere visualizzati a livello regionale sul sito del Ministero della Salute al link http://nsis.sanita.it/NACC/anagcaninapublic_new/home.jsp.

 

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9 - MICROCHIP

Dal 1 Gennaio 2001 la normativa della Regione Emilia Romagna prevede che debbono essere identificati mediante microchip ,fornito dal Comune di residenza del proprietario, tutti i cani:

che vengono iscritti per la prima volta all’anagrafe canina

iscritti all’anagrafe canina che hanno il tatuaggio illeggibile

iscritti all’anagrafe canina e non tatuati sulla base di una certificazione veterinaria

iscritti all’anagrafe canina con tatuaggio leggibile su richiesta del proprietario.
 

L'identificazione tramite microchip consiste nell’inserimento di un piccolo trasponder nel sottocute dietro l’orecchio sinistro del cane. Leggendolo con l’apposito lettore e controllando i dati negli archivi delle anagrafi canine, sarà possibile rintracciare il proprietario dell’animale.Il tatuaggio elettronico è un sistema indolore, in quanto l’inserimento viene effettuato in una zona con ridotta sensibilità, privo di rischi per l’animale ed inalterabile nel tempo. La lettura è facile, ed è sicura sia per il cane, che non deve essere immobilizzato, sia per l’operatore, in quanto èsufficiente avvicinare il “lettore” all’animale affinché sullo schermo appaia il codice rilevato sul microchip.Il microchip è consegnato dagli Uffici Anagrafe Canina dei Comuni all'atto dell'iscrizione dei cani all'anagrafe ed è inserito la cane da un Medico VeterinarioAl fine di semplificare le procedure a carico dei proprietari dei cani è ora possibile iscrivere all'anagrafe canina e identificare mediante microchip i propri cani direttamente presso i veterinari liberi professionisti convenzionati con le Amministrazioni comunali.

Caratteristiche del microchip:

le dimensioni: 13 mm di lunghezza e 2,1 mm. di diametro

il materiale di rivestimento esterno è biocompatibile trattato con microsolchi per facilitare l’ancoraggio ai tessuti

il codice di identificazione è costituito da 15 cifre in combinazione casuale

ciascun microchip è contenuto nell’apposito iniettore con l’ago già innestato, in confezione monouso sterile, pronto per l’uso.
 

RESPONSABILITÀ DEI PROPRIETARI

I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio devono iscrivere i propri animali

all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengono,

a qualsiasi titolo, in possesso...utilizzando sempre microchips rilasciati dal Comune di residenza e inseriti

da un Veterinario

Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti:

alla redazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali;

al rilascio, in caso di vendita o cessione, di una ricevuta riportante la descrizione dell’animale ed i dati identificativi;

alla comunicazione dell’avvenuta cessione o vendita, entro 7 giorni, presso il proprio Comune e presso il

Comune di residenza del nuovo proprietario. Il Comune ricevente deve rilasciare apposita documentazione di

conferma al nuovo proprietario.

È fatto divieto di allontanare i cuccioli dalla madre dalla madre prima dei 60 gg. dalla nascita (L.R. 5/2005)


IN CASO DI...

Smarrimento

Lo smarrimento o la sottrazione di un cane deve essere segnalata dal detentore, entro 3 giorni, al Comune di residenza.

Cessione o morte dell’animale o cambiamenti di residenza

I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni, ai Comuni di residenza, la cessione definitiva o la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti di residenza.

Rinuncia di proprietà

nel caso di cucciolate indesiderate o di rinunce di proprietà, l’interessato è tenuto

a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti nelle strutture di ricovero, previa regolare iscrizione all’anagrafe canina Comunale

SANZIONI

Art 30 L.R. 27/2000

Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall’ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

Scadenze:

iscrizione - entro un mese dalla nascita o entro 30 giorni dal possesso: da euro 77,50 a euro 232,41

denuncia di decesso - entro 15 giorni dall’evento: da euro 57,65 a euro 154,44

cambio di residenza - entro 15 giorni: da euro 57,65 a euro 154,44

cessione del cane - entro 15 giorni: da euro 57,65 a euro 154,44

mancata restituzione attestazione veterinaria inserimento microchip - entro 30 + 7 giorni: da euro 57,65 a euro 154,44

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