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MINISTERO DELLA SANITA' CIRCOLARE 14 maggio 2001, n.6
Applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezioni degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. |
| Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in
attuazione della direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici, ha profondamente modificato le
regole sull'utilizzazione degli animali nella sperimentazione.
Tale decreto e' in perfetta coerenza con le norme penali vigenti, laddove e' attribuito carattere di eccezionalita' a tutto il sistema delle disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale. La normativa che deroga la tutela ed il benessere animale e' confinata entro limiti e condizioni ben definite fuori dalle quali si configura l'illecito penale. Le difficolta' applicative, legate alle numerose innovazioni dello
stesso decreto legislativo, hanno reso necessaria l'emanazione di alcune
circolari: n. 32 del 26 agosto 1992, n. 17 del 5 maggio 1993, n. 18 del 5
maggio 1993, n. 8 del 22 aprile 1994, n. 600.10.24495/SP/4439 dell'11
marzo 1999. a) la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione anche attraverso la verifica e l'ottimizzazione dei requisiti degli ambienti di stabulazione; b) l'applicazione dell'anestesia generale o locale su tutti
gli c) la riduzione del numero di animali utilizzati o da utilizzare nella sperimentazione, anche attraverso la verifica preliminare dell'esistenza di metodi sperimentali alternativi all'utilizzazione degli animali; d) l'utilizzazione nella sperimentazione della specie animale con il piu' basso sviluppo neurologico; e) la richiesta delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 116/1992, articoli 12, 8 e 9, soltanto nei casi di 'assoluta necessita' e con l'impegno di osservare le regole previste dal decreto stesso; f) la rigida attuazione del disposto secondo cui un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti; g) gli obiettivi sopra enunciati nei punti a-f valgono particolarmente anche per l'utilizzo di animali a scopo didattico, disciplinato dal punto 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. in argomento. Pertanto si ritiene di dovere insistere sulla necessita' che qualunque richiesta di utilizzo di animali a scopo didattico sia preceduta da un'attenta e documentata ricerca bibliografica, in ordine ai metodi alternativi, effettuata dall'Istituto interessato e basata sui piu' moderni sistemi di comunicazione, ivi compreso"Internet". Ove possibile si raccomanda l'utilizzazione dell'animale morto anziche' dello stesso anestetizzato; h) il rispetto delle condizioni previste nella "Nota" alla tabella 6
dell'allegato II (articolo 5 del decreto legislativo 116/1992) nella quale
e' detto: "La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere
rigorosamente limitata" e nella "Nota" alla tabella 7 del medesimo
allegato nella quale e' detto: "I cani non dovrebbero rimanere in gabbia
piu' a lungo di quanto strettamente necessario ai i) l'applicazione della facolta' conferita al medico veterinario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del piu' volte citato decreto, di assumere la decisione di mantenere in vita gli animali al termine della sperimentazione, con conseguente applicazione dell'istituto dell'affidamento in adozione, sempreche' le condizioni di salute degli animali lo consentano e allorquando pervengano richieste di affido in adozione da parte di associazioni animaliste, di privati o di comuni; i) l'invio dei dati contenuti nei registri in cui sono annotati tutti
gli animali utilizzati nella sperimentazione, ai fini di consentire
un'esatta valutazione dell'utilizzazione degli animali nella ricerca, che
risulti perfettamente giustificata relativamente Si rende, tra l'altro, opportuno definire compiutamente la portata dell'espressione "possono essere" dell'articolo 4 del decreto in argomento, che e' da intendersi nel senso che debbono porsi in essere tutte le procedure per l'attuazione positiva dell'articolo stesso. Di conseguenza in ogni attivita' di ricerca deve essere dimostrata l'impossibilita' di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi alternativi all'impiego di animali. Si conferma pertanto che a quest'ultimo aspetto menzionato, anche nel
corrente anno 2001 sara' dedicata una particolare e vigile attenzione da
parte degli uffici competenti: Ufficio X della Direzione generale alimenti
nutrizione e sanita' pubblica veterinaria e Servizio qualita' della
sicurezza per la sperimentazione animale dell'Istituto Superiore di
Sanita'. Al riguardo saranno oggetto di
Roma, 14 maggio 2001
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