DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26 

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici. (14G00036) 
(GU n.61 del 14-3-2014)
 
 Vigente al: 29-3-2014  
 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di   altri   atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  ed  in
particolare gli articoli 1 e 13, nonche' l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  in  materia  di  Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  116,  concernente
attuazione della direttiva n. 86/609/CEE  in  materia  di  protezione
degli  animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o  ad  altri  fini
scientifici e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 750/2013  della  Commissione,  del  29
luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
relativo  alla  protezione  di  specie  della  flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla  legge
1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni  che
disciplinano la materia della  vivisezione  sugli  animali  a  sangue
caldo (mammiferi ed uccelli); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, e successive modificazioni, recante  regolamento  di  polizia
veterinaria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive  modificazioni,
concernente legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e
prevenzione del randagismo; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  19  luglio  1993
recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale  14  febbraio  1991
concernente determinazione delle tariffe e dei diritti  spettanti  al
Ministero  della  sanita',  all'Istituto  superiore  di   sanita'   e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; 
  Vista la  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli  animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,  nonche'  norme
di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  dello  sviluppo  economico,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce misure relative  alla  protezione
degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine,
sono disciplinati i seguenti aspetti: 
  a)  la  sostituzione,  la  riduzione  dell'uso  di  animali   nelle
procedure e il perfezionamento  delle  tecniche  di  allevamento,  di
alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; 
  b)  la  provenienza,  l'allevamento,  l'identificazione,  la  cura,
l'alloggiamento e la soppressione degli animali; 
  c)  le  attivita'  degli  allevatori,   dei   fornitori   e   degli
utilizzatori; 
  d) la valutazione e l'autorizzazione  dei  progetti  che  prevedono
l'uso degli animali nelle procedure. 
  2. E' consentito l'utilizzo degli animali  ai  fini  scientifici  o
educativi soltanto quando, per ottenere il risultato  ricercato,  non
sia  possibile  utilizzare  altro   metodo   o   una   strategia   di
sperimentazione   scientificamente    valida,    ragionevolmente    e
praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi. 
  3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali: 
    a) animali vertebrati vivi non umani, comprese: 
      1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; 
      2) forme fetali di mammiferi a partire  dall'ultimo  terzo  del
loro normale sviluppo; 
    b) cefalopodi vivi. 
  4. Il presente decreto si applica agli animali: 
    a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure,  o
appositamente allevati affinche' i  loro  organi  o  tessuti  possano
essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase  di
sviluppo precedente a quella di cui al comma  3,  lettera  a),  e  se
l'animale viene fatto vivere oltre  detta  fase  di  sviluppo  ed  e'
probabile che, a seguito delle procedure  effettuate,  provi  dolore,
sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase
e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un
habitat  o  in  un  sistema  di  allevamento   adeguati   alle   loro
caratteristiche fisiologiche ed etologiche. 
  5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del  distress,  dei
danni temporanei o prolungati per mezzo della  corretta  applicazione
di un anestetico, di un analgesico o di  altri  metodi,  non  esclude
l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto. 
  6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa  di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 
                               Art. 2 
 
 
                Fattispecie escluse dalla disciplina 
 
  1. Il presente decreto non si applica: 
  a) alle  pratiche  utilizzate  in  aziende  agricole  a  scopi  non
sperimentali; 
  b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali; 
  c)  alle  sperimentazioni  cliniche  veterinarie   necessarie   per
autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario; 
  d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento; 
  e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di
un animale; 
  f) alle pratiche non suscettibili di  causare  dolore,  sofferenza,
distress  o  danno  prolungato  equivalente  o  superiore  a   quello
provocato  dall'inserimento  di  un  ago  secondo  le  buone   prassi
veterinarie. 
                               Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale
ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o
ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello
di  dolore,  sofferenza,  distress  danno  prolungato  equivalente  o
superiore a quello provocato dall'inserimento di un  ago  secondo  le
buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi azione che intende o
puo' determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione
e il mantenimento di una linea di  animali  geneticamente  modificata
con fenotipo  sofferente  in  queste  condizioni.  E'  esclusa  dalla
definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne
gli organi o i tessuti; 
  b) progetto, un  programma  di  lavoro  con  un  preciso  obiettivo
scientifico che prevede il ricorso a una o piu' procedure, a  partire
dalla preparazione della prima procedura fino a quando non  occorrono
ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso; 
  c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici  o
altri locali in cui sono allevati,  sono  tenuti  o  sono  utilizzati
animali alle finalita' del presente decreto;  esso  puo'  comprendere
anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili; 
  d)  allevatore,  la  persona  fisica  o  giuridica  autorizzata  ad
allevare gli animali  di  cui  all'allegato  I  destinati  ad  essere
utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai
fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per  tali
fini, con o senza scopo di lucro; 
  e)   fornitore,   la   persona   fisica   o   giuridica,    diversa
dall'allevatore, autorizzata a fornire animali di cui all'allegato  I
e destinati ad essere utilizzati nelle procedure o  per  impiegare  i
loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro; 
  f) utilizzatore, la persona fisica o giuridica autorizzata a  porre
in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite  le  procedure,
con o senza scopo di lucro; 
  g) responsabile del progetto di ricerca, la persona fisica titolare
dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle
procedure  e  di  progetti   ed   e'   responsabile   degli   aspetti
amministrativi e scientifici; 
  h) responsabile del benessere animale, la persona responsabile  del
benessere e dell'assistenza degli animali e del  funzionamento  delle
attrezzature di uno o piu' stabilimenti; 
  i) membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico  e  teorico
nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo  alla
comunita'  scientifica,  comunica  i  risultati  dei  propri   lavori
attraverso pubblicazioni; 
  l) Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro della salute e
il Ministero della salute; 
  m) autorita' competente, il Ministero della salute, le regioni,  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza; 
  n) colonie autosufficienti, una colonia  nella  quale  gli  animali
sono allevati soltanto all'interno  della  colonia  o  provengono  da
altre colonie ma non sono prelevati  allo  stato  selvatico  e  nella
quale gli animali sono tenuti in modo tale da  assicurare  che  siano
abituati alla presenza umana; 
  o) affezioni umane debilitanti, la riduzione delle normali funzioni
fisiche o psichiche di una persona; 
  p) distress, condizione di non adattamento dell'animale  a  stimoli
stressanti; 
  q) xenotrapianto, trapianto di uno o  piu'  organi  effettuato  tra
animali di specie diverse. 
                               Art. 4 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Ai fini del presente decreto le  autorita'  competenti  sono  il
Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva
competenza. 
  2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti  regionali,  il
comune  del  luogo  dove  ha  sede  lo  stabilimento  e'  l'autorita'
competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21
di  autorizzazione,  sospensione  e  revoca  dell'esercizio  di   uno
stabilimento  di  allevamento  o  di  fornitura  di  animali  di  cui
all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati  nelle
procedure  o  per  impiegare  i  loro  organi  o  tessuti   ai   fini
scientifici, con o senza scopo di lucro. 
  3. L'azienda sanitaria locale territorialmente  competente  ove  ha
sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a  svolgere  attivita'
di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori  e  attivita'  ispettiva
negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati
ad essere usati nelle procedure o  per  impiegare  i  loro  organi  o
tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro. 
  4. La regione e' l'autorita' competente per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero  1),  nonche'  ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente
per le finalita' del presente decreto e' il Ministero. 
                               Art. 5 
 
 
                      Finalita' delle procedure 
 
  1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per  i  seguenti
fini: 
  a) la ricerca di base; 
  b) la ricerca  applicata  o  traslazionale  che  persegue  uno  dei
seguenti scopi: 
  1) la profilassi, la prevenzione,  la  diagnosi  o  la  cura  delle
malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei  loro
effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante; 
  2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le  modificazioni
delle condizioni fisiologiche negli esseri  umani,  negli  animali  o
nelle piante; 
  3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle  condizioni
di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici; 
  c)  per  realizzare  uno  degli  scopi  di  cui  alla  lettera   b)
nell'ambito  dello  sviluppo,  della  produzione  o  delle  prove  di
qualita', di efficacia e di  innocuita'  dei  farmaci,  dei  prodotti
alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; 
  d)  la  protezione  dell'ambiente  naturale,  nell'interesse  della
salute o del benessere degli esseri umani o degli animali; 
  e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; 
  f)   l'insegnamento   superiore   o   la   formazione    ai    fini
dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze
professionali; 
  g) le indagini medico-legali. 
  2. Non possono essere autorizzate le procedure: 
  a) per la produzione e il controllo di materiale bellico; 
  b) per i test tossicologici con i protocolli della  Lethal  Dose  -
LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti
obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; 
  c) per la produzione di anticorpi monoclonali  tramite  l'induzione
dell'ascite,  qualora  esistano  corrispondenti   altri   metodi   di
produzione e non risulti obbligatorio da  legislazioni  o  farmacopee
nazionali o internazionali; 
  d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera q); 
  e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso; 
  f) nel corso delle esercitazioni  didattiche  svolte  nelle  scuole
primarie, secondarie e nei corsi  universitari,  ad  eccezione  della
formazione universitaria in medicina  veterinaria  nonche'  dell'alta
formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari. 
                               Art. 6 
 
 
                       Metodi di soppressione 
 
  1. La soppressione degli animali avviene: 
  a) con modalita'  che  arrecano  il  minimo  dolore,  sofferenza  e
distress possibile; 
  b) secondo i metodi di cui all'allegato IV; 
  c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23; 
  d) negli stabilimenti di un allevatore, di un  fornitore  o  di  un
utilizzatore. In caso di ricerche sul  campo  l'animale  puo'  essere
soppresso dal personale di cui alla lettera c) al  di  fuori  di  uno
stabilimento utilizzatore. 
  2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei  metodi
di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in  uno  dei
seguenti casi: 
  a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un  altro
metodo considerato altrettanto umanitario; 
  b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo
scopo  della  procedura  ricorrendo  a  un  metodo  di   soppressione
descritto nell'allegato IV del presente decreto. 
  3. Il comma  1  non  si  applica  qualora  l'animale  debba  essere
soppresso in situazioni di  emergenza  per  motivi  riconducibili  al
benessere animale, alla salute  pubblica,  alla  sicurezza  pubblica,
alla salute animale o all'ambiente. 
  4. Quando permangono condizioni  di  sofferenza  insostenibili,  si
procede immediatamente  alla  soppressione  dell'animale  con  metodi
umanitari sotto la responsabilita' del medico  veterinario  designato
di cui  all'articolo  24.  E'  considerata  sofferenza  insostenibile
quella che nella normale pratica veterinaria costituisce  indicazione
per l'eutanasia. 

Capo II

DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

                               Art. 7 
 
 
                   Specie minacciate di estinzione 
 
  1. E' vietato l'impiego di animali,  ivi  compresi  i  primati  non
umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del
regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio  2013
e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie  della
flora e  della  fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro
commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo
7, comma 1, del regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio  del  9
dicembre 1996. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
animali di cui al comma 1,  ad  esclusione  dei  primati  non  umani,
nell'ambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni: 
  a) la procedura persegue uno degli scopi  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla  profilassi,  alla
prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle  malattie,  del  cattivo
stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti  sugli  esseri
umani, e lettere c) o lettera e); 
  b) e' scientificamente provato che e'  impossibile  raggiungere  lo
scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie  in
via di estinzione di cui all'allegato A del citato regolamento di cui
al comma 1. 
  3. L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di  cui
al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe,e'  autorizzato,
in  via  eccezionale,  quando  e'  scientificamente  provato  che  e'
impossibile raggiungere lo scopo della procedura  utilizzando  specie
diverse dai primati non umani e specie non elencate  nell'allegato  A
del citato regolamento e nell'ambito delle procedure  che  perseguono
uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera  b),  numero
1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi  o
alla cura delle malattie, del cattivo stato  di  salute  o  di  altre
anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera  c)  quando
condotte allo scopo di evitare,  prevenire,  diagnosticare  o  curare
affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e). 
                               Art. 8 
 
 
                          Primati non umani 
 
  1. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
primati non umani di cui all'allegato I, quando  e'  scientificamente
provato che e'  impossibile  raggiungere  lo  scopo  della  procedura
utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito  delle
procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute  dell'uomo
o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b),
numero 1), relativamente  alla  profilassi,  alla  prevenzione,  alla
diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di
altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero  lettera
c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare
o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente  letali  ovvero
lettera e). 
                               Art. 9 
 
 
               Animali prelevati allo stato selvatico 
 
  1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali  prelevati  allo
stato selvatico. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
animali di cui  al  comma  1,  se  scientificamente  provato  che  e'
impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato  per
essere utilizzato nelle procedure. 
  3. La cattura di animali allo stato selvatico per le  finalita'  di
cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da  personale  competente
con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o
danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali  e
regionali   che   regolano   il   prelievo   di   animali   selvatici
dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali. 
  4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria  o
lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario  che
adotta le  misure  necessarie  per  limitare  il  piu'  possibile  la
sofferenza dell'animale. 
                               Art. 10 
 
 
                 Animali utilizzati nelle procedure 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo  9,  comma  2,  gli  animali
appartenenti  alle  specie  elencate  all'allegato  I,  del  presente
decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se  provengono
da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20. 
  2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del  presente
decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure
solo se discendono da soggetti nati in cattivita' o se provenienti da
colonie autosufficienti. 
  3. In deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di
animali delle  specie  di  cui  all'allegato  I  non  provenienti  da
allevamenti   o   fornitori   autorizzati,   solo   sulla   base   di
giustificazioni scientifiche. 
  4. L'allevamento di animali geneticamente modificati e'  consentito
previa  valutazione  del  rapporto  tra  danno  e  beneficio,   della
effettiva necessita' della manipolazione, del possibile  impatto  che
potrebbe avere sul benessere degli animali e  dei  potenziali  rischi
per la salute umana, animale e per l'ambiente. 
  5. E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani  per
le finalita' di cui al presente decreto. 
                               Art. 11 
 
 
                     Animali randagi e selvatici 
                delle specie domestiche, cani, gatti 
 
  1. E' vietato  l'impiego  nelle  procedure  di  animali  randagi  o
provenienti da canili o rifugi, nonche' di  animali  selvatici  delle
specie domestiche. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
cani e gatti di  cui  all'allegato  I,  nell'ambito  delle  procedure
quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere  lo
scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell'ambito  delle
procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute  dell'uomo
o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b),
numero 1), relativamente  alla  profilassi,  alla  prevenzione,  alla
diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di
altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero  lettera
c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare
o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali,  ovvero
lettera e). 

Capo III

PROCEDURE

                               Art. 12 
 
 
                              Procedure 
 
  1. L'utilizzo degli animali nelle procedure  ha  luogo  all'interno
degli  stabilimenti  degli  utilizzatori  che  hanno  preventivamente
ottenuto l'autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  2,  e
unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi
degli articoli 31 o 33. 
  2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga  al  comma
1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali in procedure al
di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato. 
  3. E' vietato eseguire sugli  animali  interventi  che  li  rendono
afoni e sono altresi' vietati il commercio,  l'acquisto  e  l'uso  di
animali resi afoni. 
                               Art. 13 
 
 
                          Scelta dei metodi 
 
  1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono  l'impiego  di
animali vivi per le  quali  esistono  altri  metodi  o  strategie  di
sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea,
ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale. 
  2. Qualora il ricorso all'impiego di animali  e'  inevitabile  sono
seguite, a parita' di risultati, le procedure che: 
  a) richiedono il minor numero di animali; 
  b) utilizzano animali con la minore capacita'  di  provare  dolore,
sofferenza, distress o danno prolungato; 
  c) sono in grado di  minimizzare  dolore,  sofferenza,  distress  o
danno prolungato; 
  d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti; 
  e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio. 
  3. Nelle procedure di cui al comma 2,  va  evitata  la  morte  come
punto finale, preferendo  punti  finali  piu'  precoci  e  umanitari.
Qualora la morte come  punto  finale  e'  inevitabile,  la  procedura
soddisfa le seguenti condizioni: 
  a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; 
  b) ridurre al minimo la  durata  e  l'intensita'  della  sofferenza
dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore. 
                               Art. 14 
 
 
                              Anestesia 
 
  1.  Sono  vietate  le  procedure  che  non  prevedono  anestesia  o
analgesia, qualora esse causano dolore intenso  a  seguito  di  gravi
lesioni  all'animale,   ad   eccezione   delle   procedure   per   la
sperimentazione di anestetici ed analgesici. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1,  sono  consentite  le
procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale  secondo
quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee  o
internazionali, ovvero qualora si  ritiene  che  l'anestesia  e'  per
l'animale piu'  traumatica  della  stessa  procedura  ovvero  risulta
essere incompatibile con le finalita' della stessa. 
  3. Cessati gli effetti  dell'anestesia  o  quando  questa  non  sia
praticabile,  gli  animali  sono  immediatamente  sottoposti   a   un
trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato  per
ridurre  la  percezione  del  dolore  o  della  sofferenza,   purche'
compatibile con le finalita' della procedura. 
  4. Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi  compresi  agenti
di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare  l'espressione
del dolore senza assicurare un livello adeguato  di  anestesia  o  di
analgesia.  In  questi  casi   e'   obbligatoriamente   fornita   una
giustificazione scientifica  corredata  da  informazioni  dettagliate
sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico. 
  5. Al termine della procedura sono  intraprese  azioni  appropriate
allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale. 
                               Art. 15 
 
 
           Classificazione della gravita' delle procedure 
 
  1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri
di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come: 
  a) non risveglio; 
  b) lievi; 
  c) moderate; 
  d) gravi. 
  2. Non sono autorizzabili procedure sugli  animali  che  comportano
dolori, sofferenze o distress intensi che  possono  protrarsi  e  non
possono essere alleviati. 
                               Art. 16 
 
 
         Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure 
 
  1. Un animale gia' usato  in  una  o  piu'  procedure  puo'  essere
riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le  seguenti
condizioni: 
  a) l'effettiva gravita' delle procedure precedenti  era  «lieve»  o
«moderata»; 
  b) e' dimostrato che e' stato pienamente ripristinato il  benessere
e lo stato di salute generale dell'animale; 
  c)  la  procedura  successiva  e'  classificata  come   «lieve»   o
«moderata» o «non risveglio»; 
  d) la procedura successiva e'  classificata  come  «lieve»  o  «non
risveglio»; 
  e) il veterinario designato di cui  all'articolo  24,  ha  espresso
parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel  corso
di tutta la sua vita. 
  2. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  il
Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di  cui
al  comma  1,  lettera  e),  puo'  eccezionalmente   autorizzare   il
riutilizzo di un animale gia'  impiegato  in  procedure  classificate
come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al  31
dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure  di
cui al comma 1, lettera d). 
                               Art. 17 
 
 
                        Fine della procedura 
 
  1. Una procedura si considera terminata quando  non  e'  necessario
effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel  caso  di  nuove
linee  di   animali   geneticamente   modificate,   la   trasmissione
dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non  dia
luogo per  la  discendenza  ad  un  livello  di  dolore,  sofferenza,
distress  o  danno  prolungato  equivalente  o  superiore  a   quello
provocato dall'inserimento di un ago. 
  2.  Al  termine  della  procedura   o   per   qualsiasi   eventuale
interruzione della stessa il medico veterinario di  cui  all'articolo
24 decide se l'animale deve essere tenuto in  vita  o  soppresso.  Si
procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono
condizioni  di  dolore,  sofferenza,  distress  o  danno   prolungato
moderati o intensi. Qualora un  animale  debba  essere  mantenuto  in
vita, esso riceve  la  cura  e  la  sistemazione  adeguate  alle  sue
condizioni di salute. 
                               Art. 18 
 
 
                  Condivisione di organi e tessuti 
 
  1. Al fine di ridurre  il  numero  degli  animali  impiegati  nelle
procedure, il Ministero promuove la definizione di  programmi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la  condivisione,
tra gli utilizzatori interessati, di  organi  e  tessuti  di  animali
soppressi ai fini sperimentali. 
                               Art. 19 
 
 
              Liberazione e reinserimento degli animali 
 
    1. Gli animali utilizzati o destinati a essere  utilizzati  nelle
procedure, previo parere favorevole del  medico  veterinario  di  cui
all'articolo 24, possono  essere  reinseriti  o  reintrodotti  in  un
habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro
specie, alle seguenti condizioni: 
  a) lo stato di salute dell'animale lo permette; 
  b) non vi e' pericolo per la sanita' pubblica, la salute animale  o
l'ambiente; 
  c) sono state adottate le misure del caso per la  salvaguardia  del
benessere dell'animale; 
  d) e' stato predisposto un programma di reinserimento che  assicura
la   socializzazione   degli   animali   ovvero   un   programma   di
riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione  nel
loro habitat. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro,  sono  individuati   i   requisiti
strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1. 

Capo IV

AUTORIZZAZIONE - Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli
utilizzatori

                               Art. 20 
 
 
                  Autorizzazione degli allevatori, 
                 dei fornitori e degli utilizzatori 
 
  1.  Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   di
allevamento  o  di  fornitura  presenta  domanda  di   autorizzazione
all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2.  Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   di
utilizzazione  presenta  domanda  di  autorizzazione  al   Ministero,
autorita' competente di cui all'articolo  4,  comma  5.  Non  possono
presentare domanda ai sensi  del  presente  comma  coloro  che  hanno
riportato  condanne  con  sentenze  passate  in   giudicato   o   con
l'applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti   di   cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati  di
cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice  penale,  nonche'
per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n.
201. 
  3. Il rilascio dell'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinato alla verifica ispettiva del rispetto dei requisiti di cui
agli articoli 22, 23, 24, 25, 27 e  agli  allegati  III  e  VIII  del
presente decreto. 
  4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1  e  2  sono  riportate  le
seguenti informazioni: 
  a) la persona fisica o giuridica  titolare  dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f); 
  b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate; 
  c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h); 
  d) il medico veterinario di cui all'articolo 24. 
  5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2  ha  una  durata  di  sei
anni,  salvo  l'adozione  da  parte  dell'autorita'   competente   di
provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21. 
  6. Le modifiche significative alla  struttura  o  al  funzionamento
dello  stabilimento  di  un  allevatore,  fornitore  o  utilizzatore,
compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4,
sono comunicate preventivamente all'autorita' competente al  rilascio
dell'autorizzazione  che,  se  del  caso,  provvede  alla  variazione
dell'autorizzazione. 
  7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti  regionali,  il
comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e
di fornitura autorizzati e ne trasmette copia  al  Ministero  e  alla
regione o provincia autonoma. 
                               Art. 21 
 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  1. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 20, qualora nel corso delle attivita' ispettive  di  cui
all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il
rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro
un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre  mesi
dell'attivita'   ovvero,   nei   casi   piu'   gravi,    la    revoca
dell'autorizzazione. 
  2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione  non  determinano
conseguenze negative sul benessere  degli  animali  alloggiati  nello
stabilimento. 
                               Art. 22 
 
 
                Requisiti per impianti, attrezzature, 
                  sistemazione e cura degli animali 
 
  1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso
delle ispezioni di cui all'articolo  30,  che  ogni  stabilimento  di
allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di
cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione  II  a
partire dalle date ivi stabilite, nonche' di: 
  a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate  e
allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte; 
  b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la  cura
e  il  controllo  giornaliero  degli  animali  nonche'  il   corretto
funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature. 
  2. La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento
degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate
a garanzia di  uno  svolgimento  il  piu'  efficace  possibile  delle
attivita' e delle procedure, nonche' al fine  di  ottenere  risultati
affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor
grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. 
  3. La persona di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  h),  e'
responsabile  della  sistemazione  e  della  cura  degli  animali   e
assicura, in particolare, che: 
  a) gli animali dispongono,  in  conformita'  ai  requisiti  di  cui
all'allegato III del presente decreto, di alloggio  e  godono  di  un
ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla  loro
salute e al loro benessere; 
  b)  qualsiasi  limitazione  alla   possibilita'   dell'animale   di
soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali  e'  mantenuta  al
minimo; 
  c) le condizioni fisiche in cui  gli  animali  allevati,  tenuti  o
utilizzati sono soggette a controlli giornalieri; 
  d)  sono  adottate  misure  intese  a   eliminare   tempestivamente
qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o  danno  prolungato
evitabili eventualmente rilevati; 
  e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate  tali  da
ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie,  alla
durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato. 
  4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla  salute  degli
animali,  l'autorita'  competente   secondo   gli   ambiti   di   cui
all'articolo   4   puo'   rilasciare   specifici   provvedimenti   di
autorizzazione adottati ai sensi  dell'articolo  20,  commi  1  e  2,
mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal  comma
3, lettera a). 
                               Art. 23 
 
 
                 Disciplina del personale abilitato 
 
  1. L'autorita' competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4
verifica  che  l'allevatore,  il  fornitore,  l'utilizzatore  ed   il
responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  g),  dispongono
di personale sufficiente, in  relazione  al  tipo  di  attivita',  al
numero,  alle  specie  di  animali  mantenute,  alla   natura   delle
procedure. 
  2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione
adeguato, acquisito, mantenuto  e  dimostrato  secondo  le  modalita'
definite con decreto del Ministro sulla base degli  elementi  di  cui
all'allegato V del presente decreto, per svolgere una delle  seguenti
funzioni: 
  a) la realizzazione di procedure su animali; 
  b) la concezione delle procedure e di progetti; 
  c) la cura degli animali; 
  d) la soppressione degli animali. 
  3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono  svolte  da
personale che  ha  ricevuto  la  pertinente  formazione  scientifica,
dispone  di  conoscenze  specifiche  sulla   specie   interessata   e
garantisce: 
  a) l'interruzione di qualunque  procedura  nel  corso  della  quale
all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o
danno prolungato; 
  b) la realizzazione dei progetti in conformita'  all'autorizzazione
concessa o, nei casi di cui all'articolo 33  in  conformita'  con  la
domanda inviata all'autorita' competente,  ovvero  in  conformita'  a
qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorita' competente, ed
assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate  per  porvi
rimedio siano adottate e registrate. 
  4. Il  personale  nell'espletamento  delle  funzioni  di  cui  alle
lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto  la  supervisione  della
persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli  animali  e
del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4,
lettera  c),  finche'  non  abbia  dato  prova  del  possesso   delle
competenze richieste. 
                               Art. 24 
 
 
                        Veterinario designato 
 
  1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un
medico veterinario designato, esperto in medicina  degli  animali  da
laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e  di  formazione
specifica,  che  prescrive  le  modalita'  per  il  benessere  e   il
trattamento terapeutico degli animali. 
                               Art. 25 
 
 
            Organismo preposto al benessere degli animali 
 
  1. Ciascun  allevatore,  fornitore  o  utilizzatore  istituisce  un
organismo preposto al benessere degli animali. 
  2. L'organismo di cui al comma 1 e' composto almeno dalla persona o
dalle persone responsabili del benessere e della cura degli  animali,
dal medico veterinario di cui all'articolo  24  e,  nel  caso  di  un
utilizzatore, da un membro scientifico. 
  3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono  affidare
i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante  in  uno
stabilimento diverso. 
  4. Nel caso in cui uno  stabilimento  utilizzatore  e'  autorizzato
anche come stabilimento allevatore o  fornitore,  i  compiti  di  cui
all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione  di  un
unico organismo preposto al benessere animale. 
                               Art. 26 
 
 
                   Compiti dell'organismo preposto 
                     al benessere degli animali 
 
  1.  L'organismo  preposto  al  benessere  degli  animali   di   cui
all'articolo 25 svolge almeno i seguenti compiti: 
  a) consiglia il personale che si occupa degli animali su  questioni
relative  al  benessere  degli  animali  in   relazione   alla   loro
acquisizione, sistemazione, cura e impiego; 
  b) consiglia il personale  nell'applicazione  del  principio  della
sostituzione,  della  riduzione  e  del  perfezionamento,  lo   tiene
informato  sugli  sviluppi   tecnici   e   scientifici   e   promuove
l'aggiornamento  professionale  del  personale  addetto  all'utilizzo
degli animali; 
  c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio,
di comunicazione e di verifica  legati  al  benessere  degli  animali
alloggiati o utilizzati nello stabilimento; 
  d) esprime un parere motivato  sui  progetti  di  ricerca  e  sulle
eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile
del progetto; 
  e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca  di
cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile  del
progetto; 
  f) segue lo sviluppo e l'esito  dei  progetti  di  ricerca  tenendo
conto degli effetti sugli animali utilizzati nonche'  individuando  e
fornendo consulenza su elementi che contribuiscono  ulteriormente  ai
principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; 
  g) fornisce consulenza in merito  ai  programmi  di  reinserimento,
compresa l'adeguata socializzazione degli animali che  devono  essere
reinseriti. 
  2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1,  lettera  d),
l'organismo preposto al benessere degli animali valuta: 
  a) la corretta applicazione del presente decreto; 
  b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto; 
  c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e  internazionali
o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei  farmaci  e  i  saggi
tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali; 
  d) la possibilita' di sostituire una o piu'  procedure  con  metodi
alternativi di cui all'articolo 1, comma 2; 
  e) l'adeguata formazione e la congruita'  dei  ruoli  professionali
del personale utilizzatore indicato nel progetto; 
  f) la valutazione del danno/beneficio. 
  3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in  regime
di riservatezza. 
  4. L'organismo riporta in appositi registri, messi  a  disposizione
dell'autorita'  competente,  le  consulenze  fornite  e  le  relative
decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno
sei anni. 
                               Art. 27 
 
 
                       Registri degli animali 
 
  1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene  presso  ogni
stabilimento un registro non  modificabile,  di  tipo  informatico  o
cartaceo, approvato dall'autorita' competente. 
  2.  Il  registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  ai  fini  della
tracciabilita' degli animali, le seguenti informazioni: 
  a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale,  le
specie  e  il  numero  di  animali  allevati,   acquisiti,   forniti,
utilizzati in procedure, rimessi in liberta' o reinseriti; 
  b) la provenienza degli  animali,  specificando  altresi'  se  sono
allevati per essere usati nelle procedure; 
  c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli  animali
sono acquisiti; 
  d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti,  liberati  o
reinseriti; 
  e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali; 
  f) la data, le specie e il numero di animali deceduti  o  soppressi
in ciascuno stabilimento, specificando per gli  animali  deceduti  la
causa della morte, se nota; 
  g) nel caso degli utilizzatori, le date  di  inizio  e  di  termine
delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati. 
  3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale,
e' messo a disposizione dell'autorita' competente ed e' tenuto per un
minimo di cinque anni. 
                               Art. 28 
 
 
                Informazioni ulteriori su cani, gatti 
                         e primati non umani 
 
  1. Ogni cane, gatto e primate non umano e' dotato di  un  fascicolo
individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui e'  tenuto.
Il fascicolo e' creato alla nascita, o  subito  dopo  tale  data,  e'
prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente  sulla
situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale  e
sui progetti nei quali e' utilizzato. 
  2. Nel fascicolo di cui al  comma  1  sono  riportate  altresi'  le
seguenti informazioni: 
  a) identita'; 
  b) luogo e data di nascita, se noti; 
  c) se e' allevato per essere usato nelle procedure; 
  d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati
in cattivita'. 
  3. Il fascicolo e' tenuto per un minimo di  tre  anni  dalla  morte
dell'animale o dal suo  reinserimento  ed  e'  messo  a  disposizione
dell'autorita' competente. In caso di reinserimento, le  informazioni
pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione  sociale  tratte
dal fascicolo accompagnano l'animale. 
                               Art. 29 
 
 
                Marcatura e identificazione di cani, 
                      gatti e primati non umani 
 
  1. Ogni cane, gatto o primate non umano  e'  contrassegnato  da  un
microchip, ove non  interferisce  con  la  procedura,  ovvero  da  un
marchio permanente di identificazione individuale, da  apporre  entro
la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile. 
  2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento  e'
trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore  ad  un  altro
stabilimento e non e' stato possibile  effettuare  la  marcatura,  il
ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in
particolare, l'identita' della madre. 
  3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1  a  fine
svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare  la  marcatura
sono osservate le seguenti condizioni: 
  a) l'allevatore, il fornitore  o  l'utilizzatore  da  cui  proviene
l'animale  provvede  ad  inviare  alla   azienda   sanitaria   locale
competente  per  il  territorio  ove  ha  sede  lo  stabilimento  una
preventiva comunicazione che giustifica la mancata marcatura; 
  b) l'allevatore, il  fornitore  od  l'utilizzatore  che  prende  in
consegna l'animale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello
stesso, alla marcatura non appena possibile e nel modo meno doloroso. 
                               Art. 30 
 
 
                         Attivita' ispettiva 
 
  1.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  4,  effettuano  ispezioni
regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli  utilizzatori  ed  i
rispettivi stabilimenti, nonche' sull'esecuzione dei progetti di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), per  verificare  la  conformita'
degli stessi con i requisiti del presente decreto. 
  2. L'autorita' competente che, nel corso delle attivita' di cui  al
comma 1, rileva una o piu' non conformita' tali da non  compromettere
il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle
sanzioni per le  fattispecie  di  cui  all'articolo  40,  indica  nel
verbale di accertamento  le  carenze  riscontrate  e  le  conseguenti
prescrizioni con i termini di  adeguamento  per  la  rimozione  delle
stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata  rimozione
delle   non   conformita',   l'autorita'   competente   procede   con
l'applicazione delle sanzioni. 
  3. La  frequenza  delle  ispezioni  e'  determinata,  per  ciascuno
stabilimento, in base  all'analisi  del  rischio  tenendo  conto  dei
seguenti elementi: 
  a) numero e specie degli animali alloggiati; 
  b)  documentazione  attestante  la   conformita'   dell'allevatore,
fornitore od utilizzatore, compresi  i  rispettivi  stabilimenti,  ai
requisiti del presente decreto; 
  c) le eventuali non conformita' precedentemente riscontrate; 
  d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati. 
  4. Almeno un terzo degli utilizzatori e'  sottoposto  ogni  anno  a
ispezione in base all'analisi del  rischio  di  cui  al  comma  3.  I
fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono  sottoposti  a
ispezione almeno una volta l'anno. 
  5. Una percentuale appropriata di  ispezioni  e'  effettuata  senza
preavviso. 
  6. L'autorita' competente conserva per almeno cinque anni i verbali
delle ispezioni effettuate. 
                               Art. 31 
 
 
                     Autorizzazione dei progetti 
 
  1. E' vietata l'esecuzione di progetti  di  ricerca  che  prevedono
l'utilizzo di animali secondo le finalita'  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o  in  modo
non  conforme  alla  autorizzazione  medesima   e   ad   ogni   altra
determinazione eventualmente adottata dal Ministero. 
  2. L'organismo di cui all'articolo 25 inoltra, per  via  telematica
certificata,  al  Ministero  apposita  domanda   di   autorizzazione,
allegando: 
  a) la proposta del progetto; 
  b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'articolo 34; 
  c) il modulo di cui all'allegato VI del presente decreto. 
  3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
comma 1, il Ministero richiede  una  valutazione  tecnico-scientifica
all'Istituto superiore di sanita' o ad altri enti tecnico-scientifici
tenuto conto delle materie  di  pertinenza  del  progetto  ovvero  al
Consiglio superiore di sanita' in caso di  utilizzo  di  primati  non
umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione. 
  4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto: 
  a) della  preventiva  valutazione  sugli  scopi  del  progetto  che
giustificano l'uso dell'animale; 
  b) della presenza del parere positivo di cui all'articolo 26, comma
1, lettera d); 
  c) dell'analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, al
fine di comprendere,  tenuto  conto  anche  delle  considerazioni  di
natura etica, se  il  danno  arrecato  agli  animali  in  termini  di
sofferenza, dolore, distress o danno prolungato e'  giustificato  dal
risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli
animali e per l'ambiente; 
  d)  della  preventiva  valutazione  circa  lo   svolgimento   delle
procedure  nelle  condizioni  piu'  umanitarie  e   piu'   rispettose
dell'ambiente possibili; 
  e)  della  effettiva  necessita'  della  ricerca  in   quanto   non
costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti; 
  f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi
previste da un punto di vista scientifico o  educativo  o,  comunque,
previsto per legge; 
  g)  della  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto
relativamente alla competenza professionale del personale designato a
condurre le procedure; 
  h)  delle  motivazioni  poste  alla  base  dell'utilizzo   di   una
determinata specie,  allevata  o  meno  per  essere  impiegata  nelle
procedure; 
  i)  del  minor  numero  di  animali  per  il  raggiungimento  delle
finalita' del progetto; 
  l) di tutte  le  possibili  precauzioni  assunte  per  prevenire  o
ridurre al minimo il  dolore,  la  sofferenza  e  il  distress  nelle
procedure; 
  m) del rispetto di quanto disposto dall'articolo 14; 
  n) delle motivazioni poste alla base  della  scelta  delle  vie  di
somministrazione dei preparati; 
  o) dell'utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformita' con
l'articolo 6; 
  p) della preventiva valutazione  sulla  gravita'  delle  procedure,
nonche' di una classificazione delle stesse secondo i criteri di  cui
all'articolo 15 e all'allegato VII del presente decreto; 
  q)  della  necessita'  di   eseguire   o   meno   una   valutazione
retrospettiva del progetto di cui all'articolo 32; 
  r) della presenza di personale con  competenze  specialistiche  nei
seguenti ambiti: 
  1) settori di applicazione scientifica in cui gli  animali  saranno
utilizzati,  con  particolare  riguardo  alla   realizzazione   della
sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; 
  2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione dei  dati
statistici; 
  3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da  laboratorio
o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica; 
  4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si
intende utilizzare. 
  5. L'autorizzazione del progetto e'  limitata  alle  procedure  che
sono state oggetto di valutazione  e  di  una  classificazione  della
gravita' loro attribuita. 
  6. L'autorizzazione e' inviata anche all'azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni: 
  a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento  si  realizza  il
progetto; 
  b) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g); 
  c) la conformita' del progetto all'autorizzazione; 
  d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto; 
  e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede  di  valutazione
del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto  di
valutazione retrospettiva. 
  7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda  di
autorizzazione con l'indicazione del termine  entro  cui  si  intende
adottare il provvedimento che non puo' essere  superiore  a  quaranta
giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed
assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata  al  tipo
di progetto. 
  8. Il  Ministero  qualora  la  domanda  sia  incompleta  o  errata,
richiede le opportune integrazioni e modifiche, da  presentare  entro
trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di  ricevimento  della
richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 e' sospeso. 
  9.  In  considerazione   della   complessita'   o   del   carattere
multidisciplinare del progetto, il termine di cui  al  comma  7  puo'
essere prorogato una sola  volta  per  un  periodo  non  superiore  a
quindici  giorni  lavorativi.  La  proroga  e  la  sua  durata   sono
debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza
del termine di cui al comma 7. 
  10. L'autorizzazione ha una durata non superiore a  cinque  anni  e
non puo' essere concessa nel caso  in  cui  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma  1,  lettera  g),  ha  riportato  condanne  con
sentenze passate in giudicato o  con  l'applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per uno dei reati  di  cui  agli  articoli  544-bis,
544-ter e 727 del codice penale,  nonche'  per  quelli  di  cui  agli
articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201. 
  11. Il Ministero  puo'  rilasciare  una  unica  autorizzazione  per
progetti generici multipli realizzati dallo  stesso  utilizzatore  se
tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui  tali
progetti prevedono l'impiego di  animali  a  scopo  di  produzione  o
diagnostici con metodi prestabiliti. 
  12. I soggetti di cui al comma 3,  coinvolti  nel  procedimento  di
rilascio  dell'autorizzazione,  garantiscono  la   protezione   della
proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate. 
  13. Ove ricorrono giustificati motivi di  necessita',  puo'  essere
presentata motivata domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione  almeno
quattro mesi prima della scadenza, con le modalita' di cui  al  comma
2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalita' di cui  al
presente articolo. 
  14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 33, qualsiasi
modifica significativa apportata  ad  un  progetto  di  ricerca  deve
essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero  con  le
modalita' di cui al presente articolo. L'autorizzazione relativa alle
modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10. 
  15.  Il  Ministero  puo'  revocare  l'autorizzazione  del  progetto
qualora lo stesso non viene  realizzato  in  conformita'  con  quanto
disposto nell'autorizzazione. 
  16. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto e' comunque
garantito dal responsabile di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera
g), il benessere  degli  animali  utilizzati  o  destinati  a  essere
utilizzati nel progetto. 
                               Art. 32 
 
 
                      Valutazione retrospettiva 
 
  1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto,
se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31,  richiedendo,
ove ritenuto necessario,  una  valutazione  tecnico-scientifica  agli
enti di cui all'articolo 31, comma 3. 
  2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla  base  della
documentazione presentata dal responsabile  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti: 
  a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
  b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e
la gravita' delle procedure impiegate; 
  c) gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione
dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. 
  3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i  progetti
che comportano  procedure  classificate  come  «gravi»  il  Ministero
effettua sempre la valutazione retrospettiva. 
  4. Al di fuori dei casi di  cui  al  comma  3,  il  Ministero  puo'
esentare dalla valutazione retrospettiva  i  progetti  che  prevedono
procedure classificate come «lievi» o «non risveglio». 
                               Art. 33 
 
 
                Procedura amministrativa semplificata 
 
  1. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  31,  i  progetti  di
ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono
l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici  con  metodi
prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non
risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo  di
primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine  di
cui all'articolo 31, comma 7, senza che il Ministero,  cui  e'  stata
presentata  l'istanza  di  cui  all'articolo  31,  comma   2,   abbia
comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso  di
diniego. 
  2. Per i progetti di cui al comma 1 e' previsto che: 
  a) l'istanza di cui all'articolo 31, comma  2,  deve  contenere  le
informazioni indicate all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c)  e
d); 
  b) si applica l'articolo 31, commi 4, 10, 11, 12; 
  c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi  non  tecnica
di cui all'articolo 34; 
  d)  non  sono  soggetti  alla  valutazione  retrospettiva  di   cui
all'articolo 32. 
  3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere  un
impatto  negativo  sul   benessere   animale   sono   preventivamente
comunicate al Ministero con le  modalita'  di  cui  all'articolo  31,
comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo. 
  4. Ove ricorrono giustificati motivi  di  necessita',  puo'  essere
presentata motivata domanda di  rinnovo  dell'autorizzazione  con  le
modalita' di cui all'articolo 31,  comma  2.  Il  Ministero  provvede
secondo le modalita' di cui al presente articolo. 
  5. Al presente articolo si applicano, per  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni. 
                               Art. 34 
 
 
                  Sintesi non tecniche dei progetti 
 
  1. Fatta salva la tutela della  proprieta'  intellettuale  e  delle
informazioni  riservate,  la  sintesi  non  tecnica   del   progetto,
compilata dal responsabile del progetto secondo  il  modello  di  cui
all'allegato IX del presente decreto contiene: 
  a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i  danni
e i benefici previsti, nonche' sul numero e sulle specie  animali  da
utilizzare; 
  b) la dimostrazione della conformita' ai requisiti di sostituzione,
riduzione e perfezionamento. 
  2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e  le
eventuali  relative   revisioni   entro   tre   mesi   dal   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 31. 
                               Art. 35 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. La  documentazione  pertinente,  comprese  l'autorizzazione  del
progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto,
deve essere conservata per almeno tre anni  dalla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione  del  progetto  e  messa   a   disposizione   del
Ministero. 
  2. La documentazione di cui al comma 1 e' comunque conservata  sino
al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista. 

Capo V

MISURE PER EVITARE DUPLICAZIONI E APPROCCI ALTERNATIVI

                               Art. 36 
 
 
            Misure per evitare duplicazioni di procedure 
 
  1. Al fine di  evitare  duplicazioni  di  procedure,  il  Ministero
accetta  i  dati  provenienti  da  altri  Stati  membri  ottenuti  da
procedure riconosciute dall'Unione europea,  a  meno  che  non  siano
necessarie ulteriori integrazioni  a  fini  di  tutela  della  salute
pubblica, la sicurezza e l'ambiente. 
                               Art. 37 
 
 
                        Approcci alternativi 
 
  1. Il Ministero promuove lo  sviluppo  e  la  ricerca  di  approcci
alternativi, idonei a fornire lo stesso livello  o  un  livello  piu'
alto d'informazione di quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano
animali, che non prevedono l'uso di animali  o  utilizzano  un  minor
numero di animali o che comportano procedure meno  dolorose,  nonche'
la formazione e aggiornamento per gli  operatori  degli  stabilimenti
autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2. 
  2. Il Ministero individua nel  Laboratorio  del  reparto  substrati
cellulari  ed  immunologia  cellulare  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle
risorse  umane  disponibili  a  legislazione  vigente,  il  punto  di
contatto unico incaricato  di  fornire  consulenza  sulla  pertinenza
normativa e sull'idoneita' degli approcci  alternativi  proposti  per
gli studi di convalida. 
  3. Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati  da
laboratori specializzati e qualificati individuati dalla  Commissione
europea in collaborazione con il Ministero. 
                               Art. 38 
 
 
                Comitato nazionale per la protezione 
               degli animali usati a fini scientifici 
 
  1. Senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  e'
istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e  le
attivita' di segreteria, il  Comitato  nazionale  per  la  protezione
degli animali usati a fini scientifici. 
  2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 
  a) consulenza alle autorita' competenti ed agli organismi  preposti
al benessere degli animali su  questioni  relative  all'acquisizione,
all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali
nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche; 
  b) scambio, con i comitati degli  altri  paesi  dell'Unione,  delle
informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al  benessere
degli animali e sulla valutazione del progetto, e  condividendone  le
migliori pratiche. 
  3. Il Comitato e' composto da: 
  a) un rappresentante del Ministero; 
  b) due rappresentanti della facolta' di medicina veterinaria; 
  c)  due  rappresentanti  delle   facolta'   di   altre   discipline
scientifiche; 
  d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; 
  e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 
  f)  un  rappresentante  del  Centro  di  referenza  per  i   metodi
alternativi  benessere  e   cura   degli   animali   da   laboratorio
dell'Istituto  zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e
dell'Emilia-Romagna. 
  4.  Il  Comitato  puo'  avvalersi  di  esperti  in  relazione  agli
specifici ambiti di trattazione. 
  5. La partecipazione al  Comitato  e'  a  titolo  gratuito  e  agli
esperti e ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti  comunque  denominati.   Al
funzionamento del Comitato  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  6. I risultati dell'attivita'  del  Comitato  sono  pubblicati  sul
portale del Ministero. 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 39 
 
 
               Disposizioni di attuazione e relazioni 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, ai sensi dell'articolo 30,
commi  4  e  5,  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   234,   alla
determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle
domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzazione  di  animali  di  cui
all'articolo 20, per l'esame  delle  domande  di  autorizzazione,  di
modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e  33,
nonche' per l'attivita' di cui all'articolo 32. 
  2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle  tariffe  spettanti
al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa del  Ministero  della  salute  ai  fini  della
copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui agli articoli
20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino all'entrata in vigore del  decreto  di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto
del Ministro del 19 luglio 1993. 
  3. Il Ministero raccoglie  e  pubblica,  con  cadenza  annuale,  le
informazioni statistiche  sull'uso  degli  animali  nelle  procedure,
comprese le informazioni sull'effettiva gravita'  delle  procedure  e
sull'origine e sulle specie di primati  non  umani  utilizzati  nelle
procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo  di  ogni
anno dagli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). 
  4. I dati di cui al comma  3  sono  trasmessi  dal  Ministero  alla
Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e  successivamente  con
cadenza annuale. Con  cadenza  annuale  sono  trasmesse  altresi'  le
informazioni  particolareggiate  sulle  deroghe  concesse  ai   sensi
dell'articolo 6, comma 2. 
  5. Non  devono  essere  pubblicate  le  informazioni  pervenute  in
applicazione del presente decreto  quando  afferiscono  ad  interessi
commerciali, industriali, nonche'  alla  riservatezza  delle  persone
fisiche e giuridiche. 
                               Art. 40 
 
 
                  Disciplina sanzionatoria ai sensi 
               dell'articolo 13, comma 1, lettera h), 
                  della legge 6 agosto 2013, n. 96 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   l'allevatore,   il
fornitore, l'utilizzatore, il responsabile  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui all'articolo  24  o
il responsabile delle funzioni  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,
lettera d), che viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 9.000 euro a 60.000  euro  ed  e'  disposta  la  sospensione
dell'attivita' da uno a tre  mesi.  In  caso  di  reiterazione  della
violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed
e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo
20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui
agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, e'  soggetto,  in  solido
con  l'utilizzatore,  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da  9.000  euro  a  60.000  euro.  In  caso  di
reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata
fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa  ai
sensi dell'articolo 31  o  dell'articolo  33.  Alla  stessa  sanzione
soggiace l'allevatore, il fornitore o  l'utilizzatore  che  viola  la
disposizione di cui all'articolo 10, comma 6. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  violi  la
disposizione di cui  all'articolo  10,  comma  5,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della  somma  da
30.000 euro a 90.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui
all'articolo 12, comma 1, e' soggetto, in solido con  l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la
sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed  e'  disposta
la revoca  dell'autorizzazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  31  o
dell'articolo 33. 
  5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del  codice
penale, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 12,  comma
3, relativamente agli interventi che rendono afoni  gli  animali,  e'
soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da 15.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre  disposta  la  revoca
immediata  dell'autorizzazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  31  o
dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera  g),  e'  sospeso  nei  cinque  anni   successivi   da   ogni
autorizzazione ad effettuare esperimenti. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  relativamente  al
commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
5.000 euro a 15.000 euro. 
  7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del  codice
penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e
il responsabile delle funzioni  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,
lettera a), nonche', in caso di concorso, il  medico  veterinario  di
cui all'articolo 24, che violano le disposizioni di cui  all'articolo
14, sono  soggetti,  in  solido  con  l'utilizzatore,  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro  a
150.000   euro.   E'   inoltre   disposta   la    revoca    immediata
dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33
e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  g),  nei
cinque  anni  successivi  e'  sospeso  da  ogni   autorizzazione   ad
effettuare esperimenti. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui
all'articolo 16 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000  euro.  In  caso  di
reiterazione della stessa violazione la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata   fino   alla   meta'   ed   e'    disposta    la    revoca
dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo  31  o  dell'articolo
33. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore
o l'utilizzatore che viola le disposizioni di  cui  all'articolo  19,
comma 1, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e'  disposta  la
sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione
della violazione la sanzione amministrativa e'  aumentata  fino  alla
meta'  ed  e'  disposta  la   revoca   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 20 o  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  31.  Alla
stessa  sanzione  diminuita  di  un  terzo,  e'   soggetto   chiunque
acquisisce animali reinseriti o reintrodotti. 
  10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in
esercizio  uno  stabilimento  di  allevamento,  di  fornitura  o   di
utilizzazione di animali destinati alle finalita' di cui all'articolo
5, comma 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore  o  l'utilizzatore  che  viola  la  disposizione   di   cui
all'articolo 20, comma 6, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000  euro  ed
e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In  caso
di  ripetizione  della  violazione  la  sanzione  amministrativa   e'
aumentata   fino   alla   meta'   ed   e'    disposta    la    revoca
dell'autorizzazione dello stabilimento. 
  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore  o  l'utilizzatore  che  viola  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 21, comma 2, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro. 
  13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore che, a seguito dell'autorizzazione di  cui
all'articolo 20, non assicura il mantenimento dei  requisiti  di  cui
all'articolo  22,  commi  1  e   2,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro  a
90.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre
mesi. In  caso  di  reiterazione  della  violazione  la  sanzione  e'
aumentata   fino   alla   meta'   ed   e'    disposta    la    revoca
dell'autorizzazione. 
  14. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, e' soggetto,  in  solido  con  il  titolare
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   20,   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000  euro  a
30.000 euro. In caso  di  reiterazione  della  stessa  violazione  la
sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed  e'  disposta
la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20. 
  15.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore, l'utilizzatore o il responsabile di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 23
e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 9.000 euro a 60.000  euro.  In  caso  di  reiterazione
della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata  fino
alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi
dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33. 
  16.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore che viola  le  disposizione  di  cui  agli
articoli 24 e 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro.  E'  disposta
altresi' la revoca immediata dell'autorizzazione di cui  all'articolo
20. 
  17.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore che viola  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 27,  28  e  29  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro.  In
caso  di   reiterazione   della   stessa   violazione   la   sanzione
amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la  revoca
dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'articolo 20. 
  18. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter
del codice penale, il responsabile di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera g), che esegue le procedure previste  dall'articolo  5  senza
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  31  o  in  violazione  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  33  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro  a
150.000 euro. La medesima sanzione si  applica  al  soggetto  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure,
nonche',  in  caso  di  concorso,  al  medico  veterinario   di   cui
all'articolo   24   ed    e'    disposta    la    revoca    immediata
dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2. 
  19. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dell'articolo
31,  comma   1,   esegue   il   progetto   in   modo   non   conforme
all'autorizzazione   od    ogni    ulteriore    decisione    adottata
dall'autorita' competente, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
3.000 euro a 150.000 euro.  In  caso  di  reiterazione  della  stessa
violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed
e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo
31 o dell'articolo 33. 
  20. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui
all'articolo 31 comma 14 e' soggetto, in solido  con  l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
9.000 euro a 60.000  euro.  In  caso  di  reiterazione  della  stessa
violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed
e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo
31 o dell'articolo 33. 
  21. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 16, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
3.000 euro a 12.000 euro. 
  22. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il  medico
veterinario di  cui  all'articolo  24  che  omette  la  consulenza  e
l'assistenza  al  buon  mantenimento  degli  animali  ed  alla  buona
esecuzione delle procedure  o  che  le  effettua  con  negligenza  ed
imperizia gravi e' deferito all'ordine dei medici veterinari. 
  23. All'accertamento e all'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al
presente  articolo  provvedono,  secondo  gli  ambiti  di  rispettiva
competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici
veterinari per gli  adempimenti  comunitari,  e  le  regioni  per  il
tramite delle aziende sanitarie locali. 
  24.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano,  in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981,  n.
689, e successive modificazioni. 
  25. Le entrate derivanti  dall'applicazione  delle  nuove  sanzioni
pecuniarie amministrative di spettanza statale  di  cui  al  presente
articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad appositi capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute per il finanziamento delle  attivita'  di  cui
all'articolo 37, comma 1. 
                               Art. 41 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti  dall'attuazione  del  presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37,  comma  1,
si provvede: 
  a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera
i), della legge  6  agosto  2013,  n.  96,  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca  di  approcci
alternativi, idonei a fornire lo stesso livello  o  un  livello  piu'
alto d'informazione di quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano
animali, che non prevedono l'uso di animali  o  utilizzano  un  minor
numero di animali o che comportano procedure meno dolorose; 
  b) con l'importo pari a euro 52.500  a  decorrere  dall'anno  2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni; 
  c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli
anni del triennio 2014-2016, a valere  sulle  risorse  del  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  e  successiva  riassegnazione,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero, di cui: 
  1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed  alle  province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi  dell'articolo  20,
comma 2; 
  2) per il 50 per cento da destinare agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali  per  l'attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  dei  metodi
alternativi. 
  3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il
rilascio delle autorizzazioni,  ivi  comprese  le  attivita'  di  cui
all'articolo 33, previste dal presente  decreto  sono  a  carico  del
richiedente. 
                               Art. 42 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2,  lettere  d)  ed
e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2017; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016. 
  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma  1,
il Ministero,  avvalendosi  del  Laboratorio  del  reparto  substrati
cellulari  ed  immunologia  cellulare  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale   della   Lombardia   e   dell'Emilia-Romagna   di   cui
all'articolo 37, comma  2,  effettua  entro  il  30  giugno  2016  un
monitoraggio sulla effettiva disponibilita' di metodi alternativi. 
  3. Il presente decreto non si applica ai progetti gia'  autorizzati
o comunicati prima della entrata  in  vigore  dello  stesso.  A  tali
progetti, comunque  non  prorogabili,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  116.
In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31  dicembre  2016  e
fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al
comma 1. 
  4. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  fatto
salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  sono  abrogati  il   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' la legge 12 giugno 1931,
n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Mogherini,  Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Lanzetta,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           Allegato I 
 
        Elenco degli animali di cui all'articolo 10, comma 1 
 
1. Topo (Mus musculus) 
2. Ratto (Rattus norvegicus) 
3. Porcellino d'India (Cavia porcellus) 
4. Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus) 
5. Criceto cinese (Cricetulus griseus) 
6. Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus) 
7. Coniglio (Oryctolagus cuniculus) 
8. Cane (Canis familiaris) 
9. Gatto (Felis catus) 
10. Tutte le specie di primati non umani 
11. Rana [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria,pipiens)] 
12. Pesce zebra (Danio rerio) 
                                                          Allegato II 
 
Elenco delle specie  di  primati  non  umani  e  delle  date  di  cui
                      all'articolo 10, comma 2 
 
 
      =========================================================
      |          Specie           |           Date            |
      +===========================+===========================+
      |                           |Alla data di entrata in    |
      |Uistiti' (Callithrix       |vigore del presente        |
      |jacchus)                   |decreto.                   |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |Cinque anni dalla          |
      |                           |pubblicazione dello studio |
      |Macaco di Giava (Macaca    |di fattibilita' da parte   |
      |fascicularis)              |della Commissione UE       |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |Cinque anni dalla          |
      |                           |pubblicazione dello studio |
      |                           |di fattibilita' da parte   |
      |                           |della Commissione UE,      |
      |                           |purche' lo studio non      |
      |Macaco reso (Macaca        |raccomandi un periodo      |
      |mulatta)                   |esteso                     |
      +---------------------------+---------------------------+
      |                           |Cinque anni dalla          |
      |                           |pubblicazione dello studio |
      |                           |di fattibilita' da parte   |
      |                           |della Commissione UE,      |
      |                           |purche' lo studio non      |
      |Altre specie di primati non|raccomandi un periodo      |
      |umani                      |esteso                     |
      +---------------------------+---------------------------+
 
 
Le date riportate al presente allegato per le quali e'  previsto  uno
studio di fattibilita' sono  fissate  e  aggiornate  attraverso  atti
delegati emanati dalla Commissione UE. 
                                                         Allegato III 
 
Requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione  degli
                               animali 
 
Sezione A: sezione generale 
 
1. Strutture fisiche 
1.1. Funzioni e progetto generali 
  a) Tutte le  strutture  sono  progettate  in  modo  da  offrire  un
ambiente che tenga conto delle esigenze  fisiologiche  ed  etologiche
delle specie da ospitare. Le strutture saranno  inoltre  studiate  in
modo da impedire l'accesso ai non addetti nonche' l'entrata o la fuga
degli animali. 
  b) Negli stabilimenti e' previsto un programma di manutenzione  per
evitare  o  risolvere  qualsiasi  cedimento  degli  edifici  o  delle
attrezzature. 
1.2. Locali di permanenza 
  a) Gli stabilimenti garantiscono una pulizia periodica ed  efficace
dei locali e osservano norme igieniche soddisfacenti. 
  b) I muri e  i  pavimenti  devono  essere  rivestiti  di  materiale
particolarmente  resistente,  atto  a  sopportare  l'intenso  logorio
causato dagli animali e dalle pulizie. Il  rivestimento  deve  essere
innocuo per la salute  degli  animali  e  tale  da  impedire  che  si
feriscano. E' inoltre opportuna una  protezione  supplementare  delle
attrezzature o degli impianti affinche' non vengano danneggiati dagli
animali, ne' possano arrecare danno agli animali stessi. 
  c) Specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, o animali
che necessitino di condizioni ambientali diverse, non possono  essere
fatte coabitare nello stesso locale ne',  nel  caso  di  predatori  e
prede, trovarsi a una distanza tale da potersi reciprocamente vedere,
annusare o ascoltare. 
1.3. Sale per procedure a finalita' generale o specifica 
  a) Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di una  dotazione  di
apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice,  gli  esami  post
mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio  piu'
approfonditi, da effettuare altrove. Sale per procedure  a  finalita'
generale o specifica sono disponibili per le situazioni in cui non e'
auspicabile effettuare le procedure  o  osservazioni  nei  locali  di
permanenza. 
  b) Devono essere previste strutture  per  isolare  gli  animali  di
nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro  stato
di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio  potenziale  per
gli animali gia' presenti. 
  c) Devono essere previsti locali separati  per  l'alloggiamento  di
animali malati o feriti. 
1.4. Locali di servizio 
  a) I locali di stoccaggio sono progettati, utilizzati  e  mantenuti
in modo da salvaguardare la qualita' degli alimenti e  dei  giacigli.
Tali locali sono, per quanto  possibile,  inaccessibili  a  vermi  ed
insetti.  Gli  altri  materiali  che  potrebbero  essere  infetti,  o
rappresentare un  rischio  per  gli  animali  o  il  personale,  sono
conservati separatamente. 
  b) I locali adibiti alla  pulitura  e  al  lavaggio  devono  essere
sufficientemente  spaziosi  da  contenere  gli  apparecchi   per   la
disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni  di
pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale
sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. 
  c) Gli stabilimenti adottano  disposizioni  per  lo  stoccaggio  in
condizioni di igiene e l'eliminazione sicura delle carcasse  e  degli
altri scarti animali. 
  d)  Negli  interventi  chirurgici  che  richiedono   l'asepsi,   e'
auspicabile disporre di una o piu' sale operatorie  separate  e  sono
opportuni locali di convalescenza postoperatoria. 
2. Ambiente e relativo controllo 
2.1 Ventilazione e temperatura 
  a) L'isolamento, il riscaldamento e la ventilazione del  locale  di
permanenza devono garantire che la circolazione dell'aria, i  livelli
di polvere e la concentrazione di gas siano  mantenuti  entro  limiti
non nocivi per gli animali ospitati. 
  b) La temperatura e l'umidita' relativa nei  locali  di  permanenza
sono  adattate  alle  specie  e  alle  fasce  d'eta'   ospitate.   La
temperatura e' misurata e registrata ogni giorno. 
  c) Gli animali non devono essere confinati in zone all'aria  aperta
in condizioni climatiche che possono causare loro distress. 
2.2. Illuminazione 
  a) Nei locali in cui la luce naturale non  garantisce  un  adeguato
ciclo  luce/buio,  occorre   fornire   un'illuminazione   artificiale
controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali,
sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. 
  b) L'illuminazione deve permettere  di  svolgere  le  procedure  di
allevamento e ispezione degli animali. 
  c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un'intensita'  luminosa
adatta alle varie specie. 
  d) Per il mantenimento  di  animali  albini  l'illuminazione  tiene
conto della loro sensibilita' alla luce. 
2.3. Rumore 
  a) Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, non deve nuocere
al benessere degli animali. 
  b) Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di allarme che  emettono
suoni al di fuori della gamma udibile  degli  animali,  se  cio'  non
impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani. 
  c) I locali di permanenza sono, se del caso, isolati  acusticamente
e provvisti di materiali fonoassorbenti. 
2.4. Impianti di allarme 
  a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature  elettriche
o meccaniche per il controllo e la tutela dell'ambiente  sono  dotati
di sistemi di emergenza  per  mantenere  i  servizi  essenziali  e  i
sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che gli  stessi
impianti di allarme continuino a funzionare. 
  b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono  dotati  di
adeguati dispositivi di controllo e di allarme. 
  c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse bene
in vista. 
3. Cura degli animali 
3.1. Salute 
  a) Gli stabilimenti sono dotati di una strategia che garantisca  il
mantenimento di uno stato di salute degli animali che salvaguardi  il
benessere degli animali e risponda  ai  requisiti  scientifici.  Tale
strategia comprende un controllo sanitario periodico, un programma di
sorveglianza microbiologica e piani per  far  fronte  a  problemi  di
salute e definisce parametri e procedure sanitari per  l'introduzione
di nuovi animali. 
  b) Gli animali  sono  sottoposti  a  controlli  almeno  giornalieri
effettuati da una persona competente. Tali controlli garantiscono che
tutti gli animali malati o feriti siano individuati e che si adottino
misure adeguate. 
3.2. Animali prelevati allo stato selvatico 
  a) Se gli animali devono essere spostati per essere  sottoposti  ad
esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere  disponibili
contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate. 
  b) Occorre prestare un'attenzione  particolare  e  adottare  misure
appropriate per  l'acclimatazione,  la  quarantena,  l'alloggiamento,
l'allevamento e la cura degli animali prelevati allo stato  selvatico
e, se del caso, prevederne la liberazione al termine delle procedure. 
3.3. Alloggiamento e arricchimento 
  a) Alloggiamento 
  Gli animali, ad eccezione  di  quelli  per  natura  solitari,  sono
alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili.  Nei  casi  in
cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell'articolo  33,
paragrafo 3, la durata e' limitata  allo  stretto  necessario  ed  e'
mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile.  Si  deve
sorvegliare  attentamente  l'inserimento  o  il  reinserimento  degli
animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilita'  e
perturbazioni delle relazioni sociali. 
  b) Arricchimento 
  Tutti gli animali dispongono di spazio  sufficientemente  complesso
che consenta loro di esprimere un ampio repertorio  di  comportamenti
normali. Essi dispongono di un certo grado di controllo e  di  scelta
rispetto al proprio ambiente per  ridurre  comportamenti  indotti  da
stress.  Gli  stabilimenti  mettono  in  atto  tecniche  adeguate  di
arricchimento per ampliare la gamma di attivita' a disposizione degli
animali e aumentare la loro capacita' di risposta tra cui l'esercizio
fisico, il foraggiamento e le attivita' di manipolazione e  cognitive
adeguate alle specie interessate. L'arricchimento ambientale  offerto
negli  alloggiamenti  e'  adattato  alle  specie  e   alle   esigenze
individuali  degli  animali.  Le  strategie  di  arricchimento  negli
stabilimenti sono riviste e aggiornate periodicamente. 
  c) Alloggiamenti 
  Gli alloggiamenti non sono costruiti con materiali dannosi  per  la
salute degli animali. Essi sono progettati e costruiti in modo da non
danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa  e  getta,
sono costruiti con materiali resistenti alle tecniche  di  pulizia  e
decontaminazione applicate.  La  progettazione  delle  pavimentazioni
degli alloggiamenti e' adattata alle specie e all'eta' degli  animali
ed  e'  progettata  in  modo  da  facilitare   l'asportazione   degli
escrementi. 
3.4. Alimentazione 
  a) La  forma,  il  contenuto  e  la  presentazione  degli  alimenti
rispondono alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell'animale. 
  b) Gli alimenti devono essere  gustosi  e  non  contaminati.  Nella
scelta  delle  materie  prime,   delle   modalita'   di   produzione,
preparazione  e  presentazione  degli  alimenti,   gli   stabilimenti
adottano misure per ridurre  al  minimo  la  contaminazione  chimica,
fisica e microbiologica. 
  c) L'imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono studiati in modo da
evitare la contaminazione, il deterioramento  o  la  distruzione  del
prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi
utilizzati  per  l'alimentazione  degli  animali  sono   regolarmente
ripuliti e, se necessario, sterilizzati. 
  d) Ogni animale deve poter accedere agli alimenti  e  avere  spazio
sufficiente per mangiare in  modo  da  limitare  la  concorrenza  tra
animali. 
3.5. Abbeveraggio 
  a) Tutti gli animali dispongono in permanenza di acqua potabile non
infetta. 
  b) Se si usano abbeveratoi automatici,  e'  necessario  assicurarne
regolarmente la verifica, la manutenzione e il risciacquo al fine  di
evitare incidenti. Se si  usano  gabbie  a  fondo  compatto,  occorre
cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. 
  c) Occorre adottare disposizioni per  rifornire  gli  acquari  e  i
vivai  di  acqua  in  funzione  del  fabbisogno  e  della  soglia  di
tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili. 
3.6. Zone per il riposo 
  a) Devono sempre essere a disposizione  materiali  per  lettiere  o
giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi  compresi  materiali
per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione. 
  b) All'interno degli alloggiamenti, secondo i bisogni della  specie
interessata, e' prevista una superficie solida e comoda per il riposo
di tutti  gli  animali.  Tutti  i  dormitori  sono  tenuti  puliti  e
asciutti. 
3. 7. Gestione 
  Gli  stabilimenti  istituiscono  un  programma  di  adattamento   e
addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla durata del
progetto. 
 
 
Sezione B: sezione riguardante le singole specie 
1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d'India 
  Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative  a
topi, ratti, gerbilli, criceti e  porcellini  d'India,  per  "altezza
dell'alloggiamento" s'intende la distanza verticale tra il  pavimento
e il soffitto dell'alloggiamento e tale altezza si applica a piu' del
50% della superficie minima del  pavimento  dell'alloggiamento  prima
dell'aggiunta di strumenti di arricchimento. 
  Nella fase di  elaborazione  delle  procedure,  occorre  tenere  in
considerazione la  crescita  potenziale  degli  animali  in  modo  da
garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da  1.1  a
1.5) per tutta la durata dello studio. 
 
Tabella 1.1. Topi 
    

=====================================================================
|             |         |             |Spazio |             |Data di|
|             |         |  Dimensione |  al   |             |  cui  |
|             |         |   minima    | suolo |   Altezza   |all'ar-|
|             |  Peso   | dell'allog- |  per  |   minima    |ticolo |
|             |corporeo |  giamento   |animale| dell'allog- |  22,  |
|             |   (g)   |    (cm²)    | (cm²) |giamento (cm)|comma 1|
+=============+=========+=============+=======+=============+=======+
|             |fino a 20|     330     |  60   |     12      |  1°   |
|             |---------+-------------+-------+-------------|gennaio|
|             |> 20 fino|             |       |             | 2017  |
|             |a 25     |     330     |  70   |     12      |       |
|             |---------+-------------+-------+-------------|       |
|             |> 25 fino|             |       |             |       |
|In riserva e |a 30     |     330     |  80   |     12      |       |
|durante le   |---------+-------------+-------+-------------|       |
|procedure    |oltre 30 |     330     |  100  |     12      |       |
+-------------+---------+-------------+-------+-------------|       |
|             |         |     330     |       |             |       |
|             |         |   Per una   |       |             |       |
|             |         |   coppia    |       |             |       |
|             |         |monogama (non|       |             |       |
|             |         |consanguinei/|       |             |       |
|             |         |consanguinei)|       |             |       |
|             |         | o un trio   |       |             |       |
|             |         | (consan-    |       |             |       |
|             |         |guinei). Per |       |             |       |
|             |         |    ogni     |       |             |       |
|             |         |  ulteriore  |       |             |       |
|             |         |  femmina e  |       |             |       |
|             |         |  figliata   |       |             |       |
|             |         |  aggiungere |       |             |       |
|Riproduzione |         |   180 cm²   |       |     12      |       |
+-------------+---------+-------------+-------+-------------|       |
|Riserva      |         |             |       |             |       |
|presso gli   |         |             |       |             |       |
|allevatori*  |         |             |       |             |       |
|Dimensione   |         |             |       |             |       |
|alloggiamento|inferiore|             |       |             |       |
|950 cm²      |a 20     |     950     |  40   |     12      |       |
+-------------+---------+-------------+-------+-------------|       |
|Dimensione   |         |             |       |             |       |
|alloggiamento|inferiore|             |       |             |       |
|1500 cm²     |a 20     |    1500     |  30   |     12      |       |
+-------------+---------+-------------+-------+-------------+-------+
* I topi svezzati possono rimanere a queste densita'  di  popolamento
piu' elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando
si riproducono purche' gli animali  siano  accolti  in  alloggiamenti
piu' grandi con adeguato arricchimento e purche' queste condizioni di
alloggiamento non compromettano in  alcun  modo  il  benessere  degli
animali  creando  situazioni   quali:   livelli   piu'   elevati   di
aggressivita', morbilita' o mortalita', stereotipie o  altri  deficit
comportamentali,  perdita  di  peso  o  altre  risposte   da   stress
psicologico o comportamentale.

    
 
Tabella 1.2. Ratti 
    

 ==================================================================
 |               |        |           |Spazio |           |Data di|
 |               |        |Dimensione |  al   |  Altezza  |  cui  |
 |               |        |  minima   | suolo |  minima   |all'ar-|
 |               |  Peso  |dell'allog-|  per  |dell'allog-|ticolo |
 |               |corporeo| giamento  |animale| giamento  |  22,  |
 |               |  (g)   |   (cm²)   | (cm²) |   (cm)    |comma 1|
 +===============+========+===========+=======+===========+=======+
 |In riserva e   |fino a  |           |       |           |  1°   |
 |durante le     |200     |    800    |  200  |    18     |gennaio|
 |procedure*     |--------+-----------+-------+-----------| 2017  |
 |               |> 200   |           |       |           |       |
 |               |fino a  |           |       |           |       |
 |               |300     |    800    |  250  |    18     |       |
 |               |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |> 300   |           |       |           |       |
 |               |fino a  |           |       |           |       |
 |               |400     |    800    |  350  |    18     |       |
 |               |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |> 400   |           |       |           |       |
 |               |fino a  |           |       |           |       |
 |               |600     |    800    |  450  |    18     |       |
 |               |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |oltre   |           |       |           |       |
 |               |600     |   1500    |  600  |    18     |       |
 +---------------+--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |        |    800    |       |           |       |
 |               |        |  Madre e  |       |           |       |
 |               |        | figliata. |       |           |       |
 |               |        |Per ciascun|       |           |       |
 |               |        |  animale  |       |           |       |
 |               |        |  adulto   |       |           |       |
 |               |        | aggiunto  |       |           |       |
 |               |        |all'allog- |       |           |       |
 |               |        |giamento in|       |           |       |
 |               |        |    via    |       |           |       |
 |               |        |permanente |       |           |       |
 |               |        |aggiungere |       |           |       |
 |Riproduzione   |        |  400 cm²  |       |    18     |       |
 +---------------+--------+-----------+-------+-----------|       |
 |Riserva presso |fino a  |           |       |           |       |
 |gli            |50      |   1500    |  100  |    18     |       |
 |allevatori**   |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |Dimensione     |> 50    |           |       |           |       |
 |alloggiamento  |fino a  |           |       |           |       |
 |1.500 cm²      |100     |   1500    |  125  |    18     |       |
 |               |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |> 100   |           |       |           |       |
 |               |fino a  |           |       |           |       |
 |               |150     |   1500    |  150  |    18     |       |
 |               |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |> 150   |           |       |           |       |
 |               |fino a  |           |       |           |       |
 |               |200     |   1500    |  175  |    18     |       |
 +---------------+--------+-----------+-------+-----------|       |
 |Riserva presso |fino a  |           |       |           |       |
 |gli            |100     |   2500    |  100  |    18     |       |
 |allevatori**   |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |Dimensione     |> 100   |           |       |           |       |
 |alloggiamento  |fino a  |           |       |           |       |
 |2.500 cm²      |150     |   2500    |  125  |    18     |       |
 |               |--------+-----------+-------+-----------|       |
 |               |> 150   |           |       |           |       |
 |               |fino a  |           |       |           |       |
 |               |200     |   2500    |  150  |    18     |       |
 +---------------+--------+-----------+-------+-----------+-------+
* Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile  per
ogni animale e inferiore a quello indicato  nella  tabella  verso  la
fine degli studi in questione, occorre privilegiare  il  mantenimento
di strutture sociali stabili.
** I ratti svezzati possono rimanere a queste densita' di popolamento
piu' elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando
si riproducono purche' gli animali  siano  accolti  in  alloggiamenti
piu' grandi con adeguato arricchimento e purche' queste condizioni di
alloggiamento non compromettano in  alcun  modo  il  benessere  degli
animali  creando  situazioni   quali:   livelli   piu'   elevati   di
aggressivita', morbilita'  o mortalita', stereotipie o altri  deficit
comportamentali,  perdita  di  peso  o  altre  risposte   da   stress
psicologico o comportamentale.

    
 
Tabella 1.3. Gerbilli 
    

=====================================================================
|              |        |             |Spazio |             |Data di|
|              |        | Dimensione  |  al   |             |  cui  |
|              |        |   minima    | suolo |   Altezza   |all'ar-|
|              |  Peso  | dell'allog- |  per  |   minima    |ticolo |
|              |corporeo|  giamento   |animale| dell'allog- |  22,  |
|              |  (g)   |    (cm²)    | (cm²) |giamento (cm)|comma 1|
+==============+========+=============+=======+=============+=======+
|              |fino a  |             |       |             |  1°   |
|In riserva e  |40      |    1200     |  150  |     18      |gennaio|
|durante le    |--------+-------------+-------+-------------| 2017  |
|procedure     |oltre 40|    1200     |  250  |     18      |       |
+--------------+--------+-------------+-------+-------------|       |
|              |        | 1200 Coppia |       |             |       |
|              |        | monogama o  |       |             |       |
|              |        |  trio con   |       |             |       |
|Riproduzione  |        |  figliata   |       |     18      |       |
+--------------+--------+-------------+-------+-------------+-------+


    
 
 
Tabella 1.4. Criceti 
    

==================================================================
 |              |         |           |Spazio |           |Data di|
 |              |         |Dimensione |  al   |  Altezza  |  cui  |
 |              |         |  minima   | suolo |  minima   |all'ar-|
 |              |  Peso   |dell'allog-|  per  |dell'allog-|ticolo |
 |              |corporeo | giamento  |animale| giamento  |  22,  |
 |              |   (g)   |   (cm²)   | (cm²) |   (cm)    |comma 1|
 +==============+=========+===========+=======+===========+=======+
 |In riserva e  |         |           |       |           |  1°   |
 |durante le    |         |           |       |           |gennaio|
 |procedure     |fino a 60|    800    |  150  |    14     | 2017  |
 |              |---------+-----------+-------+-----------|       |
 |              |> 60 fino|           |       |           |       |
 |              |a 100    |    800    |  200  |    14     |       |
 |              |---------+-----------+-------+-----------|       |
 |              |oltre 100|    800    |  250  |    14     |       |
 +--------------+---------+-----------+-------+-----------|       |
 |              |         |    800    |       |           |       |
 |              |         |  Madre o  |       |           |       |
 |              |         |  coppia   |       |           |       |
 |              |         | monogama  |       |           |       |
 |              |         |    con    |       |           |       |
 |Riproduzione  |         | figliata  |       |    14     |       |
 +--------------+---------+-----------+-------+-----------|       |
 |Riserva presso|         |           |       |           |       |
 |gli           |inferiore|           |       |           |       |
 |allevatori*   |a 60     |   1500    |  100  |    14     |       |
 +--------------+---------+-----------+-------+-----------+-------+
*  I  criceti  svezzati  possono  rimanere  a  queste   densita'   di
popolamento piu' elevate per il breve periodo dopo lo  svezzamento  e
fino a quando si riproducono purche' gli  animali  siano  accolti  in
alloggiamenti piu' grandi con adeguato arricchimento e purche' queste
condizioni non compromettano in alcun modo il benessere degli animali
creando situazioni quali:  livelli  piu'  elevati  di  aggressivita',
morbilita' o mortalita', stereotipie o altri deficit comportamentali,
perdita  di  peso  o  altre  risposte   da   stress   psicologico   o
comportamentale.

    
 
 
Tabella 1.5. Porcellini d'India 
    

====================================================================
|              |        |              |Spazio |           |Data di|
|              |        |              |  al   |  Altezza  |  cui  |
|              |        |  Dimensione  | suolo |  minima   |all'ar-|
|              |  Peso  |    minima    |  per  |dell'allog-|ticolo |
|              |corporeo| dell'allog-  |animale| giamento  |  22,  |
|              |  (g)   |giamento (cm²)| (cm²) |   (cm)    |comma 1|
+==============+========+==============+=======+===========+=======+
|              |fino a  |              |       |           |  1°   |
|              |200     |     1800     |  200  |    23     |gennaio|
|              |--------+--------------+-------+-----------| 2017  |
|              |> 200   |              |       |           |       |
|              |fino a  |              |       |           |       |
|              |300     |     1800     |  350  |    23     |       |
|              |--------+--------------+-------+-----------|       |
|              |> 300   |              |       |           |       |
|              |fino a  |              |       |           |       |
|              |450     |     1800     |  500  |    23     |       |
|              |--------+--------------+-------+-----------|       |
|              |> 450   |              |       |           |       |
|              |fino a  |              |       |           |       |
|              |700     |     2500     |  700  |    23     |       |
|In riserva e  |--------+--------------+-------+-----------|       |
|durante le    |oltre   |              |       |           |       |
|procedure     |700     |     2500     |  900  |    23     |       |
+--------------+--------+--------------+-------+-----------|       |
|              |        |     2500     |       |           |       |
|              |        |    Coppia    |       |           |       |
|              |        |con figliata. |       |           |       |
|              |        |   Per ogni   |       |           |       |
|              |        |  ulteriore   |       |           |       |
|              |        |  femmina in  |       |           |       |
|              |        |   fase di    |       |           |       |
|              |        | riproduzione |       |           |       |
|              |        |  aggiungere  |       |           |       |
|Riproduzione  |        |   1000 cm²   |       |    23     |       |
+--------------+--------+--------------+-------+-----------+-------+

    
 
2. Conigli 
Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la  finalita'
del progetto preveda che  gli  animali  siano  tenuti  in  condizioni
analoghe a quelle degli animali  negli  allevamenti  commerciali,  il
trattamento  degli  animali  e'  conforme  almeno  alle  disposizioni
stabilite nella direttiva 98/58/CE1 . 
All'interno  dell'alloggiamento  occorre  prevedere  una  piattaforma
rialzata. Tale piattaforma deve permettere all'animale di  sdraiarsi,
sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non  deve  occupare  piu'
del 40%  dello  spazio  al  suolo.  Se  per  ragioni  scientifiche  o
veterinarie  non  si  puo'  utilizzare  una   piattaforma   rialzata,
l'alloggiamento deve  essere  33%  piu'  grande  se  ospita  un  solo
coniglio e 60% piu' grande se  ne  ospita  due.  Se  si  prevede  una
piattaforma rialzata per conigli di eta' inferiore alle 10 settimane,
questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm x 25 cm e  un'altezza
dal suolo tale che gli animali possano effettivamente  utilizzare  la
piattaforma rialzata. 
 
Tabella 2.1. Conigli di eta' superiore a 10 settimane 
La tabella 2.1 e' applicabile sia alle gabbie che ai box  chiusi.  La
superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il  quinto
e il sesto esemplare e' di minimo 3000 cm2 per coniglio e  di  minimo
2500 cm2 per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio. 
    

=====================================================================
|                   |  Spazio minimo al   |            |Data di cui |
|                   | suolo per uno o due |            |  all'ar-   |
|   Peso corporeo   | animali socialmente |  Altezza   | ticolo 22, |
|  definitivo (kg)  |   armoniosi (cm²)   |minima (cm) |  comma 1   |
+===================+=====================+============+============+
|                   |                     |            | 1° gennaio |
|inferiore a 3      |        3500         |     45     |    2017    |
+-------------------+---------------------+------------|            |
|da 3 a 5           |        4200         |     45     |            |
+-------------------+---------------------+------------|            |
|oltre 5            |        5400         |     60     |            |
+-------------------+---------------------+------------+------------+

    
 
 
Tabella 2.2. Femmina con figliata 
    

=====================================================================
|           |                     |               |        |Data di |
|           |                     |               |        |  cui   |
|           |                     |  Superficie   |        |all'ar- |
|Peso della |  Dimensione minima  | supplementare |Altezza | ticolo |
| coniglia  | dell'alloggiamento  |per le cassette| minima |  22,   |
|   (kg)    |        (cm²)        |  nido (cm²)   |  (cm)  |comma 1 |
+===========+=====================+===============+========+========+
|           |                     |               |        |   1°   |
|inferiore a|                     |               |        |gennaio |
|3          |        3500         |     1000      |   45   |  2017  |
+-----------+---------------------+---------------+--------|        |
|da 3 a 5   |        4200         |     1200      |   45   |        |
+-----------+---------------------+---------------+--------|        |
|oltre 5    |        5400         |     1400      |   60   |        |
+-----------+---------------------+---------------+--------+--------+

    
 
 
---------------- 
 1 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998,  riguardante
la  protezione  degli   animali   negli   allevamenti   (GU   L   221
dell'8.8.1998, pag. 23). 
 
 
Tabella 2.3. Conigli di eta' inferiore a 10 settimane 
La tabella 2.3 e' applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. 
    

=====================================================================
|                 |                |  Spazio  |          | Data di  |
|                 |   Dimensione   |minimo al |          |   cui    |
|                 |     minima     |suolo per | Altezza  | all'ar-  |
|                 |  dell'allog-   | animale  |  minima  |ticolo 22,|
|      Eta'       | giamento (cm²) |  (cm²)   |   (cm)   | comma 1  |
+=================+================+==========+==========+==========+
|Dallo svezzamento|                |          |          |          |
|fino a 7         |                |          |          |1° gennaio|
|settimane        |      4000      |   800    |    40    |   2017   |
+-----------------+----------------+----------+----------+----------+
|Da 7 a 10        |                |          |          |          |
|settimane        |      4000      |   1200   |    40    |          |
+-----------------+----------------+----------+----------+----------+

    
 
Tabella 2.4. Conigli: dimensioni ottimali delle piattaforme  rialzate
degli alloggiamenti  che  presentano  le  dimensioni  indicate  nella
tabella 2.1. 
    

=====================================================================
|             |              |             |   Altezza    | Data di |
|             |              |             |  ottimale a  |   cui   |
|             |              |             | partire dal  | all'ar- |
|             |Peso corporeo | Dimensione  |    suolo     | ticolo  |
|   Eta' in   |  definitivo  |ottimale (cm | dell'allog-  |22, comma|
|  settimane  |     (kg)     |    x cm)    |giamento (cm) |    1    |
+=============+==============+=============+==============+=========+
|oltre 10     |inferiore a 3 |   55 x 25   |      25      |   1°    |
|             |--------------+-------------+--------------| gennaio |
|             |   da 3 a 5   |   55 x 30   |      25      |  2017   |
|             |--------------+-------------+--------------|         |
|             |   oltre 5    |   60 x 35   |      30      |         |
+-------------+--------------+-------------+--------------+---------+

    
 
3. Gatti 
I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali  per
piu'  di  ventiquattr'ore  consecutive.  I  gatti   che   manifestano
ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di  altri  gatti
devono essere alloggiati in sistemazioni individuali solo se  non  e'
possibile trovare un compagno compatibile. E'  opportuno  sorvegliare
lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in  coppia  o  in
gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine  con  piccoli  di
eta' inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime  due
settimane di gravidanza possono essere alloggiate da sole. 
 
Tabella 3 Gatti 
Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata e' quello
riservato ad un unico gatto ed e' aumentato progressivamente in  modo
che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i  requisiti
di spazio per gli esemplari adulti. 
Le zone riservate all'alimentazione e alle lettiere  devono  trovarsi
ad una distanza minima  di  0,5  m  tra  loro  e  non  devono  essere
scambiate. 
    

=====================================================================
|               |               |               |         | Data di |
|               |               |               |         |   cui   |
|               |               |               |         | all'ar- |
|               |               |               |         | ticolo  |
|               |               |  Piattaforme  | Altezza |22, comma|
|               |Pavimento* (m²)|     (m²)      |   (m)   |    1    |
+===============+===============+===============+=========+=========+
|Dimensioni     |               |               |         |   1°    |
|minime per un  |               |               |         | gennaio |
|animale adulto |      1,5      |      0,5      |    2    |  2017   |
+---------------+---------------+---------------+---------|         |
|Per ciascun    |               |               |         |         |
|animale in piu'|               |               |         |         |
|aggiungere     |     0,75      |     0,25      |    -    |         |
+---------------+---------------+---------------+---------+---------+
Nota: * La superficie al suolo non comprende le piattaforme.

    
 
4. Cani 
I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani  non
devono essere alloggiati in  sistemazioni  individuali  per  piu'  di
quattro ore consecutive. 
L'alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50% dello spazio
minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1. 
Le indicazioni sullo  spazio  fornite  di  seguito  si  basano  sulle
esigenze dei beagle, ma razze giganti  come  il  San  Bernardo  o  il
pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto  piu'  ampi
di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle
utilizzati  in  laboratorio,  lo  spazio   necessario   deve   essere
determinato in consultazione con il personale veterinario. 
 
Tabella 4.1. Cani 
I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere  costretti  in
meta' dello spazio minimo previsto (2 m2 per un cane di  meno  di  20
kg, 4 m2 per un cane di piu' di 20 kg) mentre  sono  sottoposti  alle
procedure di cui alla presente  direttiva,  se  tale  separazione  e'
essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta  cosi'
confinato non deve superare le quattro ore consecutive. 
Una femmina che allatta e la sua  figliata  devono  avere  lo  stesso
spazio destinato  ad  una  femmina  di  peso  equivalente.  Il  luogo
destinato al parto deve essere  concepito  in  maniera  tale  che  la
femmina possa spostarsi in un  altro  scomparto  o  accedere  ad  una
piattaforma rialzata lontana dai cuccioli. 
    

=====================================================================
|       |               | Spazio  | Pe ciascun  |         | Data di |
|       |               |minimo al| animale in  |         |   cui   |
|       |  Dimensione   |suolo per|    piu'     |         | all'ar- |
|       |    minima     |uno o due|aggiungere un| Altezza | ticolo  |
| Peso  |  dell'allog-  | animale |  minimo di  | minima  |22, comma|
| (kg)  | giamento (m²) |  (m²)   |    (m²)     |   (m)   |    1    |
+=======+===============+=========+=============+=========+=========+
|fino a |               |         |             |         |   1°    |
|20     |       4       |    4    |      2      |    2    | gennaio |
+-------+---------------+---------+-------------+---------|  2017   |
|oltre  |               |         |             |         |         |
|20     |       8       |    8    |      4      |    2    |         |
+-------+---------------+---------+-------------+---------+---------+

    
 
Tabella 4.2. Cani - animali svezzati 
    

=====================================================================
|         |                   |   Spazio   |            |Data di cui|
|         | Dimensione minima | minimo al  |            |  all'ar-  |
|Peso del |    dell'allog-    |   suolo/   |  Altezza   |ticolo 22, |
|cane (kg)|   giamento (m²)   |animale (m²)| minima (m) |  comma 1  |
+=========+===================+============+============+===========+
|fino a 5 |         4         |    0,5     |     2      |1° gennaio |
+---------+-------------------+------------+------------|   2017    |
|> 5 fino |                   |            |            |           |
|a 10     |         4         |    1,0     |     2      |           |
+---------+-------------------+------------+------------|           |
|> 10 fino|                   |            |            |           |
|a 15     |         4         |    1,5     |     2      |           |
+---------+-------------------+------------+------------|           |
|> 15 fino|                   |            |            |           |
|a 20     |         4         |     2      |     2      |           |
+---------+-------------------+------------+------------|           |
|oltre 20 |         8         |     4      |     2      |           |
+---------+-------------------+------------+------------+-----------+

    
 
5. Furetti 
Tabella 5. Furetti 
    

=====================================================================
|             |                 |  Spazio   |           |           |
|             |                 | minimo al |           |Data di cui|
|             |Dimensione minima| suolo per |           |  all'ar-  |
|             |   dell'allog-   |  animale  |  Altezza  |ticolo 22, |
|             | giamento (cm²)  |   (cm²)   |minima (cm)|  comma 1  |
+=============+=================+===========+===========+===========+
|Animali fino |                 |           |           |1° gennaio |
|a 600 g      |      4500       |   1500    |    50     |   2017    |
+-------------+-----------------+-----------+-----------|           |
|Animali di   |                 |           |           |           |
|piu' di 600 g|      4500       |   3000    |    50     |           |
+-------------+-----------------+-----------+-----------|           |
|Maschi adulti|      6000       |   6000    |    50     |           |
+-------------+-----------------+-----------+-----------|           |
|Femmina con  |                 |           |           |           |
|figliata     |      5400       |   5400    |    50     |           |
+-------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+

    
 
6. Primati non umani 
I primati non umani giovani non sono  separati  dalla  madre  fino  a
un'eta' compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie. 
L'ambiente permette ai primati non umani  di  svolgere  un  programma
giornaliero  di  attivita'  complesse.  L'alloggiamento  permette  ai
primati  non  umani  di  manifestare   il   piu'   ampio   repertorio
comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza  e  offre
loro  un   ambiente   sufficientemente   complesso   per   permettere
all'animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare. 
 
 
Tabella 6.1. Uistiti' e tamarini 
    

=====================================================================
|           |                  |  Volume   |              |         |
|           | Spazio minimo al |minimo per |              |         |
|           |   suolo degli    |   ogni    |              | Data di |
|           |alloggiamenti per |animale in |              |   cui   |
|           |  1* o 2 animali  | piu' di   |              | all'ar- |
|           | piu' la progenie |   eta'    |Altezza minima| ticolo  |
|           | fino a 5 mesi di |superiore a| dell'allog-  |22, comma|
|           |    eta' (m²)     |5 mesi (m³)|giamento (m)**|    1    |
+===========+==================+===========+==============+=========+
|Uistiti'   |       0,5        |    0,2    |     1,5      |   1°    |
+-----------+------------------+-----------+--------------| gennaio |
|Tamarini   |       1,5        |    0,2    |     1,5      |  2017   |
+-----------+------------------+-----------+--------------+---------+
* Gli animali sono tenuti in alloggi  individuali  soltanto  in  casi
eccezionali.
** Il soffitto dell'alloggiamento deve trovarsi ad un'altezza  minima
di 1,8 m dal suolo.
Uistiti' e tamarini non devono  essere  separati  dalla  madre  prima
degli otto mesi di eta'.

    
 
Tabella 6.2. Scimmie scoiattolo 
 
 
=====================================================================
|  Spazio   |               |                            |          |
| minimo al | Volume minimo |                            | Data di  |
| suolo per |   per ogni    |                            |   cui    |
|  1* o 2   |animale di eta'|                            | all'ar-  |
|  animali  | superiore a 6 |       Altezza minima       |ticolo 22,|
|   (m²)    |   mesi (m³)   |   dell'alloggiamento (m)   | comma 1  |
+===========+===============+============================+==========+
|           |               |                            |1° gennaio|
|    2,0    |      0,5      |            1,8             |   2017   |
+-----------+---------------+----------------------------+----------+
 
* Gli animali sono tenuti in alloggi  individuali  soltanto  in  casi
eccezionali. 
Le scimmie scoiattolo non devono essere separate  dalla  madre  prima
dei sei mesi di eta'. 
 
 
Tabella 6.3. Macachi e cercopitechi* 
    

 ==================================================================
 |            |           |           |       |           |Data di|
 |            |Dimensione |  Volume   |Volume |  Altezza  |  cui  |
 |            |  minima   |  minimo   |minimo |  minima   |all'ar-|
 |            |dell'allog-|dell'allog-|  per  |dell'allog-|ticolo |
 |            | giamento  | giamento  |animale| giamento  |  22,  |
 |            |   (m²)    |   (m³)    | (m³)  |    (m)    |comma 1|
 +============+===========+===========+=======+===========+=======+
 |Animali di  |           |           |       |           |       |
 |eta'        |           |           |       |           |  1°   |
 |inferiore a |           |           |       |           |gennaio|
 |3 anni**    |    2,0    |    3,6    |  1,0  |    1,8    | 2017  |
 +------------+-----------+-----------+-------+-----------|       |
 |Animali di  |           |           |       |           |       |
 |eta' uguale |           |           |       |           |       |
 |o superiore |           |           |       |           |       |
 |a 3 anni*** |    2,0    |    3,6    |  1,8  |    1,8    |       |
 +------------+-----------+-----------+-------+-----------|       |
 |Animali     |           |           |       |           |       |
 |tenuti a    |           |           |       |           |       |
 |fini di     |           |           |       |           |       |
 |riproduzione|           |           |       |           |       |
 |****        |           |           |  3,5  |    2,0    |       |
 +------------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+
* Gli animali sono tenuti in alloggi  individuali  soltanto  in  casi
eccezionali.
** Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere  fino  a  tre
animali.
*** Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere fino  a  due
animali.
****  Nelle  colonie  riproduttive  non   e'   necessario   prevedere
spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni  di
eta' che sono alloggiati con la madre.

    
Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla  madre  prima
degli otto mesi di eta'. 
 
Tabella 6.4. Babbuini* 
    

 ==================================================================
 |            |           |           |       |           |Data di|
 |            |Dimensione |  Volume   |Volume |  Altezza  |  cui  |
 |            |  minima   |  minimo   |minimo |  minima   |all'ar-|
 |            |dell'allog-|dell'allog-|  per  |dell'allog-|ticolo |
 |            | giamento  | giamento  |animale| giamento  |  22,  |
 |            |   (m²)    |   (m³)    | (m³)  |    (m)    |comma 1|
 +============+===========+===========+=======+===========+=======+
 |Animali** di|           |           |       |           |       |
 |eta'        |           |           |       |           |  1°   |
 |inferiore a |           |           |       |           |gennaio|
 |4 anni**    |    4,0    |    7,2    |  3,0  |    1,8    | 2017  |
 +------------+-----------+-----------+-------+-----------|       |
 |Animali** di|           |           |       |           |       |
 |eta' uguale |           |           |       |           |       |
 |o superiore |           |           |       |           |       |
 |a 4 anni**  |    7,0    |   12,6    |  6,0  |    1,8    |       |
 +------------+-----------+-----------+-------+-----------|       |
 |Animali     |           |           |       |           |       |
 |tenuti a    |           |           |       |           |       |
 |fini di     |           |           |       |           |       |
 |riproduzione|           |           |       |           |       |
 |***         |           |           | 12,0  |    2,0    |       |
 +------------+-----------+-----------+-------+-----------+-------+

    
* Gli animali sono tenuti in alloggi  individuali  soltanto  in  casi
eccezionali. 
** Un alloggiamento di dimensioni minime puo' contenere  fino  a  due
animali. 
***  Nelle  colonie  riproduttive   non   e'   necessario   prevedere
spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni  di
eta' che sono alloggiati con la madre. 
 
I babbuini non devono essere separati dalla madre  prima  degli  otto
mesi di eta'. 
 
 
7. Animali da allevamento 
Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la  finalita'
del progetto  preveda  che  gli  animali  debbano  essere  tenuti  in
condizioni  analoghe  a  quelle  degli  animali   negli   allevamenti
commerciali, il trattamento degli animali  e'  conforme  almeno  alle
disposizioni  stabilite  nelle  direttive  98/58/CE,  91/629/CEE2   e
91/630/CEE3 . 
 
Tabella 7.1. Bovini 
    

 ===================================================================
 |        |           |            |  Spazio   |  Spazio   |       |
 |        |           |            |mangiatoia |mangiatoia |       |
 |        |           |            |per alimen-|per alimen-|Data di|
 |        |Dimensione |   Spazio   |tazione "ad|  tazione  |  cui  |
 |        |  minima   | minimo al  |libitum" di| razionata |all'ar-|
 |  Peso  |dell'allog-|   suolo/   |  animali  |di animali |ticolo |
 |corporeo| giamento  |  animale   |senza corna|senza corna|  22,  |
 |  (kg)  |   (m²)    |(m²/animale)|(m/animale)|(m/animale)|comma 1|
 +========+===========+============+===========+===========+=======+
 |        |           |            |           |           |  1°   |
 |fino a  |           |            |           |           |gennaio|
 |100     |   2,50    |    2,30    |   0,10    |   0,30    | 2017  |
 +--------+-----------+------------+-----------+-----------|       |
 |> 100   |           |            |           |           |       |
 |fino a  |           |            |           |           |       |
 |200     |   4,25    |    3,40    |   0,15    |   0,50    |       |
 +--------+-----------+------------+-----------+-----------|       |
 |> 200   |           |            |           |           |       |
 |fino a  |           |            |           |           |       |
 |400     |   6,00    |    4,80    |   0,18    |   0,60    |       |
 +--------+-----------+------------+-----------+-----------|       |
 |> 400   |           |            |           |           |       |
 |fino a  |           |            |           |           |       |
 |600     |   9,00    |    7,50    |   0,21    |   0,70    |       |
 +--------+-----------+------------+-----------+-----------|       |
 |> 600   |           |            |           |           |       |
 |fino a  |           |            |           |           |       |
 |800     |   11,00   |    8,75    |   0,24    |   0,80    |       |
 +--------+-----------+------------+-----------+-----------|       |
 |oltre   |           |            |           |           |       |
 |800     |   16,00   |   10,00    |   0,30    |   1,00    |       |
 +--------+-----------+------------+-----------+-----------+-------+

    
 
Tabella 7.2. Pecore e capre 
    

=====================================================================
|         |           |        |         | Spazio |         |       |
|         |           |        |         |mangia- | Spazio  |       |
|         |           | Spazio |         |toia per| mangia- |       |
|         |           | minimo |         |alimen- |toia per |Data di|
|         |Dimensione |   al   |         |tazione | alimen- |  cui  |
|         |  minima   | suolo/ | Altezza |  "ad   | tazione |all'ar-|
|  Peso   |dell'allog-|animale | minima  |libitum"|razionata|ticolo |
|corporeo | giamento  |  (m²/  |divisorio|  (m/   |   (m/   |  22,  |
|  (kg)   |   (m²)    |animale)|   (m)   |animale)|animale) |comma 1|
+=========+===========+========+=========+========+=========+=======+
|         |           |        |         |        |         |  1°   |
|inferiore|           |        |         |        |         |gennaio|
|a 20     |    1,0    |  0,7   |   1,0   |  0,10  |  0,25   | 2017  |
+---------+-----------+--------+---------+--------+---------|       |
|> 20 fino|           |        |         |        |         |       |
|a 35     |    1,5    |  1,0   |   1,2   |  0,10  |  0,30   |       |
+---------+-----------+--------+---------+--------+---------|       |
|> 35 fino|           |        |         |        |         |       |
|a 60     |    2,0    |  1,5   |   1,2   |  0,12  |  0,40   |       |
+---------+-----------+--------+---------+--------+---------|       |
|oltre 60 |    3,0    |  1,8   |   1,5   |  0,12  |  0,50   |       |
+---------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------+

    
 
---------------- 
 2 Direttiva 91/629/CEE del Consiglio,  del  19  novembre  1991,  che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli  (GU  L  340
dell'11.12.1991, pag. 28). 
 3 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio,  del  19  novembre  1991,  che
stabilisce le norme minime per la protezione  dei  suini  (GU  L  340
dell'11.12.1991, pag. 33). 
 
 
Tabella 7.3. Maiali e minipigs 
    

=====================================================================
|                   |              |         |Spazio minimo|        |
|                   |              |         | consentito  |        |
|                   |              |         | per animale |        |
|                   |              | Spazio  |per coricarsi|Data di |
|                   |              |minimo al|     (in     |  cui   |
|                   |  Dimensione  |suolo per|condizioni di|all'ar- |
|                   |    minima    | animale | temperatura | ticolo |
|                   | dell'allog-  |  (m²/   |neutra) (m²/ |  22,   |
|  Peso vivo (kg)   |giamento* (m²)|animale) |  animale)   |comma 1 |
+===================+==============+=========+=============+========+
|                   |              |         |             |   1°   |
|                   |              |         |             |gennaio |
|fino a 5           |     2,0      |  0,20   |    0,10     |  2017  |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 5 fino a 10      |     2,0      |  0,25   |    0,11     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 10 fino a 20     |     2,0      |  0,35   |    0,18     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 20 fino a 30     |     2,0      |  0,50   |    0,24     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 30 fino a 50     |     2,0      |  0,70   |    0,33     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 50 fino a 70     |     3,0      |  0,80   |    0,41     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 70 fino a 100    |     3,0      |  1,00   |    0,53     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|> 100 fino a 150   |     4,0      |  1,35   |    0,70     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|oltre 150          |     5,0      |  2,50   |    0,95     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------|        |
|Cinghiali adulti   |              |         |             |        |
|(convenzionali)    |     7,5      |         |    1,30     |        |
+-------------------+--------------+---------+-------------+--------+
* I maiali possono essere confinati in  alloggiamenti  di  dimensioni
piu' ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il
locale principale con  pareti  divisorie,  per  motivi  veterinari  o
sperimentali, per esempio, quando e' previsto un consumo  individuale
di cibo.

    
 
Tabella 7.4. Equini 
Il lato piu' corto deve  corrispondere,  come  minimo,  a  1,5  volte
l'altezza  al  garrese  dell'animale.  L'altezza  dei   compartimenti
interni   deve   essere   tale   che   l'animale   possa   impennarsi
completamente. 
    

=====================================================================
|         |  Spazio minimo al suolo/animale  |             |Data di |
|         |          (m²/animale)            |             |  cui   |
|         |----------------------------------|             |all'ar- |   
|         |Per ciascun |            |        |             | ticolo |
|         |  animale   |Per ciascun |        |             |  22,   |
|         | alloggiato |  animale   |  Box   |             |comma 1 |
| Altezza |da solo o in| alloggiato | parto/ |   Altezza   +========+
|   al    |gruppi di 3 |in gruppi di|femmina |   minima    |   1°   |
| garrese | animali al |4 animali o |  con   | dell'allog- |gennaio |
|   (m)   |  massimo   |    piu'    |puledro |giamento (m) |  2017  |
+=========+============+============+========+=============|        |
|1,00 fino|            |            |        |             |        |
|a 1,40   |    9,0     |    6,0     |   16   |    3,00     |        |
+---------+------------+------------+--------+-------------|        |
|> 1,40   |            |            |        |             |        |
|fino a   |            |            |        |             |        |
|1,60     |    12,0    |    9,0     |   20   |    3,00     |        |
+---------+------------+------------+--------+-------------|        |
|oltre    |            |            |        |             |        |
|1,60     |    16,0    | (2 x AG)2* |   20   |    3,00     |        |
+---------+------------+------------+--------+-------------+--------+
* Per garantire che ci  sia  spazio  sufficiente,  lo  spazio  minimo
disponibile per ciascun animale deve basarsi sull'altezza al  garrese
(AG)

    
 
8. Uccelli 
Nell'ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la  finalita'
del progetto  preveda  che  gli  animali  debbano  essere  tenuti  in
condizioni  analoghe  a  quelle  degli  animali   negli   allevamenti
commerciali, il trattamento degli animali  e'  conforme  almeno  alle
disposizioni  stabilite  nelle  direttive  98/58/CE,  1999/74/CE4   e
2007/43/CE5 . 
 
 
Tabella 8.1. Pollame domestico 
Se  per  motivi  scientifici  non  e'  possibile   garantire   queste
dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l'esperimento deve
motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale
veterinario. In tal caso, gli  uccelli  possono  essere  ospitati  in
alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una
superficie minima al suolo di 0,75 m2 . 
    

=====================================================================
|          |             |            |        |           |Data di |
|          |             |            |        | Lunghezza |  cui   |
|          | Dimensione  |            |        |  minima   |all'ar- |
|   Peso   |   minima    | Superficie |Altezza |mangiatoia | ticolo |
| corporeo | dell'allog- | minima per | minima |per uccello|  22,   |
|   (g)    |giamento (m²)|uccello (m²)|  (cm)  |   (cm)    |comma 1 |
+==========+=============+============+========+===========+========+
|          |             |            |        |           |   1°   |
|          |             |            |        |           |gennaio |
|fino a 200|    1,00     |   0,025    |   30   |     3     |  2017  |
+----------+-------------+------------+--------+-----------|        |
|> 200 fino|             |            |        |           |        |
|a 300     |    1,00     |    0,03    |   30   |     3     |        |
+----------+-------------+------------+--------+-----------|        |
|> 300 fino|             |            |        |           |        |
|a 600     |    1,00     |    0,05    |   40   |     7     |        |
+----------+-------------+------------+--------+-----------|        |
|> 600 fino|             |            |        |           |        |
|a 1200    |    2,00     |    0,09    |   50   |    15     |        |
+----------+-------------+------------+--------+-----------|        |
|> 1200    |             |            |        |           |        |
|fino a    |             |            |        |           |        |
|1800      |    2,00     |    0,11    |   75   |    15     |        |
+----------+-------------+------------+--------+-----------|        |
|> 1800    |             |            |        |           |        |
|fino a    |             |            |        |           |        |
|2400      |    2,00     |    0,13    |   75   |    15     |        |
+----------+-------------+------------+--------+-----------|        |
|oltre 2400|    2,00     |    0,21    |   75   |    15     |        |
+----------+-------------+------------+--------+-----------+--------+

    
 
---------------- 
 4 Direttiva 1999/74/CE  del  Consiglio,  del  19  luglio  1999,  che
stabilisce le norme minime per la protezione  delle  galline  ovaiole
(GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53). 
 5 Direttiva 2007/43/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati  per  la
produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19). 
 
 
Tabella 8.2. Tacchini domestici 
Tutti i lati dell'alloggiamento devono avere una lunghezza minima  di
1,5 m. Se per motivi scientifici non e'  possibile  garantire  queste
dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la  durata
del confinamento in consultazione con il  personale  veterinario.  In
tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in  alloggiamenti  piu'
piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie  minima
al suolo di 0,75 m2 e un'altezza minima di 50 cm per gli  animali  al
di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg
e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti  di  questo  tipo
possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli,  in
base alle indicazioni su1lo spazio fornite nella tabella 8.2. 
    

=====================================================================
|          |              |            |        |Lunghezza |Data di |
|          |              |            |        |  minima  |  cui   |
|          |  Dimensione  |            |        | mangia-  |all'ar- |
|   Peso   |    minima    | Superficie |Altezza | toia per | ticolo |
| corporeo | dell'allog-  | minima per | minima | uccello  |  22,   |
|   (kg)   |giamento (m²) |uccello (m²)|  (cm)  |   (cm)   |comma 1 |
+==========+==============+============+========+==========+========+
|          |              |            |        |          |   1°   |
|          |              |            |        |          |gennaio |
|fino a 0,3|     2,00     |    0,13    |   50   |    3     |  2017  |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 0,3 fino|              |            |        |          |        |
|a 0,6     |     2,00     |    0,17    |   50   |    7     |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 0,6 fino|              |            |        |          |        |
|a 1       |     2,00     |    0,30    |  100   |    15    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 1 fino a|              |            |        |          |        |
|4         |     2,00     |    0,35    |  100   |    15    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 4 fino a|              |            |        |          |        |
|8         |     2,00     |    0,40    |  100   |    15    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 8 fino a|              |            |        |          |        |
|12        |     2,00     |    0,50    |  150   |    20    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 12 fino |              |            |        |          |        |
|a 16      |     2,00     |    0,55    |  150   |    20    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|> 16 fino |              |            |        |          |        |
|a 20      |     2,00     |    0,60    |  150   |    20    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------|        |
|oltre 20  |     3,00     |    1,00    |  150   |    20    |        |
+----------+--------------+------------+--------+----------+--------+

    
 
Tabella 8.3. Quaglie 
    

 ==================================================================
 |          |             |       |Super- |       |       |       |
 |          |             |       | ficie |       |       |       |
 |          |             |Super- |  per  |       |       |       |
 |          |             | ficie | ogni  |       | Lun-  |       |
 |          |             |  per  |uccello|       |ghezza |       |
 |          |             |uccello|in piu'|       |minima |Data di|
 |          |             |allog- |allog- |       |mangia-|  cui  |
 |          | Dimensione  | giato | giato |       | toia  |all'ar-|
 |   Peso   |   minima    |  in   |  in   |Altezza|  per  |ticolo |
 | corporeo | dell'allog- |coppia |gruppo |minima |uccello|  22,  |
 |   (g)    |giamento (m²)| (m²)  | (m²)  | (cm)  | (cm)  |comma 1|
 +==========+=============+=======+=======+=======+=======+=======+
 |          |             |       |       |       |       |  1°   |
 |          |             |       |       |       |       |gennaio|
 |fino a 150|    1,00     |  0,5  | 0,10  |  20   |   4   | 2017  |
 +----------+-------------+-------+-------+-------+-------|       |
 |oltre 150 |    1,00     |  0,6  | 0,15  |  30   |   4   |       |
 +----------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+

    
 
Tabella 8.4. Anatre e oche 
Se  per  motivi  scientifici  non  e'  possibile   garantire   queste
dimensioni minime, chi conduce l'esperimento deve motivare la  durata
del confinamento in consultazione con il  personale  veterinario.  In
tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in  alloggiamenti  piu'
piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie  minima
al suolo di 0,75 m2 . Alloggiamenti di questo tipo  possono  ospitare
essere utilizzati  per  piccoli  gruppi  di  uccelli,  in  base  alle
indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4. 
    

=====================================================================
|           |               |         |         |  Lun-   |         |
|           |               |         |         | ghezza  | Data di |
|           |               |         |         | minima  |   cui   |
|           |  Dimensione   | Super-  |         | mangia- | all'ar- |
|   Peso    |    minima     |ficie per| Altezza |toia per | ticolo  |
| corporeo  |  dell'allog-  | uccello | minima  | uccello |22, comma|
|    (g)    | giamento (m²) |  (m²)*  |  (cm)   |  (cm)   |    1    |
+===========+===============+=========+=========+=========+=========+
|           |               |         |         |         |   1°    |
|           |               |         |         |         | gennaio |
|Anatre     |               |         |         |         |  2017   |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|fino a 300 |     2,00      |  0,10   |   50    |   10    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|> 300 fino |               |         |         |         |         |
|a 1200**   |     2,00      |  0,20   |   200   |   10    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|> 1200 fino|               |         |         |         |         |
|a 3500     |     2,00      |  0,25   |   200   |   15    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|oltre  3500|     2,00      |  0,50   |   200   |   15    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|Oche       |               |         |         |         |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|fino a 500 |     2,00      |  0,20   |   200   |   10    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|> 500 fino |               |         |         |         |         |
|a 2000     |     2,00      |  0,33   |   200   |   15    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
|oltre  2000|     2,00      |  0,50   |   200   |   15    |         |
+-----------+---------------+---------+---------+---------+---------+
* Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m² ogni  2  m²
di alloggiamento e una profondita' minima di 30 cm.  Lo  stagno  puo'
rappresentare fino al 50% della dimensione minima dell'alloggiamento.
** Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati in
alloggiamenti con un'altezza minima di 75 cm.

    
 
Tabella 8.5. Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno* 
 
 
     ===========================================================
     |             |   Superficie (m²)   |  Profondita' (cm)   |
     +=============+=====================+=====================+
     |Anatre       |         0,5         |         30          |
     +-------------+---------------------+---------------------+
     |Oche         |         0,5         |     da 10 a 030     |
     +-------------+---------------------+---------------------+
 
* Le dimensiom dello stagno sono per  alloggiamenti  di  2  m2  .  Lo
stagno  puo  rappresentare  fino  al  50%  della  dimensione   minima
dell'alloggiamento. 
 
 
Tabella 8.6. Piccioni 
Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m  x
1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare  brevi
voli. 
    

=====================================================================
|             |              |         |  Lun-   |  Lun-   |        |
|             |              |         | ghezza  | ghezza  |Data di |
|             |              |         | minima  | minima  |  cui   |
|             |  Dimensione  |         | mangia- |posatoio |all'ar- |
|             |    minima    | Altezza |toia per |   per   | ticolo |
| Dimensione  | dell'allog-  | minima  | uccello | uccello |  22,   |
| del gruppo  |giamento (m²) |  (cm)   |  (cm)   |  (cm)   |comma 1 |
+=============+==============+=========+=========+=========+========+
|             |              |         |         |         |   1°   |
|             |              |         |         |         |gennaio |
|fino a 6     |      2       |   200   |    5    |   30    |  2017  |
+-------------+--------------+---------+---------+---------|        |
|da 7 a 12    |      3       |   200   |    5    |   30    |        |
+-------------+--------------+---------+---------+---------|        |
|per ogni     |              |         |         |         |        |
|uccello in   |              |         |         |         |        |
|piu' oltre i |              |         |         |         |        |
|12           |     0,15     |         |    5    |   30    |        |
+-------------+--------------+---------+---------+---------+--------+

    
 
Tabella 8.7. Diamante mandarino 
Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m  x
1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi  voli.  Per  gli
studi sulla  riproduzione,  le  coppie  possono  essere  ospitate  in
alloggiamenti piu' piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una
superficie minima al suolo di 0,5 m2 e un'altezza minima  di  40  cm.
Chi conduce l'esperimento deve motivare la durata del confinamento in
consultazione con il personale veterinario. 
    

=====================================================================
|               |                |         |              | Data di |
|               |                |         |              |   cui   |
|               |   Dimensione   |         |              | all'ar- |
|               |     minima     | Altezza |              | ticolo  |
|Dimensione del |  dell'allog-   | minima  |Numero minimo |22, comma|
|    gruppo     | giamento (m²)  |  (cm)   |di mangiatoie |    1    |
+===============+================+=========+==============+=========+
|               |                |         |              |   1°    |
|               |                |         |              | gennaio |
|fino a 6       |      1,0       |   100   |      2       |  2017   |
+---------------+----------------+---------+--------------|         |
|7 fino a 12    |      1,5       |   200   |      2       |         |
+---------------+----------------+---------+--------------|         |
|13 fino a 20   |      2,0       |   200   |      3       |         |
+---------------+----------------+---------+--------------|         |
|per ogni       |                |         |              |         |
|uccello in piu'|                |         |   1 per 6    |         |
|oltre i 20     |      0,05      |         |   uccelli    |         |
+---------------+----------------+---------+--------------+---------+

    
 
9. Anfibi 
Tabella 9.1. Urodeli acquatici 
    

=====================================================================
|            |             |   Superficie    |            | Data di |
|            |             | d'acqua minima  |            |   cui   |
|            |             |per ogni animale |Profondita' | all'ar- |
| Lunghezza  | Superficie  |  supplementare  |   minima   | ticolo  |
| del corpo* |   d'acqua   |  alloggiato in  | dell'acqua |22, comma|
|    (cm)    |minima (cm²) |  gruppo (cm²)   |    (cm)    |    1    |
+============+=============+=================+============+=========+
|            |             |                 |            |   1°    |
|            |             |                 |            | gennaio |
|fino a 10   |    262,5    |       50        |     13     |  2017   |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 10 fino a |             |                 |            |         |
|15          |     525     |       110       |     13     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 15 fino a |             |                 |            |         |
|20          |     875     |       200       |     15     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 20 fino a |             |                 |            |         |
|30          |   l837,5    |       440       |     15     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|oltre 30    |    3150     |       800       |     20     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------+---------+
* Misurata dal muso all'ano.

    
 
Tabella 9.2. Anuri acquatici* 
    

=====================================================================
|            |             |   Superficie    |            | Data di |
|            |             | d'acqua minima  |            |   cui   |
|            |             |per ogni animale |Profondita' | all'ar- |
| Lunghezza  | Superficie  |  supplementare  |   minima   | ticolo  |
|del corpo** |   d'acqua   |  alloggiato in  | dell'acqua |22, comma|
|    (cm)    |minima (cm²) |  gruppo (cm²)   |    (cm)    |    1    |
+============+=============+=================+============+=========+
|            |             |                 |            |    1°   |
|inferiore a |             |                 |            | gennaio |
|6           |     160     |       40        |     6      |  2017   |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|da 6 a 9    |     300     |       75        |     8      |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 9 fino a  |             |                 |            |         |
|12          |     600     |       150       |     10     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|oltre 12    |     920     |       230       |    12,5    |         |
+------------+-------------+-----------------+------------+---------+
* Queste condizioni si  riferiscono  alle  vasche dove vengono tenuti
gli animali (ad es. per l'allevamento), ma  non a  quelle  utilizzate
per l'accoppiamento naturale e la  superovulazione  per   motivi   di
efficienza,  perche'  per  queste  ultime  procedure  servono  vasche
individuali piu' piccole. Le indicazioni  riguardanti  lo  spazio  si
riferiscono agli  adulti  nelle  categorie  di  dimensioni  indicate;
occorre escludere gli individui  giovani  e  i  girini  o  altrimenti
modificare le dimensioni secondo un principio di gradualita'.
** Misurata dal muso all'ano.

    
 
Tabella 9.3. Anuri semiacquatici 
    

=====================================================================
|         |           | Superficie  |           |           |Data di|
|         |Dimensione | minima per  |  Altezza  |           |  cui  |
|         |  minima   |ogni animale |  minima   |Profondita'|all'ar-|
|Lunghezza|dell'allog-|supplementare|dell'allog-|   minima  |ticolo |
|   del   |giamento **|alloggiato in| giamento  |dell'acqua |  22,  |
| corpo*  |   (cm²)   |gruppo (cm²) | *** (cm)  |   (cm)    |comma 1|
+=========+===========+=============+===========+===========+=======+
|         |           |             |           |           |  1°   |
|fino a   |           |             |           |           |gennaio|
|5,0      |   1500    |     200     |    20     |    10     | 2017  |
+---------+-----------+-------------+-----------+-----------|       |
|> 5,0    |           |             |           |           |       |
|fino a   |           |             |           |           |       |
|7,5      |   3500    |     500     |    30     |    10     |       |
+---------+-----------+-------------+-----------+-----------|       |
|oltre 7,5|   4000    |     700     |    30     |    15     |       |
+---------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+
* Misurata dal muso all'ano.
** Un terzo di parte  terrestre  e  due  terzi  di  parte  acquatica,
sufficiente agli animali per immergersi.
*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino  alla  parte
interna della sommita'  del  terrario;  l'altezza  dell'alloggiamento
deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

    
 
Tabella 9.4. Anuri semi-terricoli 
    

=====================================================================
|         |           | Superficie  |           |           |Data di|
|         |Dimensione | minima per  |  Altezza  |           |  cui  |
|Lunghezza|  minima   |ogni animale |  minima   |Profondita'|all'ar-|
|   del   |dell'allog-|supplementare|dell'allog-|   minima  |ticolo |
|  corpo* |giamento **|alloggiato in| giamento  |dell'acqua |  22,  |
|  (cm)   |   (cm²)   |gruppo (cm²) | *** (cm)  |   (cm)    |comma 1|
+=========+===========+=============+===========+===========+=======+
|         |           |             |           |           |  1°   |
|fino a   |           |             |           |           |gennaio|
|5,0      |   1500    |     200     |    20     |    10     | 2017  |
+---------+-----------+-------------+-----------+-----------|       |
|> 5,0    |           |             |           |           |       |
|fino a   |           |             |           |           |       |
|7,5      |   3500    |     500     |    30     |    10     |       |
+---------+-----------+-------------+-----------+-----------|       |
|oltre 7,5|   4000    |     700     |    30     |    15     |       |
+---------+-----------+-------------+-----------+-----------+-------+
* Misurata dal muso all'ano.
** Due terzi di parte terrestre e un terzo di acquatica,  sufficiente
agli animali per immergersi.
*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino  alla  parte
interna della sommita'  del  terrario;  l'altezza  dell'alloggiamento
deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

    
 
Tabella 9.5. Anuri arboricoli 
    

=====================================================================
|            |              |   Superficie   |             |Data di |
|            |  Dimensione  |minima per ogni |   Altezza   |  cui   |
|            |    minima    |    animale     |   minima    |all'ar- |
| Lunghezza  | dell'allog-  | supplementare  | dell'allog- | ticolo |
| del corpo* | giamento **  | alloggiato in  |giamento *** |  22,   |
|    (cm)    |    (cm²)     |  gruppo (cm²)  |    (cm)     |comma 1 |
+============+==============+================+=============+========+
|            |              |                |             |   1°   |
|            |              |                |             |gennaio |
|fino a 3,0  |     900      |      100       |     30      |  2017  |
+------------+--------------+----------------+-------------|        |
|oltre 3,0   |     1500     |      200       |     30      |        |
+------------+--------------+----------------+-------------+--------+
* Misurata dal muso all'ano.
** Due terzi di parte  terrestre  e  un  terzo  di  parte  acquatica,
sufficiente agli animali per immergersi.
*** Misurata dalla superficie della parte terrestre fino  alla  parte
interna della sommita'  del  terrario;  l'altezza  dell'alloggiamento
deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

    
 
10. Rettili 
Tabella 10.1. Chelonidi acquatici 
    

=====================================================================
|            |             |   Superficie    |            | Data di |
|            |             | d'acqua minima  |            |   cui   |
|            |             |per ogni animale |Profondita' | all'ar- |
| Lunghezza  | Superficie  |  supplementare  |   minima   | ticolo  |
| del corpo* |   d'acqua   |  alloggiato in  | dell'acqua |22, comma|
|    (cm)    |minima (cm²) |  gruppo (cm²)   |    (cm)    |    1    |
+============+=============+=================+============+=========+
|            |             |                 |            |   1°    |
|            |             |                 |            | gennaio |
|fino a 5    |     600     |       100       |     10     |  2017   |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 5 fino a  |             |                 |            |         |
|10          |    1600     |       300       |     15     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 10 fino a |             |                 |            |         |
|15          |    3500     |       600       |     20     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 15 fino a |             |                 |            |         |
|20          |    6000     |      1200       |     30     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|> 20 fino a |             |                 |            |         |
|30          |    10000    |      2000       |     35     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------|         |
|oltre 30    |    20000    |      5000       |     40     |         |
+------------+-------------+-----------------+------------+---------+
* Misurata in linea retta dal bordo  anteriore  al  bordo  posteriore
della corazza.

    
 
Tabella 10.2. Serpenti terricoli 
    

=====================================================================
|            |             |                 |             |Data di |
|            |             |Superficie minima|             |  cui   |
|            |             |per ogni animale |   Altezza   |all'ar- |
| Lunghezza  | Superficie  |  supplementare  |   minima    | ticolo |
| del corpo* |  minima al  |  alloggiato in  | dell'allog- |  22,   |
|    (cm)    | suolo (cm²) |  gruppo (cm²)   |giamento*(cm)|comma 1 |
+============+=============+=================+=============+========+
|            |             |                 |             |   1°   |
|            |             |                 |             |gennaio |
|fino a 30   |     300     |       150       |     10      |  2017  |
+------------+-------------+-----------------+-------------|        |
|> 30 fino a |             |                 |             |        |
|40          |     400     |       200       |     12      |        |
+------------+-------------+-----------------+-------------|        |
|> 40 fino a |             |                 |             |        |
|50          |     600     |       300       |     15      |        |
+------------+-------------+-----------------+-------------|        |
|> 50 fino a |             |                 |             |        |
|75          |    1200     |       600       |     20      |        |
+------------+-------------+-----------------+-------------|        |
|oltre 75    |    2500     |      1200       |     28      |        |
+------------+-------------+-----------------+-------------+--------+
* Misurata dal muso alla coda.
** Misurata dalla superficie della parte terrestre  fino  alla  parte
interna della sommita'  del  terrario;  l'altezza  dell'alloggiamento
deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

    
 
11. Pesci 
11.1. Fornitura e qualita' dell'acqua 
E' necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualita'
adeguata. Il flusso d'acqua nei sistemi di ricircolo o il  filtraggio
all'interno delle vasche deve essere sufficiente e  garantire  che  i
parametri  di  qualita'  dell'acqua   siano   mantenuti   a   livelli
soddisfacenti. Se necessario, l'acqua deve essere filtrata o trattata
per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci.  I  parametri
di  qualita'  dell'acqua  devono  rimanere  sempre  entro  intervalli
accettabili che permettano lo svolgimento  dell'attivita'  normale  e
sostengano la fisiologia di una specie e  di  una  fase  di  sviluppo
determinate. Il flusso d'acqua deve permettere ai  pesci  di  nuotare
correttamente e di mantenere un comportamento  normale.  Deve  essere
previsto il tempo necessario per l'acclimatazione e l'adattamento dei
pesci ai cambiamenti nella qualita' dell'acqua. 
11.2. Ossigeno, composti azotati, pH e salinita' 
La concentrazione di ossigeno deve  essere  appropriata  alle  specie
interessate e al contesto  nel  quale  vivono.  Se  necessario,  deve
essere fornita un'aerazione supplementare dell'acqua della vasca.  Le
concentrazioni di composti  azotati  devono  essere  mantenute  a  un
livello basso. 
Il pH deve essere adattato alle specie e mantenuto il piu'  possibile
stabile. La salinita' deve essere adattata alle esigenze della specie
ittica e alla fase di  sviluppo  degli  animali.  Le  modifiche  alla
salinita' devono essere introdotte gradualmente. 
11.3. Temperatura, illuminazione, rumore 
La temperatura va mantenuta entro l'intervallo ottimale per la specie
interessata e mantenuta il piu' possibile stabile. Le modifiche  alla
temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre  prevedere
un fotoperiodo adeguato ai pesci. I livelli di rumore  devono  essere
mantenuti al minimo e, se possibile, le apparecchiature  che  causano
rumore o vibrazioni, come i generatori o  i  sistemi  di  filtraggio,
devono essere separate dalle vasche dei pesci. 
11.4. Densita' di popolamento e complessita' ambientale 
La densita' di popolamento  deve  essere  determinata  in  base  alle
esigenze complessive dei  pesci  rispetto  a  condizioni  ambientali,
salute e benessere. I pesci devono avere  a  disposizione  un  volume
d'acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto  della
dimensione,  dell'eta',  dello  stato  di  salute  e  dei  metodi  di
nutrimento.  Deve  essere  previsto   per   i   pesci   un   adeguato
arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a  meno
che  in  base  ai  tratti  comportamentali  dei  pesci  non   risulti
necessario. 
11.5. Alimentazione e manipolazione 
L'alimentazione deve  corrispondere  alle  esigenze  dei  pesci,  che
devono essere nutriti ad una velocita' e ad una  frequenza  adeguate.
Occorre  prestare  particolare  attenzione  all'alimentazione   delle
larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti  artificiali.
Le operazioni di manipolazione dei pesci sono ridotte al minimo. 
                                                          Allegato IV 
 
 
                Metodi di soppressione degli animali 
 
 
  1. Nel processo di soppressione degli  animali  sono  utilizzati  i
metodi elencati nella tabella seguente. 
  Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli  elencati  nella
tabella: 
  a) su  animali  non  coscienti,  a  condizione  che  l'animale  non
riprenda conoscenza prima della morte; 
  b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora
la finalita' del progetto preveda che gli  animali  siano  tenuti  in
condizioni  analoghe  a  quelle  degli  animali   negli   allevamenti
commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle
disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.  1099/2009
del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione  degli
animali durante l'abbattimento6 . 
 
  2. La soppressione degli animali e'  completata  mediante  uno  dei
seguenti metodi: 
  a) conferma dell'arresto permanente della circolazione; 
  b) distruzione del cervello; 
  c) dislocazione del collo; 
  d) dissanguamento; o 
  e) conferma dell'insorgenza del rigor mortis. 
 
----------- 
   6 GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1. 
 
  3. Tabella 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Requisiti 
 
  1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione. 
  2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili. 
  3) Da utilizzarsi solo in quantita' sufficiente. Da non  utilizzare
per roditori allo stato fetale e neonatale. 
  4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1  kg.  I
volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati. 
  5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1  kg.  I
roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati. 
  6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a  1  kg.  I
conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati. 
  7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg. 
  8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. 
  9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg. 
  10) Da utilizzarsi solo sui neonati. 
  11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g. 
  12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili. 
  13) Necessita di attrezzature specifiche. 
  14) Da utilizzarsi solo sui suini. 
  15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti. 
  16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale  da  tiratori  esperti
quando altri metodi non sono praticabili. 
                                                           Allegato V 
 
 
        Elenco degli elementi di cui all'articolo 23, comma 2 
 
  1. Legislazione  nazionale  in  vigore  relativa  all'acquisizione,
all'allevamento,  alla  cura  e  all'uso  degli   animali   a   scopi
scientifici. 
  2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e  animale,  al  valore
intrinseco della vita e agli argomenti a favore e contro l'uso  degli
animali a scopi scientifici. 
  3. Biologia di base e propria della  singola  specie  in  relazione
all'anatomia, alle caratteristiche fisiologiche,  alla  riproduzione,
alla genetica e all'alterazione genetica. 
  4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento. 
  5. Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso. 
  6. Gestione della salute animale e igiene. 
  7. Riconoscimento del  dolore,  della  sofferenza  e  dell'angoscia
proprie delle specie piu' comunemente utilizzate in laboratorio. 
  8. Anestesia, metodi analgesici e soppressione. 
  9. Uso di punti finali umanitari. 
  10.   Requisiti   in   materia   di   sostituzione,   riduzione   e
perfezionamento. 
  11. Concezione di procedure e progetti, se del caso. 
 
                                                          Allegato VI 
 
Schema per la presentazione  di  un  progetto  di  ricerca  ai  sensi
                          dell'articolo 31 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                         Allegato VII 
 
 
           CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA' DELLE PROCEDURE 
 
  La gravita' della procedura e' determinata in base  al  livello  di
dolore,  sofferenza,  angoscia   o   danno   prolungato   cui   sara'
presumibilmente  sottoposto  il  singolo  animale  nel  corso   della
procedura stessa. 
 
Sezione I: Categorie di gravita' 
 
Non risveglio: 
 
Le procedure  condotte  interamente  in  anestesia  generale  da  cui
l'animale non puo' riprendere coscienza sono classificate  come  "non
risveglio". 
 
Lieve: 
 
Le  procedure  sugli  animali  che  causano   probabilmente   dolore,
sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonche'  le  procedure
che non provocano un significativo  deterioramento  del  benessere  o
delle  condizioni  generali  degli  animali  sono  classificate  come
"lievi". 
 
Moderata: 
 
Le  procedure  sugli  animali  che  causano   probabilmente   dolore,
sofferenza o angoscia moderati e  di  breve  durata,  ovvero  dolore,
sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonche'  le  procedure
che provocano probabilmente un deterioramento moderato del  benessere
o delle condizioni generali  degli  animali  sono  classificate  come
"moderate". 
 
Grave: 
 
Le  procedure  sugli  animali  che  causano   probabilmente   dolore,
sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza  o  angoscia
moderati e di  lunga  durata,  nonche'  le  procedure  che  provocano
probabilmente  un  deterioramento  grave  del   benessere   o   delle
condizioni generali degli animali sono classificate come "gravi". 
 
Sezione II: Criteri di assegnazione 
 
L'assegnazione della  categoria  di  gravita'  tiene  conto  di  ogni
intervento o manipolazione cui e' sottoposto un  animale  nell'ambito
di una determinata procedura. Essa e' basata sugli effetti piu' gravi
che rischia  di  subire  il  singolo  animale  dopo  che  sono  state
applicate tutte le opportune tecniche di affinamento. 
Allorche' si assegna una procedura a  una  determinata  categoria  si
tiene conto del tipo di procedura e di una serie  di  altri  fattori.
Tutti questi fattori sono considerati caso per caso. 
I fattori relativi alla procedura comprendono: 
  - tipo di manipolazione, gestione; 
  - natura del dolore, della sofferenza, dell'angoscia  o  del  danno
prolungato causati dalla procedura (in tutti  i  suoi  elementi  )  e
relativa intensita',  la  durata,  frequenza  e  molteplicita'  delle
tecniche impiegate; 
  - sofferenza cumulativa nell'ambito della procedura; 
  - impedimento del comportamento  naturale,  dovuto  tra  l'altro  a
limitazioni delle norme in materia di  alloggiamento,  allevamento  e
cura. 
La sezione III contiene esempi  di  procedure  assegnate  a  ciascuna
delle categorie di gravita' unicamente in base a fattori relativi  al
tipo di procedura.  Tali  esempi  forniscono  una  prima  indicazione
riguardo alla classificazione che sarebbe  piu'  appropriata  per  un
determinato tipo di procedura. 
Tuttavia, ai fini della classificazione di gravita' definitiva  della
procedura, si tiene conto  anche  dei  seguenti  fattori  aggiuntivi,
valutati caso per caso: 
  - tipo di specie e genotipo; 
  - maturita', eta' e sesso dell'animale; 
  - esperienza di addestramento  dell'animale  con  riferimento  alla
procedura; 
  - se l'animale  e'  destinato  a  essere  riutilizzato  l'effettiva
gravita' delle procedure precedenti; 
  -  metodi  usati  per  ridurre  o  eliminare  dolore,   sofferenza,
angoscia,  tra   cui   il   perfezionamento   delle   condizioni   di
alloggiamento, allevamento e cura; 
  - punti finali umanitari. 
 
Sezione III: 
 
  Esempi  di  procedure  assegnate  a  ciascuna  delle  categorie  di
gravita' in base a fattori relativi al tipo di procedura 
 
1. Lieve: 
 
  a)   somministrazione   di   anestesia,   ad    esclusione    della
somministrazione ai soli fini della soppressione; 
  b) studio farmacocinetico,  con  somministrazione  di  dose  unica,
numero limitato di  prelievi  ematici  (in  totale  <10%  del  volume
circolante) e sostanza  che  non  dovrebbe  causare  effetti  avversi
riscontrabili; 
  c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna
sedazione o anestesia; 
  d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio  e  coda,
impianto sottocutaneo non chirurgico di mini-pompe o transponder; 
  e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo
lievi menomazioni o interferenze con l'attivita' e  il  comportamento
normali; 
  f)  somministrazione,   per   via   sottocutanea,   intramuscolare,
intraperitoneale, mediante sonda  ed  endovenosa  attraverso  i  vasi
sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o  nullo  e  in
volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell'animale; 
  g) induzione di tumori o tumori spontanei che non  causano  effetti
clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei
non invasivi); 
  h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe
risultare un fenotipo con effetti lievi; 
  i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano  tutte  le
esigenze nutrizionali degli animali e  si  prevede  causino  anomalie
cliniche lievi nell'arco di tempo dello studio; 
  j) confinamento di breve durata (<24h) in gabbie metaboliche; 
  k) studi che comportano la privazione di breve durata  del  partner
sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti  o  topi  adulti
socievoli; 
  l) modelli in cui gli animali sono  sottoposti  a  stimoli  nocivi,
brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui  gli
animali possono sottrarsi; 
  m) la combinazione o l'accumulo degli esempi seguenti puo' condurre
ad una classificazione "lieve"; 
    i) valutazione  della  composizione  corporea  con  tecniche  non
invasive e contenimento fisico minimo; 
    ii) controllo elettrocardiografico con tecniche  non  invasive  e
contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati; 
    iii) applicazione di  dispositivi  telemetrici  esterni  che  non
causano  probabilmente  alcuna  menomazione  ad  animali  socialmente
abituati e non interferiscono  con  l'attivita'  e  il  comportamento
normali; 
    iv) riproduzione di animali geneticamente modificati da  cui  non
dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinicamente riscontrabile; 
    v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il  passaggio
del contenuto gastrointestinale; 
    vi) sospensione dell'alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti; 
    vii) sperimentazioni in ambiente naturale. 
 
2. Moderata: 
 
  a) Applicazione  frequente  di  sostanze  di  prova  che  producono
effetti clinici moderati e prelievo di  campioni  ematici  (>10%  del
volume circolante) in animali coscienti, nell'arco di  alcuni  giorni
senza sostituzione del volume; 
  b) studi per determinare i dosaggi  che  producono  effetti  acuti,
test di tossicita'  cronica/cancerogenicita'  con  punti  finali  non
letali; 
  c) chirurgia in anestesia generale  e  somministrazione  di  idonei
analgesici, associata a dolore,  sofferenza  o  deterioramento  delle
condizioni    generali    post-chirurgici.    Esempi:    toracotomia,
craniotomia,     laparatomia,     orchiectomia,      linfadenectomia,
tiroidectomia, chirurgia ortopedica con  stabilizzazione  efficace  e
trattamento  delle  lesioni,  trapianto  di  organi  con  trattamento
efficace dei rigetti, impianto chirurgico di cateteri  o  dispositivi
biomedici (ad esempio trasmettitori telemetrici, mini-pompe, ecc.); 
  d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede
causino dolore o angoscia moderati o  interferenza  moderata  con  il
comportamento nomale; 
  e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o dose altrimenti
letale ma con ricostituzione del  sistema  immunitario.  Gli  effetti
avversi previsti dovrebbero essere lievi o moderati e di breve durata
(<5 giorni); 
  f) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe
risultare un fenotipo con effetti moderati; 
  g) creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure
chirurgiche; 
  h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata del movimento
per un lungo periodo (fino a 5 giorni); 
  i) studi con uso di diete modificate che non  soddisfano  tutte  le
esigenze nutrizionali degli animali e che si prevede causino anomalie
cliniche moderate nell'arco di tempo dello studio; 
  j) sospensione dell'alimentazione per <48 ore nei ratti adulti; 
  k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui
l'animale e' incapace di rispondere con la fuga o di  sottrarsi  agli
stimoli, che si prevede causi angoscia moderata. 
 
3. Grave: 
 
  a) Prove di tossicita' in cui la morte e' il  punto  finale,  o  si
prevedono decessi accidentali e sono  indotti  stati  patofisiologici
gravi. Ad esempio, prova di  tossicita'  acuta  con  dose  unica  (v.
orientamenti OCSE in materia di prove); 
  b) prova di dispositivi che, in caso  di  guasti,  possono  causare
dolore o  angoscia  intensi  o  la  morte  dell'animale  (ad  esempio
dispostivi cardiaci); 
  c) prova di potenza dei vaccini  caratterizzata  da  deterioramento
persistente delle  condizioni  dell'animale,  graduale  malattia  che
porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza  moderati
e di lunga durata; 
  d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione
del  sistema  immunitario,  ovvero  con  ricostituzione  e   reazione
immunologica contro l'ospite nel trapianto; 
  e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede
causino malattia progressiva letale associata a  dolore,  angoscia  o
sofferenza moderati di lunga durata Ad esempio,  tumori  che  causano
cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori  che
causano ulcerazioni; 
  f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale  che
si  prevede  causino  dolore,  sofferenza  o  angoscia  postoperatori
intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e
persistente delle condizioni  generali  dell'animale.  Produzione  di
fratture instabili,  toracotomia  senza  somministrazione  di  idonei
analgesici, ovvero traumi intesi a produrre  insufficienze  organiche
multiple; 
  g) trapianto di organi in cui  il  rigetto  puo'  causare  angoscia
intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale
(ad esempio xenotrapianto); 
  h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede
causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali,
ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche
recidivanti; 
  i) uso di gabbie metaboliche con limitazione  grave  del  movimento
per un lungo periodo; 
  j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre  impotenza
acquisita); 
  k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi  periodi,  ad
esempio cani e primati non umani; 
  l) stress  da  immobilizzazione  per  indurre  ulcere  gastriche  o
insufficienze cardiache nei ratti; 
  m) nuoto forzato o  altri  esercizi  in  cui  il  punto  finale  e'
l'esaurimento. 
                                                        Allegato VIII 
 
 
Modalita'  e  documentazione   per   ottenere   l'autorizzazione   di
    stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione 
 
  1) Domanda in bollo (valore riferito al  momento  di  presentazione
della domanda) salvo i casi  di  esenzione  dall'imposta  previsti  a
norma di legge; 
  2) curriculum vitae e documentazione attestante  la  qualificazione
professionale  della  persona  o  delle  persone   responsabili   del
benessere, dell'assistenza degli animali e  del  funzionamento  delle
attrezzature; 
  3) dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con
firma autenticata o in autocertificazione; 
  4) dichiarazione dell'utilizzatore (persona fisica o, nel  caso  di
persona giuridica del suo rappresentante legale) di cui  all'articolo
46, comma 1, lett. aa) del D.P.R.  28  dicembre  2000,  "Disposizioni
legislative  in  materia  di  documentazione  amministrativa"   circa
l'assenza di sentenze, definitive ovvero rese ai sensi del 444 c.p.p,
per uno dei reati di cui agli articoli 544  bis,  544  ter,  727  del
codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4  e  5  della
legge 4 novembre 2010, n. 201; 
  5) curriculum vitae e documentazione attestante  la  qualificazione
professionale del medico veterinario designato; 
  6)  dichiarazione  di   accettazione   dell'incarico   del   medico
veterinario designato con firma autenticata o in autocertificazione; 
  7)  relazione  tecnico-scientifica  indicante   la   tipologia   di
attivita' da svolgere, le specie  animali  stabulate,  il  numero  di
animali che si prevede d'impiegare nelle attivita' annualmente; 
  8) foglio-tipo del registro su cui  vengono  annotati  i  movimenti
degli animali allevati, forniti o utilizzati negli esperimenti; 
  9) relativamente agli stabilimenti utilizzatori, l'originale  della
ricevuta del bollettino di versamento  della  tariffa  di  €  774,69,
stabilita ai sensi del D.M. 19  luglio  1993  pubblicato  sulla  G.U.
n.172 del 24/7/1993, sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della
Salute - DGSAF UFFICIO VI - Benessere Animale, specificando sul retro
le causali del versamento. La copia della ricevuta  di  pagamento  e'
inviata a] Ministero della salute - Direzione Generale della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari - via G. Ribotta, 5 00144 Roma 
  10)  n.  1  marca  da  bollo  (valore  riferito   al   momento   di
presentazione della domanda) salvo i casi di  esenzione  dall'imposta
di bollo previsti a norma di legge; 
  11) piantina/e dello  stabulario/i  e/o  dei  locali  dove  vengono
stabulati gli animali; 
  12) elenco delle attrezzature presenti; 
  13)   relativamente   agli   stabilimenti    utilizzatori    parere
igienico-sanitario     rilasciato     dalla     A.S.L.     competente
territorialmente. 
 
  Modello di sintesi non tecnica di cui all'articolo 34, comma 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico